Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10135 del 18/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 10135 Anno 2015
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

SENTENZA

sul ricorso 29030-2011 proposto da:
FEGAROTTI MICHELA FGRMHL31L59H501P, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA TRIONFALE 160, presso lo
studio

dell’avvocato

DINO QUAGLIETTA,

che

la

rappresenta e difende giusta procura speciale in

ì

calce al ricorso;
– ricorrente –

2015
471

contro

NOLA GIANVINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CORTINA D’AMPEZZO 65, presso lo studio
dell’avvocato STEFANO NOLA, che lo rappresenta

e

Data pubblicazione: 18/05/2015

difende giusta procura speciale a margine del
controricorso;
MILLOZZA EDMONDO, elettivamente domiciliato in ROMA,
CORSO TRIESTE 150, presso lo studio dell’avvocato
ROBERTO ARMANDOLA, che lo rappresenta e difende

speciale a margine del controricorso;
controricorrenti nonché contro

CATELLO

FRANCESCA

CTLFNC57R52F839L,

FEGAROTTI

FLAMINIA, IMMOBILIARE MONTELARCO SRL , FEGAROTTI
ERNESTO;
– intimati –

Nonché da:
CATELLO FRANCESCA CTLENC57R52F839L, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 8, presso lo
studio dell’avvocato GIOVANNI FRANCESCO BIASIOTTI
MOGLIAZZA, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato DANIELA GAMBARDELLA giusta procura
speciale a margine del controricorso e ricorso
14

incidentale;

– ricorrente incidentale contro

NOLA GIANVINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CORTINA D’AMPEZZO 65, presso lo studio
dell’avvocato STEFANO NOLA, che lo rappresenta e

2

unitamente all’avvocato RENATA MARZANO giusta procura

difende giusta procura speciale a margine del
controricorso;
controricorrente all’incidentale nonchè contro

FEGAROTTI MICHELA FGRMHL311,59H501P, MILLOZZA EDMONDO,

FEGAROTTI ERNESTO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 3474/2010 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/09/2010, R.G.N.
5331/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/02/2015 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l’Avvocato DINO QUAGLIETTA;
udito l’Avvocato STEFANO NOLA;
udito l’Avvocato FABRIZIO BRACCIANI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per
riunione dei ricorsi e rigetto di entrambi;

3

FEGAROTTI FLAMINIA, IMMOBILIARE MONTELARCO SRL,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l.- Con sentenza depositata 1’8 luglio 2004 il Tribunale di
Roma, per quanto ancora qui rileva, accoglieva la domanda
avanzata da Michela Fegarotti e dichiarava che la particella
n. 366 sub 3 era di proprietà esclusiva di quest’ultima;

Montelarco srl, Francesca Catello e il notaio Gianvincenzo
Noia ad adempiere all’obbligo di rettifica con atto pubblico,
con il quale fosse dichiarato che detta particella non fa
parte dell’appartamento interni 4 e 5 del fabbricato sito in
Roma, via Paolo Frisi n. 5, assegnato, con atto di divisione
per notaio Noia del 23 settembre 1988 repertorio n. 28090, al
condividente Ernesto Fegarotti e da questi trasferito alla
Immobiliare Montelarco srl e successivamente a Francesca
Catello, cogli atti di compravendita rispettivamente per
notaio Noia (in data 3 novembre 1988 repertorio n. 28521) e
per notaio Edmondo Millozza (in data 20 settembre 1989
repertorio n. 122419), nonché ad adempiere all’obbligo sia
della dichiarazione di rettifica presso il catasto sia
2

dell’annotazione e trascrizione all’ufficio di conservatoria;
condannava Ernesto Fegarotti, la Immobiliare Montelarco srl,

2

Francesca Catello, nonché Gianvincenzo Noia alla refusione
delle spese in favore dell’attrice Michela Fegarotti, con
compensazione parziale di esse al 50%, esclusa la
compensazione nei confronti di Gianvincenzo Noia, liquidate

4

condannava, in solido, Ernesto Fegarotti, la Immobiliare

per l’intero in complessivi e 16.070,00, oltre accessori come
per legge.
2.

Avverso la sentenza proponeva appello principale il

notaio Noia, chiedendo che, in parziale riforma della
sentenza, fossero rigettate le domande proposte dalla

condannata la predetta alla restituzione delle spese legali
corrisposte in data 14 dicembre 2004 in esecuzione della
sentenza di primo grado, con ogni ulteriore conseguenza di
legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari di
entrambi i gradi di giudizio.
All’appello resisteva Michela Fegarotti, che ne chiedeva il
rigetto.
Francesca Catello si costituiva per far rilevare l’avvenuto
adempimento all’obbligo di rettifica catastale e la cessazione
della materia del contendere nei suoi rapporti con l’attrice
Fegarotti; proponeva appello incidentale relativamente alla
sua condanna al pagamento delle spese del primo grado di
giudizio, con richiesta di condanna della Fegarotti al
P

rimborso delle spese da lei anticipate o, in subordine, di
compensazione.


Si costituiva in appello anche il notaio Millozza per far
presente la sua estraneità ai motivi di gravame ed, in via
incidentale, chiedeva di essere estromesso dal giudizio per
difetto di legittimazione passiva o che venisse respinta ogni
domanda nei suoi confronti.

5

Fegarotti nei suoi confronti e, per l’effetto, fosse

Gli altri appellati restavano contumaci.
ì

La Corte d’Appello di Roma, con la decisione ora impugnata,
w

pubblicata il

7 settembre 2010,

ha dichiarato cessata la

materia del contendere con riferimento al capo di condanna
all’adempimento dell’obbligo di rettifica (effettuata nelle

condanna al pagamento delle spese a carico di Gianvincenzo
Noia, dichiarando compensate le stesse spese tra il notaio e
Michela Fegarotti; ha condannato quest’ultima alla
restituzione in favore del primo delle spese legali del primo
grado corrisposte il 14 dicembre 2004, con interessi legali da
tale data al saldo; ha condannato la stessa al pagamento della
metà delle spese del grado d’appello in favore del notaio
Nola, con compensazione tra le parti della restante metà; ha
compensato le spese dei due gradi nei confronti del notaio
Millozza; ha confermato nel resto la sentenza di primo grado
ed ha compensato le spese del giudizio di appello tra le altre
parti.
3.è

Avverso la sentenza Michela Fegarotti propone ricorso

principale affidato a tre motivi.
Il dott. Gianvincenzo Nola resiste con controricorso al

••

ricorso principale.
Francesca Catello resiste al

ricorso principale con

controricorso e propone ricorso incidentale con due motivi. A
quest’ultimo resiste con controricorso a ricorso incidentale
il notaio Noia.

6

more) ed ha riformato la sentenza di primo grado quanto alla

Il dott. Edmondo Millozza ha notificato controricorso.
Gli altri intimati non si sono difesi.
Parte ricorrente incidentale ha depositato memoria ai sensi
dell’art. 378 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE

del giudizio per la morte del notaio Edmondo Millozza,
avanzata dal suo difensore con nota depositata il 28 gennaio
2015.
Va in proposito ribadito che nel giudizio di cassazione, che è
dominato dall’impulso d’ufficio, non trova applicazione
l’istituto dell’interruzione del processo per uno degli eventi
previsti dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ. Ne consegue
che, una volta instauratosi il giudizio con la notifica del
ricorso, la morte del ricorrente (o del resistente, come nella
specie) comunicata dal suo difensore non produce interruzione
del processo (così Cass. n. 12581/04 e numerose altre).
2.- Col primo motivo del ricorso principale Michela Fegarotti
deduce violazione o falsa applicazione del combinato disposto
dell’art. 47, ult. co ., della legge n. 89 del 1913 con l’art.
1176 cod. civ., in relazione all’art. 2236 cod. civ., ai sensi
e per gli effetti dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., al fine
di chiedere a questa Corte di dichiarare

<>.
2.1.- Col secondo motivo la ricorrente principale deduce vizio

di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa
un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi e per
gli effetti dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.

«per cui si

chiede che la S.C. di Cassazione dichiari che sussiste la
responsabilità civile del Notaio Gianvincenzo Noia

8

nella

riferimento a tale responsabilità,

individuazione, nel
proprietà derelitte

rogito

dallo

stesso redatto, delle

nella massa ereditaria del

de cuius

Giuseppe Eugenio Fegarotti … omissis … >>. L’illustrazione del

motivo concerne l’asserita omessa valutazione di prove, che,
secondo la ricorrente, sarebbero state idonee a dimostrare la

illogicità ed insufficienza di motivazione sulla stessa
questione.
3.- I motivi sono inammissibili.

