Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10134 del 16/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/04/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 16/04/2021), n.10134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23896 – 2018 R.G. proposto da:

P.G., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Ragusa, al viale del Fante, n.

10, presso lo studio dell’avvocato Andrea Tumino che lo rappresenta

e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso.

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS) di (OMISSIS), – c.f. (OMISSIS) – in persona

dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Ragusa, alla via Carducci, n.

133, presso lo studio dell’avvocato Guido Ottaviano che lo

rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio

allegato in calce al controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 645/2018 del Tribunale di Ragusa;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre

2020 dal consigliere Dott. Luigi Abete;

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, sicchè si impone la rimessione del presente procedimento alla pubblica udienza della seconda sezione civile di questa Corte;

visto l’art. 380 bis c.p.c., u.c..

P.Q.M.

rimette il presente procedimento alla pubblica udienza della seconda sezione civile di questa Corte ed all’uopo rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA