Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10135 del 21/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/04/2017, (ud. 10/03/2017, dep.21/04/2017),  n. 10135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1279/2014 proposto da:

CONSORZIO CO.GE.RI. – P.I. (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LIMA 7, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE IANNUCCILLI, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.G.R., D.G.E., D.G.C.,

D.G.M., D.G.A.A., D.V.R.,

D.G.L., C.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DELLA BALDUINA 120/5, presso lo studio dell’avvocato FERRUCCIO

AULETTA, rappresentati e difesi dagli avvocati SIMEONE RUSSO e

DOMENICO FIMMANO’, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

D.P.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3674/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consigli non

partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere D.ssa. MAGDA CRISTIANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

1) La Corte d’appello di Napoli, pronunciando in sede di rinvio dalla cassazione, ha condannato il Consorzio CO.GE.RI. a pagare agli eredi di D.G.M. la somma di Euro 134.425,80, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, ed a D.V.R. e D.G.L. (quest’ultimo in proprio e nella qualità di procuratore speciale di C.F.) la somma di Euro 182.161,96, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, a titolo di risarcimento del danno da costoro subito per la perdita dei suoli di rispettiva proprietà, illegittimamente occupati ed irreversibilmente trasformati dal Consorzio in difetto di emissione del decreto di esproprio.

2) La sentenza, pubblicata il 13.11.012, è stata impugnata dal soccombente con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui gli credi di D.G.M., D.V.R. e D.G.L. hanno resistito con controricorso.

3) Entrambe le parti hanno ricevuto tempestiva notifica della proposta di definizione e del decreto di fissazione dell’udienza camerale di cui all’art. 380 bis c.p.c..

4) Il ricorrente ha depositato memoria.

5) Il Consorzio, con il primo motivo, lamenta che la corte del merito abbia aderito alla ctu espletata nel corso del primo grado del giudizio, che aveva concluso per la natura edificatoria dei suoli, senza esaminare il motivo d’appello con il quale esso aveva dedotto che, secondo quanto risultava dal certificato di destinazione urbanistica, i suoli ricadevano in zona agricola o di rispetto stradale.

5.1) Col secondo motivo sostiene che, pur a voler tener conto che alla data dell’occupazione i suoli erano inseriti nel piano di fabbricazione del Comune di Frattamaggiore, l’adozione del nuovo PRG del Comune, intervenuta prima della loro irreversibile trasformazione, ne aveva sospeso l’edificabilità.

5.2) Con il terzo motivo assume che il giudice d’appello avrebbe erroneamente ritenuto congruo il valore delle aree stimato dal ctu, sulla scorta del criterio sintetico-comparativo, nonostante questi non avesse specificato se dette aree avessero caratteristiche analoghe a quelle dei terreni assunti in comparazione.

6) Tutti e tre i motivi del ricorso sono inammissibili, in quanto difettano dei requisiti di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6.

Per ciò che concerne il primo motivo, la corte del merito ha rilevato che, secondo quanto accertato dal ctu sulla scorta del certificato di destinazione urbanistica, alla data dell’irreversibile trasformazione era ancora vigente il piano di fabbricazione, in base al quale i suoli ricadevano in zona edificabile, atteso che il successivo PRG, che destinava i terreni a verde agricolo, a tale data era stato meramente adottato, ma non ancora approvato. Ne consegue che, per smentire tale accertamento, il ricorrente – oltre a contestare il dato dell’omessa approvazione del PRG – avrebbe dovuto allegare al ricorso il certificato di destinazione urbanistica, o, quantomeno, indicarne l’esatta collocazione, all’interno dei fascicoli di parte o di quello d’ufficio, non essendo a tal fine sufficiente il mero richiamo di una pagina di un’asserita, seconda consulenza (non menzionata in sentenza), che avrebbe concluso per la natura agricola dei suoli, tanto più che non risulta neppure precisato se la questione concernente il diverso esito delle due indagini sia stata effettivamente sottoposta all’esame del giudicante ed abbia formato oggetto di contraddittorio nel giudizio, nè chiarito perchè la seconda ctu dovrebbe ritenersi maggiormente attendibile rispetto a quella su cui si fonda la decisione.

Quanto ai successivi motivi, il rispetto dei requisiti di specificità del ricorso imponeva al ricorrente di indicare: a) se, ed in quale esatta sede processuale, avesse contestato che i terreni presi in considerazione dal ctu ai fini della stima comparativa presentassero caratteristiche analoghe a quelli oggetto di causa; b) di allegare i documenti oggetto di tale contestazione; c) di chiarire perchè dovesse ritenersi errato l’ulteriore accertamento della corte del merito, secondo cui il ctu aveva fatto corretto riferimento alle stime operate in altre cause aventi ad oggetto suoli ubicati nella medesima zona di (OMISSIS) in cui ricadevano i terreni illegittimamente occupati.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 6.100, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

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