Il processo cui è riferito il ricorso è iniziato in forza di
atto di citazione del 18/21 maggio 1990 col quale l’attrice
Michela Fegarotti aveva avanzato, nei confronti dei tre
originari convenuti (Flaminia Fegarotti, Francesca Catello ed
Edmondo Millozza), una serie di pretese, gran parte delle
quali non riguardanti la posizione del notaio Noia (in quanto
attinenti all’uso delle cose comuni dell’edificio
condominiale, per come si legge nel ricorso incidentale della
Catello). Riguardava, invece, sia pur non direttamente, la
posizione processuale dell’odierno resistente Gianvincenzo

responsabilità professionale del notaio e l’asserita

Nola, la domanda- della quale è detto nella sommaria
esposizione dei fatti del ricorso principale- che il Tribunale
dichiarasse in capo a Michela Fegarotti il diritto di
proprietà esclusiva sulla porzione dell’immobile di cui alla
particella 366 sub 3 (corrispondente ad una camera con
ripostiglio e wc al piano sottostrada dell’edificio nel quale
si trovavano gli appartamenti dell’attrice, della nipote

9

4

Flaminia Fegarotti e della convenuta Francesca Catello), con
«conseguente condanna di chi di giustizia alla esecuzione
delle rettifiche catastali, con refusione delle spese di
lite» (così a pag. 5 del ricorso).
Risulta sempre dal ricorso che, all’esito della costituzione

notificato, in data 25 giugno 1991, atto di chiamata in causa
nei confronti di Ernesto Fegarotti, dell’Immobiliare
Montelarco srl e del notaio dott. Gianvincenzo Noia

«per

rispondere di quanto stigmatizzato nelle conclusioni dell’atto
di citazione introduttivo della causa».
Tenuto conto di queste ultime, per come riportate nello stesso
ricorso, è da escludere che una delle domande introdotte dalla
Fegarotti avesse come

causa petendi

la sussistenza della

responsabilità professionale del notaio Nola e come petitum il
risarcimento dei danni, in forma specifica e/o per
equivalente, causati all’attrice da una condotta negligente di
quest’ultimo nell’esercizio dell’attività professionale,
prestata (anche) nei confronti dell’attrice (con l’atto di
divisione tra quest’ultima ed il fratello Ernesto del 23
settembre 1988 repertorio n. 28090 dei beni caduti nella
successione del padre Giuseppe Eugenio Fegarotti) e nei
confronti del condividente Ernesto Fegarotti (con l’atto di
compravendita del 3 novembre 1988 repertorio n. 28521 tra
quest’ultimo e la Immobiliare Montelarco srl).

lo

dei tre convenuti, l’attrice Michela Fegarotti aveva

Invece, per quanto risulta dal ricorso, l’azione era volta,
tra l’altro, ad accertare la proprietà della porzione
immobiliare contraddistinta con la particella 366 sub 3
(erroneamente menzionata negli atti di divisione e di
compravendita anzidetti, oltre che nell’atto di compravendita

122419), già trasferita in proprietà a Michela Fegarotti con
precedente atto di compravendita per notaio Masacci (in data
29 dicembre 1972 repertorio n. 31313); inoltre, l’azione era
volta ad ottenere la rettifica di tutti gli atti che
erroneamente indicavano detta particella come oggetto di
divisione o di compravendita nei confronti di soggetti diversi
da Michela Fegarotti.
Che causa petendi e petitum della domanda predetta non fossero
riferiti alla responsabilità professionale del notaio Noia è
reso, peraltro, evidente dal tenore del dispositivo della
sentenza del Tribunale, che, così come riportato nello
svolgimento del processo di cui sopra, contiene la condanna
del notaio Noia (oltre che degli altri comparenti negli atti

per notaio Millozza del 20 settembre 1989 repertorio n.

