Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10135 del 28/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/04/2010, (ud. 21/12/2009, dep. 28/04/2010), n.10135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DI DOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Biandronno (Varese), in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso, anche disgiuntamente dagli avvocati

Cucchiella Fabio e Stefano Naselli, ed elettivamente domiciliato

presso lo studio del secondo, in Roma viale Mazzini 119, giusta

procura in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Conca Azzurra s.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 40/18/06 della Commissione tributaria

regionale di Milano, sezione 18^, emessa il 20 marzo 2006, R.G.

2681/04; depositata il 10 maggio 2006;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 21 dicembre

2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito l’Avvocato Battaglia per il Comune di Briandonno;

udito l’Avvocato Minella per la s.r.l. Conca Azzurra;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Cons. Dr.

ABRITTI Pietro che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito della domanda di variazione della destinazione di un immobile da convitto ad albergo il Comune di Briandonno accertava, ai fini I.C.I., per gli anni dal 1999 al 2001, nei confronti della società Conca Azzurra s.r.l., un maggior valore dell’immobile desumibile dalla rendita catastale attribuita e notificata alla società con raccomandata del 26 luglio 2001.

Proponeva opposizione la società contribuente che eccepiva la mancata notifica della nuova rendita catastale e la sua conseguente inefficacia, della L. n. 342 del 2000, ex art. 74 prima della data dell’accertamento.

La C.T.P. di Varese respingeva il ricorso ritenendo che non fosse applicabile l’art. 74 in conseguenza della consapevolezza della società contribuente di aver determinato la modifica di classamento catastale con la propria richiesta di variazione catastale.

Proponeva appello la società contribuente chiedendo, oltre che l’annullamento degli avvisi di accertamento per illegittimità dell’applicazione retroattiva della nuova rendita catastale, anche la revisione dell’avviso relativo al 1999, perchè erroneamente fondato sul presupposto dell’omesso versamento dell’imposta, e lo sgravio di interessi e sanzioni applicati in violazione del disposto del citato art. 74.

La C.T.R. della Lombardia ha rilevato che negli avvisi di accertamento non vengono riportati gli estremi della rendita attribuita dall’U.T.E. nè i criteri per la sua determinazione e ha ritenuto che tale carenza comporti il difetto di motivazione degli avvisi che ha conseguentemente annullato.

Ricorre per cassazione il Comune di Briandonno affidandosi a tre motivi di impugnazione.

Non svolge difese la società contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce la insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine all’accertamento ed alla valutazione di fatti rilevanti per la decisione. Il Comune ricorrente si riferisce specificamente al mutamento di destinazione d’uso da convitto (categoria catastale (OMISSIS)) ad albergo (categoria catastale (OMISSIS)) denunciato dalla stessa società contribuente Conca Azzurra s.r.l. nel 1986 a seguito della definizione del procedimento di condono edilizio conseguente a lavori di ristrutturazione eseguiti nell’immobile oggetto della presente controversia.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce l’erronea applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., della L. n. 342 del 2000, art. 74 sul punto notifica degli avvisi di accertamento.

Secondo il Comune l’applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74 non incide sul caso in esame in ragione del fatto che negli anni precedenti si sono svolti dei lavori che hanno modificato la destinazione del fabbricato e la stessa domanda di variazione proveniva dalla contribuente. Inoltre aggiunge il Comune ricorrente la notifica della rendita catastale è avvenuta presso l’unico indirizzo noto al Catasto e la raccomandata è stata ritirata dalla società contribuente e non restituita al mittente. Ma in ogni caso la notifica dell’accertamento ha reso definitiva la rendita catastale consentendo al Comune di richiedere la maggior imposta dovuta oltre interessi e sanzioni nella misura consentita dal citato art. 74.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce la omessa motivazione in ordine al punto della valutazione della correttezza della rendita catastale. Il Comune rileva che la CTR non ha motivato sulle contestazioni mosse dalla contribuente alla determinazione pretesamente erronea della rendita catastale e rimarca sul punto di essersi limitato a recepire le rendite fornite dall’UTE. Il ricorso non risponde ai requisiti imposti dall’art. 366 bis c.p.c. essendo sfornito sia del quesito di diritto, relativamente alla dedotta violazione della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74 sia di una sintesi della motivazione che indichi chiaramente alla Corte quale sia il fatto controverso in relazione al quale si assume che la motivazione sia stata omessa o sia contraddittoria. In ogni caso va rilevato che il ricorso nei suoi due primi motivi non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata che si è basata sulla omessa motivazione dell’avviso di accertamento. Il terzo motivo di impugnazione appare inteso a contestare non tanto il difetto di motivazione della decisione impugnata ma l’assenza di motivazione dell’avviso di accertamento con ciò ponendo in essere una impugnazione nel merito della sentenza della CTR che investe il giudizio sulla intelligibilità dell’avviso.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile senza statuizioni sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010

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