Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10132 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/04/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 27/04/2010), n.10132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.S., elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini

6, presso l’avv. Lupis Stefano, che lo rappresenta e difende,

unitamente all’avv. Davide Steccanella, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria, sez. 6, n. 76 del 18/12/07;

udito l’avv. Stefano Lupis.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380- bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che ha accolto solo parzialmente l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento IVA. Il contribuente resiste con controricorso.

Il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con i due motivi l’Agenzia, sotto i profili della violazione di legge e dei vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per avere apoditticamente escluso la rilevanza degli accertamenti bancari eseguiti nei confronti del padre del contribuente.

I due motivi sono manifestamente fondati.

Questa Corte ha infarti affermare che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, legittimamente l’amministrazione finanziaria, nel procedere alla ricostruzione del reddito del contribuente, utilizza dati derivanti da movimenti bancari relativi a conti intestati a terzi (senza necessità di contestare tali dati al contribuente o ai terzo), purchè fornisca in giudizio la prova, anche presuntiva, che detti movimenti bancari, formalmente intestati al terzo, siano in realtà attribuibili al contribuente (Cass. 4423/03).

Il giudice tributario ha dunque errato nel negare in maniera assoluta la rilevanza delle indagini bancarie eseguite sui conti del padre del contribuente, ma avrebbe dovuto valutare se sussistevano prove, anche presuntive, della riferibilità dei movimenti al contribuente medesimo”;

che il controricorrente ha depositato una memoria;

che la relazione non appare riferibile al ricorso in esame;

che pertanto appare opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo per l’eventuale predisposizione di una nuova relazione.

P.Q.M.

la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la predisposizione di una nuova relazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, della Sezione tributaria, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

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