Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10134 del 18/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 10134 Anno 2015
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

SENTENZA

sul ricorso 26509-2011 proposto da:
CARIGE ASSICURAZIONI SPA 01677750158 in persona del
Dott. ALESSANDRO PENZO nella sua qualità di
procuratore speciale, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA CAIO MARIO 27, presso lo studio

Data pubblicazione: 18/05/2015

dell’avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI, che la
2015
470

rappresenta e difende giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente contro

BALSAMO STEFANIA BLSSFN69D55A310V, BALSAMO ALESSANDRA

1

I•

BLSLSN73R50A123Y;
– intimati –

Nonché da:
■••

BALSAMO ALESSANDRA BLSLSN73R50A123Y, BALSAMO STEFANIA
BLSSEN69D55A310V, elettivamente domiciliati in ROMA,

SERAPIO DEROMA, che li rappresenta e difende giusta
procura speciale a margine del controricorso e
ricorso incidentale;
– ricorrenti incidentali contro

CARIGE ASSICURAZIONI SPA 01677750158;
– intimata –

avverso la sentenza n.

3591/2010 della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/09/2010, R.G.N.
3568/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/02/2015 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l’Avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI;
udito l’Avvocato SERAPIO DEROMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha

concluso per la

riunione dei ricorsi e rigetto di entrambi;

VIA G. AVEZZANA 2, presso lo studio dell’avvocato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
g

1.- Con sentenza n. 495/99 il Tribunale di Frosinone accoglieva
kt

la domanda avanzata da Stefania Balsamo e Bruno Balsamo,
quest’ultimo quale esercente la potestà sulla figlia allora
minorenne Alessandra Balsamo, nei confronti della Levante

dalla loro madre, Rina Incocciati, deceduta a causa di un
incidente stradale verificatosi il 14 luglio 1986; indennizzo,
richiesto in forza di una garanzia accessoria dell’assicurazione
per la r.c.a. stipulata dalla Incocciati, che copriva, entro un
massimale fissato in lire 300.000.000, i danni alla persona dei
terzi trasportati, quale era l’assicurata al momento del
sinistro. Il Tribunale condannava la convenuta al pagamento
della somma di lire 154.910.000, oltre interessi legali sulle
somme via via rivalutate dal 14 luglio 1986 al saldo, nonché
alla refusione delle spese di lite.
2.-

Avverso la sentenza proponeva appello principale la Levante

Norditalia Ass.ni S.p.A. (incorporante per fusione la Levante
Assicurazioni S.p.A.), chiedendone la riforma, con accoglimento
dell’eccezione di prescrizione già formulata in primo grado e
rigettata dal Tribunale. All’appello resistevano Stefania e
A

Alessandra Balsamo, che proponevano appello incidentale per il
riconoscimento in loro favore dell’intero importo del massimale,
oltre il maggior danno, da liquidarsi in separata sede, per il
comportamento dilatorio della compagnia assicuratrice.

3

Assicurazioni S.p.A. per ottenere l’indennizzo dei danni patiti

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 3443/2002,
e

accogliendo l’appello principale,

dichiarava prescritto il

diritto al risarcimento dei danni.
3.- La sentenza era impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione
con

n.4804/2007,

sentenza

l’illogicità

della

rilevata

motivazione

la

carenza

e

sull’accertamento

che,

dell’intervenuta prescrizione, cassava la sentenza impugnata e
rinviava ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma, anche
per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
3.1.- La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza qui impugnata,

pubblicata il 15 settembre 2010, in sede di rinvio, ha rigettato
l’appello principale proposto da Carige Assicurazioni S.p.a.
(già Levante Norditalia Assicurazioni S.p.a.) ed, in parziale
accoglimento dell’appello incidentale proposto da Stefania ed
Alessandra Balsamo,

e,

per l’effetto, in riforma della sentenza

del Tribunale di Frosinone, ha condannato la società al
risarcimento del “maggior danno” di cui in motivazione, da
liquidarsi in separata sede; ha condannato l’appellante
principale al pagamento delle spese del giudizio di secondo
grado, del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio; ha
confermato nel resto la sentenza del Tribunale.
4.- Avverso la sentenza Carige Assicurazioni S.p.A. propone
ricorso principale affidato a due motivi.
Stefania Balsamo e Alessandra Balsamo resistono al ricorso
principale con controricorso e propongono ricorso incidentale
con tre motivi.

4

1

17

Tutte e due le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art.
378 cod. proc. civ.
e

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Col primo motivo del ricorso principale Carige Assicurazioni

S.p.A. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 99,

dell’art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ. e vizio di motivazione
ai sensi dell’art. 360 n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.
La ricorrente sostiene che la Corte d’Appello avrebbe dovuto
esaminare la doglianza della compagnia di assicurazioni che
aveva riguardato l’inesistenza del diritto di credito azionato
dalle attrici, odierne resistenti, in forza di successione, per
non avere la loro madre e dante causa maturato il relativo
diritto, in quanto deceduta immediatamente a seguito del
sinistro. Critica la sentenza che ha reputato la questione
nuova, perché non aveva formato oggetto del giudizio di primo
grado, sostenendo che questa affermazione sarebbe in contrasto
con le norme di legge di cui sopra e darebbe luogo anche ai vizi
di omessa pronuncia e di omessa motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio. Secondo la ricorrente si
tratterebbe di questione attinente alla

legitimatio ad causam,

verificabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del
procedimento. Pertanto, sarebbe irrilevante la circostanza
riconosciuta dalla ricorrente- che la società non ne avesse
fatto menzione nella difesa di primo grado, limitandosi
eccepire la prescrizione del diritto.

5

ad

100, 112, 113 e 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. ai sensi

Svolge quindi ampie argomentazioni in merito ai presupposti del
riconoscimento del diritto al risarcimento del danno alla
persona iure

successionis,

e specificamente in merito alla non

spettanza di esso in caso di decesso istantaneo dell’avente
diritto, riferendo di avere sollecitato i giudici d’appello a

1.1.-

Le resistenti eccepiscono l’inammissibilità del motivo

perché mancante dell’indicazione degli atti del primo grado di
giudizio nei quali sarebbe stato trattato l’aspetto del decesso

istantaneo, con le relative argomentazioni e le conseguenti
prove.
Aggiungono che, peraltro, si tratterebbe di questione mai
affrontata nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale e
correttamente reputata nuova dal giudice del rinvio.
2.- Il motivo non è fondato.

A prescindere dal profilo di inammissibilità rilevato dalle
resistenti, va evidenziato come risulti dalle ammissioni della
ricorrente, nonché dal testo della comparsa

di

risposta della

società di assicurazioni nel primo grado di giudizio,

riportata

nel controricorso, che l’allora S.p.A. Levante Assicurazioni,
oggi Carige Assicurazioni S.p.A.,

non pose affatto in

discussione l’esistenza del diritto di credito delle parti
attrici, a titolo ereditario, per non essere sorto in capo alla
loro madre, a causa dell’immediato decesso di quest’ultima.
Anzi, per come è detto nella sentenza impugnata, e per come si
evince anche dal tenore del ricorso, la difesa della compagnia

6

pronunciarsi sulla questione.

di assicurazione nel primo grado del giudizio era stata basata
e

esclusivamente sull’eccezione di prescrizione del diritto
all’indennizzo nascente dal contratto di assicurazione.
Si è trattato di difesa incompatibile con la contestazione
dell’esistenza del diritto. Quest’ultimo dato di fatto deve

giudizio, così come ritenuto dal giudice a quo.
Va richiamato il principio di diritto per il quale nel processo
di cognizione, l’onere previsto dall’art. 167, primo comma, cod.
proc. civ., di proporre nella comparsa di risposta tutte le
difese e di prendere posizione sui fatti posti dall’attore a
fondamento della domanda, comporta che, esaurita la fase della
trattazione, non è più consentito al convenuto, per il principio
di preclusione in senso causale, di rendere controverso un fatto
non contestato, né attraverso la revoca espressa della non
contestazione, né deducendo una narrazione dei fatti alternativa
e incompatibile con quella posta a base delle difese
precedentemente svolte

(così, da ultimo, Cass. n. 26859/13).

Ne

consegue che, avendo il convenuto in primo grado basato la
propria difesa esclusivamente sulla prescrizione del diritto di
credito azionato dall’attore, non è ammessa, in grado di
appello, la contestazione dell’esistenza del diritto, che debba
aversi per non contestata nel giudizio di primo grado

(cfr.

Cass. ord. n. 20870/13).
E’ perciò corretta la sentenza che ha qualificato come
inammissibile la questione dell’insorgenza del diritto in capo

7

perciò essere reputato non contestato nel primo grado di

all’assicurata, posta per la prima volta con uno dei motivi di
gravame.
e

2.1.