notarili) soltanto all’esecuzione delle necessarie rettifiche.
E’ vero che nella parte di dispositivo trascritta in ricorso
vi è anche un cenno ad una domanda di risarcimento danni che
sarebbe stata rigettata dal primo giudice, ma -per questo
profilo- il ricorso manca completamente di autosufficienza:
non riporta, nemmeno per sintesi, il contenuto della

causa

petendi della domanda risarcitoria (e/o delle ragioni del suo

11

q

rigetto), né chiarisce se (e per quale ragione ed in
riferimento a quali pretesi danni) questa fosse stata rivolta
(anche) nei confronti del notaio.
D’altronde, il rigetto della domanda risarcitoria è oramai
irrevocabile, per non avere la Fegarotti proposto gravame

3.1.

Dalle risultanze processuali delle quali si è fin qui

detto si trae la conclusione che la chiamata in giudizio dei
terzi sopra indicati (tra i quali il notaio Noia), in aggiunta
agli originari convenuti, e dopo la costituzione di questi
ultimi, si spiega in ragione del litisconsorzio necessario
passivo ritenuto sussistente per la domanda di condanna
all’adempimento dell’obbligazione di

Lacere avente ad oggetto

la prestazione di rettifica. Presupposto di detta chiamata è
l’assunto che intanto la sentenza di condanna ad
un’obbligazione di fare è utiliter data,

quindi concretamente

eseguibile, in quanto venga pronunciata nei confronti di tutti
coloro che, avuto riguardo alla situazione esistente al
momento della domanda, debbano concorrere a porre in essere la
prestazione di fare oggetto del petitum e della condanna.
Nel caso di specie, si tratta della statuizione di condanna a
rettificare gli atti di divisione e di compravendita reputati
erronei, nonché a rettificare le connesse risultanze al
catasto e nei registri immobiliari pronunciata dal Tribunale:
rettifiche, alle quali si è ritenuto obbligato il notaio

12

avverso il corrispondente capo della sentenza del Tribunale.

rogante, unitamente alle parti dei diversi contratti da
rettificare.
Ne segue l’inammissibilità dei motivi primo e secondo del
ricorso principale in quanto eccentrici rispetto all’oggetto
della lite ed alle ragioni della decisione impugnata nei

I motivi di ricorso, infatti, pongono direttamente in
discussione l’affermazione di responsabilità del notaio per
violazione delle norme indicate nella rubrica del primo
motivo. Si tratta di una questione che, non risultando essere
stata posta con le domande così come formulate nei gradi
pregressi, va reputata nuova e perciò inammissibile in sede di
legittimità.
A riprova di siffatta novità della questione, si osserva che
le questioni da decidere in appello, per come si evince dalla
sentenza impugnata, sono state quelle concernenti
l’<>.

13

tra tutti

rapporti tra Michela Fegarotti e Gianvincenzo Nola.

La Corte d’Appello ha deciso la prima questione dichiarando
cessata la materia del contendere, per avere il notaio Noia
rogato un atto pubblico, in data 9 marzo 2005 (quindi in epoca
successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado),
idoneo alle rettifiche anzidette.

unica rimasta effettivamente controversa in secondo grado, ma
anche nella presente sede di legittimità- affermando di
collegarla alla

«verifica della fondatezza della originaria

domanda attrice».
Il giudice di merito ha quindi affrontato la questione della
responsabilità del notaio Noia nell’adempimento dell’incarico
professionale. Tuttavia, ha valutato la condotta di
quest’ultimo non al fine di accogliere o rigettare una
corrispondente domanda risarcitoria per responsabilità
professionale, quanto piuttosto al preannunciato fine di
regolare il carico delle spese del primo giudizio, nei termini
di cui si dirà trattando del terzo motivo di ricorso.
Nemmeno rileva, ai fini dell’ammissibilità dei primi due
motivi di ricorso, il criterio della soccombenza virtuale, che
serve alla regolamentazione delle spese nell’ipotesi in cui
sia cessata la materia del contendere tra le parti
dell’originario giudizio. Nel caso di specie, non si è certo
avuta la cessazione della materia del contendere sulla
responsabilità del notaio Noia, poiché -come ridetto- la

