Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10133 del 16/04/2021
Cassazione civile sez. VI, 16/04/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 16/04/2021), n.10133
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 28566-2019 proposto da:
D.M.C.I., D.M.D.R., D.M.V.,
D.M.S., D.M.A., DE.MA.AL., D.M.R.,
d.m.a., D.M.V.A., quali eredi del figlio
premorto del Sig. D.M.G., elettivamente domiciliati in
ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dall’avvocato ALBERTO SERIOLI;
– ricorrenti –
contro
DE.MA.VA., D.M.M.S., D.M.G.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo
studio dell’avvocato LUCIO DE ANGELIS, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PIER LUIGI MILANI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 764/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 15/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Elisa
Picaroni.
Fatto
RITENUTO
che:
D.M.A., De.Ma.Al., D.M.V.A., D.M.S. D.M.C.I., D.M.D.R., D.M.R., D.M.V. e d.m.a. ricorrono, in qualità di eredi di D.M.G., per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Brescia, pubblicata il 26 marzo 2019 e notificata il 20 giugno 2019, che ha rigettato l’appello proposto da D.M.G. avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 40 del 2013, e nei confronti di D.M.M.S., D.M.G., De.Ma.Va.;
che la Corte d’appello ha ritenuto che non ricorressero i presupposti dell’usucapione dell’enfiteusi a favore dell’attore-appellante ed in danno dei coenfiteuti, in carenza di prova dell’esercizio esclusivo dei diritti connessi al titolo, ed ha poi ritenuto inapplicabile ai rapporti tra coenfiteuti l’art. 970 c.c.;
che i ricorrenti censurano la decisione sulla base di tre motivi, ai quali resistono gli intimati;
che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso;
che i ricorrenti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
Diritto
CONSIDERATO
che:
il Collegio ritiene che il ricorso debba essere rimesso alla pubblica udienza in mancanza di precedenti sulle questioni prospettate con il secondo e con il terzo motivo di ricorso, riguardo alla possibilità della prescrizione pro quota di un diritto di enfiteusi comune a più titolari.
P.Q.M.
La Corte, visto l’art. 380-bis c.p.c., comma 3, rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 11 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021