Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10134 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/05/2020, (ud. 10/12/2019, dep. 28/05/2020), n.10134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26817/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore

pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

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– ricorrente –

contro

C.L. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’Avv.

ROBERTO DE GUIDI, elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv. SILVIA CLARONI in Roma, Via Tito Labieno, 68-F

– Controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,

Sezione Staccata di Latina, n. 454/40/10, depositata il 13 ottobre

2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre

2019 dal Consigliere Filippo D’Aquino.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Come emerge dagli atti, la contribuente ha impugnato un avviso di accertamento riferito a IRPEF, IRAP e IVA per l’anno di imposta 2002, la cui fonte di innesco era consistita dalla mancata interlocuzione del contribuente in sede di contraddittorio, a seguito dell’applicazione degli studi di settore di cui al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, artt. 62-bis, 62-sexies, dai quali emergeva come il reddito di impresa del contribuente era risultato incongruo;

che la CTP di Frosinone ha accolto il ricorso e la CTR del Lazio, Sezione Staccata di Latina, con sentenza in data 13 ottobre 2010, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, osservando, in linea di principio, come gli elementi forniti dagli studi di settore sono meri dati probabilistici, insufficienti a reggere la pretesa tributaria e che la procedura di accertamento standardizzato per applicazione degli studi di settore non è tale se non in esito al contraddittorio, da azionare obbligatoriamente nei confronti del contribuente, con l’obbligo di motivazione dell’Ufficio in ordine alle contestazioni mosse dal contribuente; ha osservato la sentenza impugnata, nella specie, come ai fini dell’accertamento dei maggiori ricavi non fossero stati offerti dall’amministrazione finanziaria altri elementi di prova, se non i dati parametrici risultanti dagli studi di settore;

che propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un unico motivo; resiste con controricorso parte contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d) e comma 2 lett. d-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, in considerazione del fatto che l’Ufficio ha invitato il contribuente al contraddittorio, anche ai fini della definizione dell’accertamento con adesione e che il contribuente, tramite un proprio delegato, ha dichiarato di non aderire al contraddittorio; riproduce per specificità parte ricorrente il verbale di contraddittorio e il ricorso introduttivo, in cui si dà atto di tale circostanza; tanto premesso, il ricorrente ritiene viziata la pronuncia del giudice di appello, nella parte in cui ha ritenuto che la mancata indicazione in contraddittorio da parte del contribuente delle proprie ragioni non legittima l’Ufficio ad accertare maggiori redditi sulla base delle sole risultanze degli studi di settore; ritiene l’Ufficio che la mancata presentazione del contribuente all’invito dell’Ufficio sia equiparabile al caso in cui il contribuente partecipi al contraddittorio senza opporsi agli elementi addotti dall’Ufficio;

che il ricorso è fondato, posto che è riconosciuto da una interpretazione Eurounitaria, quanto all’accèrtamento di maggiore IVA, che il principio di proporzionalità “non osta a che una normativa nazionale preveda che solamente a fronte di rilevanti divergenze tra l’importo del volume d’affari dichiarato dal contribuente e quello determinato in base al metodo induttivo, sulla scorta del volume d’affari realizzato da soggetti esercenti la stessa attività del contribuente, possa avviarsi il procedimento di rettifica fiscale” e che eventuali divergenze tra le componenti positive di reddito derivanti dall’attività di impresa dichiarate e quelle risultanti dagli studi di settore possono essere poste a base di “presunzioni relative, confutabili dal contribuente mediante prova contraria” (Corte di Giustizia UE, 21 novembre 2018, Fontana, C-648/16, punto 42);

che, in armonia con tale interpretazione, si afferma da questa Corte che, qualora il contribuente, regolarmente invitato, non si avvalga della facoltà di prendere parte al contraddittorio precontenzioso, l’Amministrazione finanziaria può fondare il proprio accertamento anche esclusivamente sulle risultanze del confronto tra il reddito dichiarato e quello calcolato facendo applicazione degli studi i settore, salvo il diritto del contribuente di allegare e provare in sede contenziosa, anche per la prima volta, elementi idonei a vincere le presunzioni su cui l’accertamento tributario si fonda (Cass., Sez. V, 30 novembre 2019, n. 24330); incombe, quindi, sul contribuente, in caso di accertamento fondato sulle risultanze degli studi di settore, la contestazione e la prova contraria dell’esattezza e della pertinenza delle risultanze presuntive di detti studi di settore, nonchè della deduzione delle circostanze per le quali il volume d’affari dichiarato corrisponda alla realtà della propria attività nel periodo interessato (Cass., Sez. V, 13 marzo 2019, n. 7123);

che la ragione di tale interpretazione riposa sul fatto che la pregnanza indiziaria degli elementi presuntivi, ove consistenti nel mero scostamento dei redditi dichiarati dai parametri indicati negli accertamenti standardizzati è stabilita non ex lege, come non manca di osservare la stessa sentenza impugnata, dal puro scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sè considerati, bensì insorge solo in esito al contraddittorio con il contribuente, sul quale incombe l’onere di addurre ogni elemento utile in sede amministrativa (e in sede giurisdizionale) idoneo a superare la presunzione di reddito determinata dalla procedura standardizzata (Cass., Sez. V, 15 gennaio 2019, n. 769); ne consegue che, instaurato il contraddittorio, ove il contribuente non assolva a tale onere, sia nel caso in cui ometta di parteciparvi, sia nel caso in cui si astenga da qualsivoglia attività di allegazione, l’ufficio non è tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri (Cass., Sez. V, 20 settembre 2017, n. 21754; Cass., Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27617);

che, pertanto, è corretto affermare che lo scostamento dai dati meramente statistici non è sufficiente a innescare l’accertamento dei maggiori ricavi, ma solo nella misura in cui il contribuente alleghi ulteriori elementi, tali da giustificare il denunciato scostamento, nel cui caso sorge l’obbligo dell’amministrazione di corroborare il puro scostamento dai parametri con adeguata motivazione delle ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio (Cass., Sez. VI, 18 dicembre 2017, n. 30370; Cass., Sez. V, 7 giugno 2017, n. 14091);

che va, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto: “qualora risulti che il contribuente, regolarmente invitato al contraddittorio sulla base del combinato disposto del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 10, comma 3-bis e art. 5, non compaia, ovvero dichiari di non voler instaurare alcun contraddittorio con l’amministrazione finanziaria, l’Ufficio può fondare l’atto impositivo sulla mera esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore a termini del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, artt. 62-bis e 62-sexies “;

che la sentenza impugnata non si è attenuta a tale principio per cui va cassata, con rinvio alla CTR a quo in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Lazio, Sezione Staccata di Latina, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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