14

La Corte d’Appello ha quindi deciso la seconda questione –

stessa non risulta aver formato oggetto dell’originaria
domanda dell’attrice.
Cessata, invece, la materia del contendere sull’obbligazione
di fare le rettifiche, in sede di gravame si è trattato
piuttosto di verificare -in base appunto all’originaria

extraprocessuali (attinenti alla stipulazione dell’atto
pubblico ed alle richieste di modifica dei dati catastali e
delle trascrizioni nei registri immobiliari), ma anche
processuali (tra questi incluse le spese del primo grado di
giudizio), dell’attività di rettifica.
Pertanto, la Corte d’Appello è tornata a valutare la condotta
professionale del notaio Nola, originario chiamato in causa e
poi appellante, soltanto a quest’ultimo fine.
I primi due motivi del ricorso principale, censurando la
sentenza per la violazione diretta di norme e per vizi di
motivazione riguardanti, le une e gli altri, questioni
estranee all’oggetto della decisione nei gradi pregressi,
vanno dichiarati inammissibili.
4.-

Il terzo motivo del ricorso principale coglie invece la

questione che è stata in appello, ed è tuttora,

sub ludice e

che concerne la regolamentazione delle spese processuali nei
rapporti tra Michela Fegarotti ed il dott. Gianvincenzo Noia.
Con questo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione
degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360

15

domanda- su chi dovessero incombere i costi, non solo

n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., quest’ultimo per vizio di
motivazione.
La ricorrente sostiene che, essendo risultato il notaio Noia
inadempiente agli obblighi professionali, vi sarebbe stata la
sua soccombenza piena e totale «per ciascuno dei tre gradi di
e non sarebbe configurabile un’ipotesi di

soccombenza reciproca, tale da consentire la compensazione
totale o parziale delle spese. Aggiunge che la compensazione
delle spese non si giustificherebbe nemmeno per la cessazione
della materia del contendere, operando il criterio della
soccombenza virtuale.
4.1.- Il motivo non merita di essere accolto.

Esso si sostanzia nella critica alla sentenza di secondo grado
per avere riformato la sentenza di primo grado in punto di
condanna del notaio Nola al pagamento delle spese di lite per
intero (nel 50% in solido con gli altri convenuti e chiamati
in causa) in favore di Michela Fegarotti.
Quest’ultima

sostiene

che,

essendo

stato

il

notaio

soccombente, la sua condanna al pagamento delle spese di causa
avrebbe dovuto essere confermata.
In

sintesi,

la

ricorrente censura

la

decisione di

compensazione delle spese.
Riguardo a quest’ultima, va premesso che, trattandosi di
giudizio iniziato con citazione notificata il 18/21 maggio
1990, il testo dell’art. 92, comma secondo, cod. proc. civ.
applicabile è quello del codice di rito, vigente prima della

16

giudizio»

modifica apportata al testo originario dall’art. 2, comma 1,
lett. a) della legge n. 263 del 2005, entrata in vigore con
decorrenza 1 0 marzo 2006 (quindi, vigente prima delle
modifiche successive dello stesso art. 92, comma secondo, cod.
proc. civ., tutte operanti in riferimento ai giudizi

disposizioni innovatrici).
Con riguardo al testo originario dell’art. 92 cod. proc. civ.,
in tema di spese processuali, il sindacato di legittimità
sulle pronunce dei giudici del merito con le quali sia stata
disposta la compensazione, parziale o totale, delle spese
giudiziali è limitato all’accertamento dell’avvenuto richiamo,
da parte dei giudici stessi, dei giusti motivi richiesti
dall’art. 92 cod. proc. civ. o di analoghe ragioni, non
necessitando il provvedimento

di

compensazione di specifica

motivazione ove a tale lata previsione normativa venga fatto
esplicito riferimento. Qualora, invece, i giusti motivi, oltre
che enunciati, siano stati anche sviluppati formando oggetto
di specifiche argomentazioni,

il sindacato di legittimità deve

introdotti dopo l’entrata in vigore delle rispettive

estendersi alla verifica dell’idoneità in astratto dei motivi
stessi a giustificare la pronuncia e dell’adeguatezza delle
argomentazioni svolte al riguardo (così Cass. n. 633/03),
essendo inidonee allo scopo ragioni palesemente illogiche ed
inconsistenti, sì da inficiare il processo formativo della
volontà espressa sul punto (cfr. Cass. n. 11774/03, n.
17450/06, n. 22541/06, n. 14964/07).

17

9

5.- La questione posta dal terzo motivo del ricorso perciò non
è tanto quella di verificare se il notaio fosse o meno parte
soccombente nel giudizio di primo grado, quanto quella di
delibare le ragioni che la Corte d’Appello ha posto a
fondamento della decisione di compensazione delle spese di

Il

giudice di secondo grado, dopo aver richiamato le

risultanze della consulenza tecnica effettuata nel primo
grado, ha reputato che l’erronea indicazione della particella
di proprietà di Michela Fegarotti nell’atto di divisione tra
lei ed il fratello Ernesto Fegarotti, e quindi nell’atto di
compravendita tra quest’ultimo e l’avente causa Immobiliare
Montelarco srl, non potesse essere ascritta a responsabilità
del notaio, ma ad una situazione oggettiva legata
all’indicazione dei beni in catasto. Ha perciò reputato che
rispetto a questa situazione, la rettifica degli atti di
provenienza e della individuazione catastale fosse necessaria
-ma anche sufficiente, non essendo in contestazione che la
camera con accessori, corrispondente alla particella
erroneamente indicata, fosse di proprietà e nel possesso di
Michela Fegarotti, tanto che già in primo grado si era
esclusa, con statuizione irrevocabile,

la

qualificazione

dell’azione come di rivendica.
Fatta questa premessa, la Corte d’Appello ha concluso per la

compensazione integrale delle spese tra l’attrice ed il
chiamato in causa,

«tenuto conto dell’esito del giudizio di

18

lite.

I grado e delle originarie domande proposte, in uno con la
precedente affermata necessità delle operazioni di rettifica
tra tutti i soggetti interessati (poi, di fatto, intervenuti,
all’atto di rettifica 9.03.2005 n.

81500 rep. del notaio Noia

Gianvincenzo)_>>.

della compensazione ed, in sé, congrua e logica, tale cioè da
esplicitare con chiarezza il processo formativo della volontà
di compensazione.
Si deve escludere che sussistano la contraddittorietà e
l’insufficienza lamentate dalla ricorrente.
Quanto alla contraddittorietà, va premesso che,

rispetto alla

decisione di compensazione nel vigore del testo originario
dell’art. 92 cod. proc. civ., il sindacato di legittimità non
è ammissibile nella stessa ampiezza in cui tale difetto si
atteggia per ogni altro capo della sentenza impugnata, bensì
solo nei limiti in cui non sia dato comprendere la ragione
della statuizione per rapportarla alla volontà della legge e
accertare se questa sia stata o no violata (Cass. n. 14964/07
cit.).
Nel caso di specie, non risulta alcuna contraddizione tra la
premessa sopra enunciata e la conclusione raggiunta dalla
Corte territoriale, il processo di formazione della cui
volontà è chiarissimo.

19

5.1.- Trattasi di motivazione idonea a dare atto della ragione

Né la motivazione può reputarsi illogica o insufficiente
laddove il giudice di merito ha valutato la condotta del
notaio per pervenire alla decisione di compensazione.
Basta osservare che la Corte d’Appello ha basato la
valutazione di equità sul tenore dell’atto introduttivo della

rettifica, constatando che, a prescindere dalla sua necessaria
proposizione nei confronti di tutte le parti degli atti da
rettificare e del notaio rogante, questi non fosse
responsabile dell’errore da rettificare.
L’accertamento in fatto, basato sugli esiti di una consulenza
tecnica d’ufficio, appare del tutto immune dai vizi denunciati
col ricorso principale, poiché gli elementi di fatto che
secondo la ricorrente non sarebbero stati considerati dalla
Corte d’Appello (per lo più desunti dall’estrapolazione di
passi degli atti difensivi dei convenuti) sono del tutto privi
del carattere di decisività rispetto all’apprezzamento che il
giudice di merito ha fatto in base agli esiti della CTU. Per
contro, questi esiti, circa la situazione di identificazione
dei beni risultante dal catasto (che, secondo il giudice, ha
comportato un errore nell’intestazione catastale, ma non un
errore nell’individuazione, in concreto, e nella loro esatta
consistenza, dei beni oggetto degli atti notarili da
rettificare), sono idonei a sorreggere la motivazione che su
di essi si fonda, al solo limitato fine di giustificare la
compensazione delle spese di lite, alla stregua dei principi

20

lite e delle ragioni poste a fondamento della domanda di

di diritto richiamati sopra sub 4.1. a proposito dell’art. 92,
coma secondo, cod. proc. civ.
5.2.- Né può ritenersi violato, come assume la ricorrente, il
principio della soccombenza virtuale. Si è, infatti, già detto
come la domanda indirizzata nei confronti del notaio fosse

Rispetto a questa domanda il notaio fu in effetti soccombente,
poiché venne condannato ad eseguire la rettifica e, di fatto,
la eseguì, determinando soltanto in appello la cessazione
della materia del contendere.
Tuttavia, la decisione di compensazione delle spese presuppone
già compiuta la valutazione circa la soccombenza. Essa, nel
vigore del testo originario dell’art. 92, coma secondo, cod.
proc. civ., consente di esentare, per giusti motivi, la parte,
appunto soccombente (effettivamente o virtualmente
soccombente), dall’onere delle spese, che avrebbe dovuto
sopportare in mancanza dei giusti motivi di compensazione.
Essendo un’alternativa alla condanna, la decisione di
compensazione delle spese di lite prescinde dal criterio di
soccombenza e risponde esclusivamente ai criteri dettati
dall’art. 92, comma secondo, cod. proc. civ.

Questi criteri risultano rispettati dalla Corte d’Appello, in
riferimento alla valutazione delle vicende del primo grado di
giudizio, secondo quanto detto sopra.
Quanto alla valutazione delle vicende del secondo grado, è
sufficiente osservare che la soccombenza reciproca è data

21

quella volta ad ottenere la rettifica dell’atto.

dall’accoglimento
Gianvincenzo

Noia,

secondo

del
al

quale

motivo
Michela

dell’appello

di

Fegarotti

ha

infondatamente resistito (avendo invece avuto ragione, sia
pure virtuale, rispetto al primo motivo, definito con
dichiarazione di cessazione della materia del contendere).

6.

Il ricorso incidentale proposto da Francesca Catello è

tardivo.
In proposito, va fatta applicazione del principio per il quale
le regole della impugnazione tardiva, in osservanza dell’art.
334 cod. proc. civ. e in base al combinato disposto degli
artt. 370 e 371 cod. proc. civ., operano esclusivamente per
l’impugnazione incidentale in senso stretto, e cioè
proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta
l’impugnazione principale, solo alla quale è consentito
presentare ricorso nelle forme e nei termini di quello
incidentale, per l’interesse a contraddire e a presentare,
contestualmente con il controricorso, l’eventuale ricorso
incidentale anche tardivo. Invece, quando il ricorso di una

Il ricorso principale va perciò rigettato.

parte abbia contenuto adesivo a quello principale, non trovano
..

..
`

applicazione i termini e le forme del ricorso incidentale

,

(tardivo), dovendo osservarsi la disciplina dettata dall’art.
325 cod. proc. civ. per il ricorso autonomo, cui è altrettanto
soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia
valenza d’impugnazione incidentale, qualora investa un capo
della sentenza non impugnato con il ricorso principale o lo

22

Cif

investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il
I

ricorso principale (così da ultimo, Cass. 1120/14).
:

L’impugnazione della Cataldo non può essere qualificata come
incidentale in senso stretto dato che non ha, nemmeno in
parte, contenuto adesivo al ricorso principale ed anzi reca
censure diverse da quelle avanzate dalla ricorrente
principale. Le censure del ricorso incidentale non trovano la
loro ragion d’essere nei motivi dell’impugnazione principale,
ma da questi prescindono.
Francesca Catello avrebbe dovuto proporre un’autonoma
impugnazione nei termini di legge:
– sia per censurare il mancato accoglimento del suo appello
incidentale, come da primo motivo del ricorso incidentale
(violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in relazione
alla conferma, da parte della Corte d’Appello, della condanna
con compensazione al 50% delle spese del primo grado tra
Catello e Fegarotti). Si tratta di doglianza che prescinde
dalle censure che investono la regolamentazione delle spese
nei rapporti tra la Fegarotti ed il notaio Nola (oggetto del
ricorso principale), in quanto la Catello avrebbe voluto
ottenere dalla Fegarotti il rimborso delle proprie spese di
causa o quanto meno la compensazione integrale tra le proprie
spese e quelle della Fegarotti, evitando in particolare la
condanna al pagamento del 50% delle spese del primo grado,
poiché sostiene di essere estranea all’errore contenuto
nell’atto e soprattutto di essere stata vittoriosa rispetto

23

e-

ad altre domande svolte dalla Fegarotti in primo grado
±..

(concernenti l’uso delle parti comuni dell’edificio). Evidente

è l’indifferenza di questo motivo di impugnazione rispetto a
quelli avanzati dalla ricorrente principale;
– sia per censurare la mancata pronuncia da parte della Corte

motivo del ricorso incidentale (violazione dell’art. 112 cod.
proc. civ. in relazione alla domanda di restituzione della
somma di

e

2.458,71 per spese legali, corrisposta dalla

Catello al notaio Nola in esecuzione della sentenza di primo
grado). Si tratta di omessa pronuncia che attiene ai rapporti
tra il notaio e la ricorrente incidentale. Con la sentenza
d’appello il primo ha ottenuto la condanna alla restituzione
di quanto pagato a Michela Fegarotti a titolo di spese del
primo grado di giudizio, anche per la quota spettante
all’obbligata solidale Catello, e quest’ultima, che assume di
averne già effettuato il rimborso

pro-quota

in favore del

notaio co-obbligato, ne ha chiesto, a sua volta, la
restituzione, essendo venuta meno la solidarietà. Così
proposto, il motivo del ricorso incidentale non affronta né
appare collegato ai motivi del ricorso principale concernenti
la regolamentazione delle spese tra la ricorrente principale
ed il notaio Noia; regolamentazione, della quale la ricorrente
incidentale si limita a prendere atto.
Inoltre, nel caso di specie, è pure da escludere che
l’impugnazione principale potesse mettere in discussione

24

d’Appello sulla sua domanda di restituzione, come da secondo

l’assetto di interessi al quale l’obbligata solidale Catello
ha prestato acquiescenza (cfr. Cass. S.U. n. 24627/07, che
ammette, a determinate condizioni, la proposizione di ricorso
incidentale tardivo in riferimento a rapporti scindibili). Ed
invero, l’autonomia dei motivi del ricorso incidentale

considerazione che, se pure fosse stato accolto il ricorso
principale, non ne sarebbe certo derivato un peggioramento
dell’assetto di interessi a cui la Catello aveva prestato
acquiescenza. Per modificare tale assetto di interessi, nel
senso rivendicato con i due motivi del ricorso incidentale
sopra illustrati, avrebbe dovuto essere presentato un ricorso,
anche successivo, ma tempestivo.

Il

ricorso incidentale è stato consegnato per la

notificazione a mezzo posta, ai sensi della legge n. 53 del
1994, in data

10 dicembre 2011,

quindi oltre il termine

annuale dalla pubblicazione della sentenza (in data
settembre 2010),

testo applicabile

7

di cui all’art. 327 cod. proc. civ., nel
ratione temporis,

pur tenuto conto del

periodo di sospensione feriale dei termini.
Esso va perciò dichiarato inammissibile.
7.-

In applicazione del criterio della soccombenza, la

ricorrente principale Michela Fegarotti va condannata ai
pagamento, in favore del notaio Nola, delle spese del giudizio
di cassazione liquidate come da dispositivo.

25

rispetto a quelli del ricorso principale è resa evidente dalla

Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle
9.

spese del giudizio di cassazione tra le —

2

altre parti, ai sensi dell’art. 92, comma secondo, cod. proc.
civ., nel testo applicabile ratione temporis

(che, in ragione

della data di inizio per presente processo, è quello vigente

Per questi motivi

La Corte, decidendo sui ricorsi, rigetta il principale e
dichiara inammissibile l’incidentale; condanna la ricorrente
principale al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione, che liquida, in favore del resistente, dott.
Gianvincenzo Noia, nell’importo complessivo di E 2.800.00, di
cui E 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge; compensa interamente tra le altre parti le
spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2015.

prima delle modifiche apportate con la legge suindicata).

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