Prendendo le mosse da questo dato processuale, il rigetto

del primo motivo di ricorso va basato sul principio di diritto
per il quale la legittimazione ad agire costituisce una

giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza
è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie
giuridica prospettata dall’azione, prescindendo, quindi, dalla
effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si
riferisce al merito della causa, investendo i concreti requisiti
di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza. Ne
consegue che, a differenza della

legitimatio ad causam

(il cui

eventuale difetto è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado
del giudizio), intesa come il diritto potestativo di ottenere
dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una
decisione di merito, favorevole o sfavorevole, l’eccezione
relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in
giudizio, attenendo al merito, non è rilevabile d’ufficio, ma è
2

affidata alla disponibilità delle parti e, dunque, deve essere
tempestivamente formulata (così, da ultimo, Cass. n. 14177/11,
espressione di un orientamento maggioritario).
Nel caso di specie, contrariamente a quanto si sostiene in
ricorso, non è in discussione la legittimazione ad agire delle
sorelle Balsamo, quali eredi della contraente ed assicurata Rina
Incocciati, per ottenere il pagamento dell’indennizzo

8

condizione dell’azione diretta all’ottenimento, da parte del

assicurativo. Soltanto la qualità di eredi e aventi causa
attiene alla legitimatio ad causam delle originarie attrici.
Ogni altra questione, relativa al profilo soggettivo della
titolarità del rapporto e oggettivo della sussistenza del
diritto, attiene al merito della controversia.

la titolarità del rapporto sotto il profilo soggettivo, essendo
indiscusso che, tenuto conto delle previsioni contrattuali,
spettasse alle eredi, a titolo successorio (quindi, non quali
beneficiarie dirette), l’indennizzo assicurativo per le lesioni
subite durante la circolazione del veicolo indicato in polizza,
se ed in quanto maturato in capo all’assicurata (che, nel caso
concreto, coincideva con la contraente).
Piuttosto, è in discussione il profilo oggettivo, relativo al
fatto che il diritto all’indennizzo non sarebbe in effetti
maturato in capo all’assicurata, a causa dell'(asserita)
istantaneità del suo decesso.
Non vi è dubbio che si tratti di questione attinente al merito.
Dovrebbe allora essere verificato se essa abbia ad oggetto un
fatto costitutivo del diritto, che sia onere dell’attore
allegare e provare, ovvero un fatto impeditivo, per il quale
l’onere di allegazione e di prova incombe al convenuto.
Tuttavia,

siffatta

delibazione

è

resa

superflua

dall’accertamento circa la non contestazione dal quale si sono
prese le mosse.

9

Per la verità, nel caso di specie, non è nemmeno in discussione

Anche l’orientamento minoritario, di cui è espressione la
recente sentenza n. 15759/14 citata nella memoria della
ricorrente -che, andando in senso difforme da quello sopra
richiamato, fa gravare sull’attore l’onere della prova della
titolarità attiva del rapporto controverso- fa eccezione per il

titolarità attiva o passiva del rapporto controverso, la cui
carenza, a differenza di quella concernente

la legitimatio ad

causam, non è rilevabile d’ufficio, costituisce un requisito di
fondatezza della domanda e non una eccezione ad essa, sicché il
convenuto che la contesta esercita una mera difesa, senza essere
onerato della prova di quanto afferma. Ne consegue che l’attore,
in quanto soggetto agli ordinari criteri sull’onere probatorio,
ex art. 2697 cod. civ.,
titolarità

è esonerato dalla dimostrazione della

del rapporto solo quando il convenuto ne faccia

espresso riconoscimento o la sua difesa sia incompatibile con il
disconoscimento, in applicazione del principio secondo

cui non

egent probatione i fatti pacifici o incontroversi>>.

Il richiamo a quest’ultimo principio torna utile anche nel caso
2

di specie, in cui sono state non contestate per tutto il primo
grado del giudizio sia la titolarità del rapporto dal punto di
vista soggettivo sia l’esistenza del diritto dal punto di vista
oggettivo.
Il primo motivo del ricorso principale va perciò rigettato.
3.-

Col secondo motivo

la ricorrente principale deduce

violazione e falsa applicazione degli artt. 1224, 1225, 1905 e

10

caso della non contestazione, dal momento che afferma che <

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