Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10133 del 09/05/2011

Cassazione civile sez. III, 09/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 09/05/2011), n.10133

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24155/2006 proposto da:

F.D. (OMISSIS), S.R.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PINEROLO

22, presso lo studio dell’avvocato PALATTA ERNESTO, rappresentati e

difesi dall’avvocato ANDREUCCI Giorgio, con studio in 47023 CESENA

(FC), C.SO u: COMANDINI, 80 C, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

C.S., (OMISSIS), G.G.,

(OMISSIS), C.C. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA TIGRE’ 37, presso lo studio dell’avvocato

CAFFARELLI Francesco, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato DAMIANI GIACOMO giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 673/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

Sezione Prima Civile, emessa il 26/11/2004, depositata il 10/06/2005;

R.G.N. 531/2002.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

06/04/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato ANDREUCCI GIORGIO;

udito l’Avvocato CAFFARELLI FRANCESCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. F.D. e S.R., proprietari di un fondo confinante con un podere di proprietà di C.S. e C. C., alienato a G.G. con due distinti atti (per il primo dei quali avevano ricevuto la denuntiatio, e avevano risposto negativamente, dichiarando di essere interessati all’acquisto di tutto il podere), vedevano rigettata – con sentenza del Tribunale di Forlì, confermata dalla Corte di appello di Bologna – la domanda di riscatto agrario.

Il giudice di primo grado riteneva che la presenza di un torrente all’interno della proprietà C., svolgendo una funzione di confine tra i due fondi oggetto di separati atti di vendita, impediva di ritenere l’esistenza di un unico fondo, con la conseguenza che non poteva essere accolta la domanda poichè il fondo di F. e S. confinava con uno solo di essi.

2. L’appello proposto da F. e S. insisteva sul carattere unitario del fondo e sulla artificiosità della alienazione con atti separati. Gli appellati eccepivano, oltre che la carenza dei requisiti oggettivi, quella dei requisiti soggettivi ed, in particolare, la mancata coltivazione (almeno biennale) del fondo confinante da parte dei retraenti. L’impugnazione veniva rigettata con sentenza del 10 giugno 2005.

La Corte di merito riteneva che, nonostante il requisito soggettivo non fosse stato affrontato in primo grado, il giudice doveva accertarlo d’ufficio, trattandosi di condizione dell’azione. Quindi, rigettava la domanda per mancanza del requisito della coltivazione almeno biennale del fondo confinante da parte dei retraenti. Rilevava che dal certificato catastale, prodotto da questi ultimi, il fondo sulla base del quale pretendevano di esercitare l’azione in quanto proprietari coltivatori confinanti, era stato acquistato meno di due anni prima della vendita del fondo oggetto di retratto.

3. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione F. e S. con due motivi. Hanno resistito con controricorso i C., proprietari del fondo oggetto di retratto, e l’acquirente G..

4. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono il vizio di ultrapetizione e la violazione del giudicato interno (artt. 112, 324 e 345 c.p.c.), argomentando nel senso che, non essendoci stata in primo grado alcuna contestazione in ordine ai requisiti soggettivi, sugli stessi si era formato il giudicato interno.

4.1. La Corte di merito ha applicato il principio consolidato, secondo cui, i requisiti previsti dalla legge perchè possa trovare accoglimento una domanda di riscatto agrario costituiscono condizioni dell’azione (o fatti costitutivi del diritto) e devono essere accertati dal giudice d’ufficio. Il giudice d’appello ha detto potere solo se la questione non sia stata espressamente esaminata dal giudice di primo grado; se esercita detto potere, non incorre nel vizio di ultrapetizione, nè viola il giudicato interno; nel caso in cui la questione sia stata esaminata in primo grado, è onere della parte soccombente proporre specifici motivi d’appello, onde evitare la formazione del giudicato (esemplificativamente, si Cass. n. 3757 del 2007, in fattispecie di accoglimento della domanda; Cass. n. 4908 del 2003, in fattispecie di rigetto della domanda).

Ai fini della individuazione del thema probandum i suddetti principi si coniugano, nell’ambito di fattispecie cui sono applicabili (come nel nostro caso) le norme processuali precedenti la riforma introdotta con la L. n. 353 del 1990, con quello secondo cui, l’onere di fornire la prova dei requisiti prescritti per l’esercizio del diritto incombe al retraente, secondo il principio generale di cui all’art. 2697 c.c.; tale onere viene meno nell’ipotesi in cui l’esistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato debba ritenersi ammessa, espressamente o implicitamente, dal convenuto (attraverso un’impostazione delle sue difese incompatibile con la negazione o contestazione della stessa), e non anche in presenza di un mero ritardo nella contestazione, configurandosi quest’ultima, sul piano processuale, non come eccezione in senso proprio, ma come mera deduzione difensiva, rilevabile d’ufficio, rientrando entro i confini del thema decidendum (Cass. n. 5253 del 2006).

Nè la decisione del giudice di merito contrasta con la decisione della Corte secondo cui “Sussiste il vizio di ultrapetizione qualora il giudice d’appello respinga la domanda dell’attore per una ragione rilevata d’ufficio e completamente estranea al dibattito svoltosi tra le parti in primo e in secondo grado, in quanto in tal caso la corte pronuncia oltre l’ambito del giudizio di appello, quale definito dalle domande ed eccezioni delle parti, violando i limiti dell’effetto devolutivo dell’appello, desumibili dagli artt. 345 e 346 cod. proc. civ., che configurano detta impugnazione – con riferimento alla disciplina previgente dell’appello, applicabile al caso di specie – non come un iudicium novum ma come una revisio prioris istantiae” (Cass. n. 8501 del 2003).

Infatti, nel caso di cui ci si occupa manca del tutto il presupposto, della estraneità al dibattito processuale, assunto dalla decisione richiamata.

E pacifico che i convenuti non hanno mai eccepito la mancanza dei requisiti soggettivi in primo grado. Ma, è pure pacifico che la mancanza in capo al retraente del requisito della coltivazione, almeno biennale, del fondo confinate, è stata introdotta dagli appellati con l’atto di costituzione in appello.

Il motivo, pertanto, deve essere rigettato.

5. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione della L. n. 817 del 1971, art. 7, nella parte in cui il giudice ha dedotto la mancata ricorrenza del requisito della coltivazione, almeno biennale, in capo ai retraenti, dalla titolarità infra biennale della proprietà del fondo (risultante dal documento prodotto dagli stessi retraenti). Si deduce che la titolarità del diritto di proprietà e il requisito della coltivazione del fondo integrano due situazioni diverse e che, nella specie, la coltivazione era iniziata prima in forza della disponibilità del fondo con la stipulazione del contratto preliminare.

5.1. Il motivo va rigettato.

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, al proprietario di un fondo agrario confinante con altro offerto in vendita compete il diritto di prelazione, ovvero il succedaneo diritto di riscatto, ai sensi della L. n. 817 del 1971, art. 7, se ricorrono nei suoi confronti tutte le condizioni previste, per il coltivatore insediato sul fondo oggetto di retratto, dalla L. n. 590 del 1965, art. 8, cui il citato art. 7 rinvia e, quindi, anche la coltivazione biennale dei terreni agricoli confinanti di sua proprietà (Cass. n. 12963 del 2005); mentre, non rileva la durata della titolarità del diritto di proprietà (Cass. n. 417 del 1987). Solo rispetto all’insediamento di soggetti qualificati sul fondo oggetto di retratto – ai sensi del secondo comma, n. 2 dello stesso art. 7 – quale condizione ostativa all’esercizio del diritto da parte del proprietario confinante, non è necessario che la coltivazione sia biennale, essendo sufficiente che sia stabile e non precaria (Cass. n. 1112 del 2006).

Nel caso di specie, il riscattante ha dedotto, solo in cassazione, che la coltivazione del fondo confinante era stata ultrabiennale, in quanto iniziata prima dell’acquisto della proprietà (pacificamente infrabiennale), al momento della stipulazione del contratto preliminare. Circostanza che, evidentemente, non ha provato nel corso del giudizio (nè deduce di aver chiesto di provare).

Conseguentemente, non può dolersi se il giudice ha ritenuto non accertato tale requisito.

6. Il ricorso va, pertanto, rigettato; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna F.D. e S.R., in solido, al pagamento, in favore di C.C., C.S. e G.G., delle spese processuali del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA