Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10134 del 28/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 28/04/2010, (ud. 21/12/2009, dep. 28/04/2010), n.10134
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. DI DOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C&S s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, via Aloide De
Gasperi
24, presso lo studio dell’avvocato Enrico Insom, rappresentata e
difesa dall’avvocato Imperia Luigi per mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Comune di Latina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dall’avvocato Di Leginio Francesco, elettivamente domiciliato
in Roma via Bocca di Leone 76, presso lo studio dell’avv. Pontecorvi
Paolo, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 375/40/03 della Commissione tributaria
regionale di Roma, sez. staccata di Latina, emessa il 6 giugno 2003,
depositata il 23 giugno 2003, R.G. 916/03;
udita la relazione della causa svolta all’udienza del 21 dicembre
2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;
udito l’Avvocato Ferri per la C&S s.r.l.;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ABRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società contribuente, C&S s.r.l., proprietaria di un immobile adibito ad hotel in comune di Latina, proponeva opposizione agli avvisi di liquidazione ed irrogazione sanzioni emessi dal Comune di Latina e relativi al pagamento dell’ICI per gli anni dal 1993 al 1997. La società ricorrente contestava, in generale, il valore dell’immobile posto a base della liquidazione dell’imposta e, in particolare, l’applicazione della maggiorazione di cui alla L. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3 e la mancata applicazione della riduzione richiesta, pari al 50%, per l’anno 1997, nonostante l’inagibilità dell’immobile in quell’anno.
Il Comune ribadiva la legittimità della richiesta rettificando l’importo richiesto solo per la seconda semestralità del 1997.
La C.T.P. di Latina accoglieva il ricorso.
Tale decisione è stata riformata dalla C.T.R. di Latina.
Ricorre per cassazione la società contribuente con due motivi di impugnazione deducendo rispettivamente la violazione e falsa applicazione della L. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, e dell’art. 8, comma 1.
Si difende con controricorso il Comune di Latina.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta l’applicazione dei metodi di calcolo di cui alla L. n. 504 del 1992, cit. art. 5, comma 3, in conseguenza della mancata indicazione sul certificato catastale della rendita del fabbricato. Rileva la società di aver formalmente comunicato la rendita catastale al Comune di Latina con denuncia del 21 giugno 1993 e di non aver mai ricevuto comunicazione di una diversa o nuova rendita attribuita all’immobile da parte dell’autorità competente. Inoltre lamenta la ricorrente che tale valore è stato attribuito al valore del complesso immobiliare e non dell’immobile inteso solo come parte muraria.
Il motivo di ricorso è infondato. Il Comune ha proceduto ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 in assenza della indicazione della rendita catastale. E ciò ha fatto avvalendosi dei dati in suo possesso e cioè l’indicazione del valore dell’immobile da parte della società nel prospetto per il calcolo imponibile ICI dei fabbricati di categoria (OMISSIS). Non si vede quindi quale violazione di legge sia stata posta in essere dalla sentenza impugnata che ha rilevato tali circostanze.
Quanto al riferimento del valore imponibile al solo valore dell’immobile (inteso come opera muraria) e non anche come complesso (e in particolare con l’inclusione dei valori degli impianti) la Corte ritiene trattarsi di una pretesa che non trova legittimazione nella normativa sull’ICI. e neanche in una lettura logica del presupposto impositivo che è chiaramente collegato alla destinazione urbanistica, oltre che alla funzionalità complessiva, dell’immobile.
Con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta che il Comune aveva erroneamente inteso la richiesta di riduzione dell’imposta per il 1997 riferita a un solo semestre.
Il motivo è inammissibile in quanto non illustra minimamente quale errore di diritto addebita alla sentenza impugnata. Peraltro è stato chiarito dalla sentenza che l’applicazione della riduzione è stata effettuata proprio all’esito della dichiarazione della società contribuente che porta la data del 27 giugno 1997 senza fornire al Comune elementi per ritenere che l’inagibilità dell’immobile datasse da epoca anteriore. Si tratta in ogni caso di una valutazione di merito che poteva essere impugnata sotto il profilo del difetto di motivazione con la produzione di adeguati elementi di valutazione da parte della società contribuente.
Il ricorso va pertanto respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 1.700 di cui 200 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010