Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10133 del 09/05/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 10133 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

SENTENZA

sul ricorso 20517-2013 proposto da:
D’ESTE

ORIOLES

ANTONINO

C.F.

DSTNNN68P25L308H,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUINTO AURELIO
SIMMACO 7-OSTIA, presso lo studio dell’avvocato NERI
NICOLA, che lo rappresenta e difende giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2014
937

T

contro

HOLDING CIVITAVECCHIA SERVIZI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
P.I. 10202781000, in persona del legale rappresentante
pro tempore, domiciliata in ROMA, V.COSTANTINO 41,

Data pubblicazione: 09/05/2014

presso lo studio dell’avvocato BARGIACCHI CLAUDIO,
rappresentata e difesa dagli avvocati SPANU GIOVANNI,
BALDASSARI ENRICO, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso l’ordinanza sn del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA,

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/03/2014 dal Consigliere Dott.
GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato NERI NICOLA;
udito l’Avvocato DI LOTTI MARCO per delega BALDASSARRI
ENRICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per
l’inammissibilità.

depositata il 08/07/2013 R.G.N. 888/2013;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

legge n. 92/12, il Tribunale di Civitavecchia rigettò il ricorso
proposto da D’Este Orioles Antonino nei confronti della Holding
Civitavecchia Servizi srl in liquidazione e volto al riconoscimento
dell’illegittimità del licenziamento intimatogli.
A sostegno del decisum il Tribunale ritenne che:

avendo il ricorrente dedotto la propria qualifica di dirigente, il

suo licenziamento si sottraeva tanto alla disciplina sostanziale di
cui alla legge n. 604/66, quanto alle conseguenze di cui all’art. 18
legge n. 300/70, salva la ricorrenza di un’ipotesi sussumibile nel
disposto del comma 1 di tale ultima disposizione citata;

il ricorrente non aveva fornito elementi seri, precisi e

concordanti volti a far presumere, anche solo come probabile, la
dedotta natura discriminatoria dei licenziamento intimatogli;

dovendo ritenersi la giustificatezza del licenziamento, ne derivava

l’infondatezza della sua pretesa natura ritorsiva.
Avverso l’anzidetta ordinanza, D’Este Orioles Antonino ha proposto
ricorso per cassazione per saltum (art. 360, comma 2, cpc), fondato
su un unico articolato motivo.
La Holding Civitavecchia Servizi srl in liquidazione ha resistito con
controricorso, eccependo altresì l’inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

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Con ordinanza dell’8.7.2013, resa ai sensi dell’art. 1, comma 49,

1. Con l’unico articolato motivo, denunciando violazione di norme di

che il Tribunale:
– non abbia considerato che la previsione di cui all’ad. 18, comma
1, legge n. 300/70 (come sostituito dall’ad. 1, comma 42, lett. b),
legge n. 92/12), applicabile anche ai dirigenti, trovi il suo
“continuum”, stante il rimando fattovi, in quella di cui al comma 3,
come tale parimenti applicabile anche ai dirigenti;
– abbia completamente omesso l’espletamento di qualsivoglia
attività di natura istruttoria, pur se richiesta dalle parti;
– quanto alla negata natura discriminatoria del licenziamento, abbia
escluso la sussistenza di elementi di serietà, precisione e
concordanza senza dare corso alla necessaria attività istruttoria.
2. È preliminare la disamina dell’eccezione di inammissibilità del

ricorso, svolta dalla controricorrente sotto un duplice profilo:
la non ricorribilità per cassazione del prowedimento impugnato;
l’assenza dell’accordo delle parti ai fini della proposizione del
ricorso per saltum.
Entrambi tali concorrenti profili di inammissibilità del ricorso sono
fondati.
Quanto al primo, va considerato che, awerso l’ordinanza resa ai sensi
dell’ad. 1, comma 49, legge n. 92/12, è previsto non già l’appello,
bensì l’opposizione innanzi allo stesso giudice (ad. 1, comma 51,
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diritto e di accordi collettivi nazionali di lavoro, il ricorrente si duole

legge n. 92/12), laddove soltanto awerso la sentenza resa a seguito di

innanzi alla Corte d’Appello (art. 1, comma 58, legge n. 92/12);
awerso l’ordinanza ex art. 1, comma 49, legge n. 92/12 non può
quindi trovare applicazione il ricorso per saltum di cui all’art. 360,
comma 2, cpc, siccome contemplato soltanto in relazione a una
“sentenza appellabile”.
Quanto al secondo, deve rilevarsi che il ridetto art. 360, comma 2, cpc
ammette il ricorso per cassazione, con omissione dell’appello, solo “se
le parti sono d’accordo” (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 16993/2005) e,
nella specie, non risulta che un accordo in tal senso, neppure dedotto
in ricorso, sia intervenuto.
3. In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile, restando con ciò

preclusa la disamina delle doglianze svolte.
Le spese, liquidate come in dispositivo e da distrarsi a favore dell’avv.
Giovanni Spanu, dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza.
Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del
ricorso, sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater,
dpr n. 115/02.
P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla
rifusione delle spese, da distrarsi a favore dell’aw. Giovanni Spanu e
che liquida in euro 4.100,00 (quattromilacento), di cui euro 4.000,00
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detta opposizione è ammessa l’impugnazione, a mezzo di reclamo,

(quattromila) per compensi, oltre accessori come per legge; dà atto

dpr n. 115/02, introdotto dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12.
Così deciso in Roma il 13 marzo 2014.

della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater,

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