Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10132 del 21/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 21/04/2017, (ud. 24/02/2017, dep.21/04/2017),  n. 10132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27325-2015 proposto da:

BERGAMO ENGINEERING AND CONSULTING SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona

del liquidatore e legale rappresentante, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA LUCREZIO CARO, 62, presso lo studio dell’avvocato

SEBASTIANO RIBAUDO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA, in persona del Procuratore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OMBRONE 43, presso lo studio

dell’avvocato MARCO PESENTI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3889/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Bergamo Engineering and Consulting S.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione per tre motivi contro la sentenza del 12 ottobre 2015 con cui la Corte d’appello di Milano aveva respinto il reclamo proposto dalla medesima società avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, nei confronti del Fallimento Bergamo Engineering and Consulting S.r.l. in liquidazione nonchè del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., sull’assunto dell’invalidità della notificazione del decreto di convocazione per l’udienza prefallimentare eseguita ai sensi dell’art. 15, comma 3 L. Fall..

Il Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ha resistito con controricorso. Il Fallimento non ha spiegato difese.

2. – La società ricorrente:

-) con il primo e secondo mezzo ha denunciato sia vizio di attività che violazione di legge per non avere la Corte territoriale adottato un’interpretazione estensiva del precetto dettato dall’art. 145 c.p.c. nell’individuazione delle persone cui notificare l’atto giudiziario presso la sede legale della società ad integrazione della disposizione dell’art. 15, comma 3, L. Fall., laddove quest’ultima dispone che, se la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica a cura del ricorrente del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 107, comma 1, presso la sede risultante dal registro delle imprese; -) con il terzo mezzo ha formulato eccezione di illegittimità costituzionale del terzo comma dell’art. 15 L. Fall..

3. – Il ricorso è manifestamente infondato.

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 15, comma 3, (come sostituito dal D.L. n. 179 del 2012), il quale stabilisce che alla notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore collettivo e del decreto di fissazione dell’udienza debba procedere la cancelleria all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) risultante dal registro delle imprese ovvero dall’indice nazionale degli indirizzi PEC ovvero, qualora ciò risulti impossibile o abbia avuto esito negativo, il creditore istante a mezzo di ufficiale giudiziario, il quale dovrà accedere presso la sede legale con successivo deposito nella casa comunale, ove il destinatario non sia li reperito. L’asserita irragionevole disparità di trattamento rispetto alle modalità richieste per la notifica ordinaria a persona giuridica dall’art. 145 cod. proc. civ. – che, per l’evenienza del mancato reperimento del destinatario presso la sede legale, impone di dare notizia dei prescritti incombenti e consente, alternativamente, la notifica alla persona fisica del legale rappresentante – è esclusa dalla diversità delle fattispecie a confronto, che ne giustifica, in termini di ragionevolezza, la diversa disciplina. 11 differenza dell’evocato art. 145, esclusivamente finalizzato ad assicurare alla persona giuridica l’effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione agli atti ad essa indirizzati, la contestata disposizione si propone di coniugare la stessa finalità di tutela del diritto di difesa dell’imprenditore collettivo con le esigenze di celerità e speditezza proprie del procedimento concorsuale, prevedendo che il tribunale sia esonerato dall’adempimento di ulteriori formalità quando la situazione di irreperibilità debba imputarsi all’imprenditore. La specialità e la complessità degli interessi (comuni ad una pluralità di operatori economici, ed anche di natura pubblica in ragione delle connotazioni soggettive del debitore e della dimensione oggettiva del debito), che il legislatore del 2012 ha inteso tutelare, segnano l’innegabile diversità tra il descritto procedimento speciale e quello ordinario di notifica. Inoltre, la norma denunciata garantisce adeguatamente il diritto di difesa, nella sua declinazione di conoscibilità, da parte del debitore, dell’attivazione del procedimento fallimentare a suo carico, proprio in ragione del predisposto duplice meccanismo di ricerca della società. Questa, infatti, ai fini della sua partecipazione al giudizio, viene notiziata prima presso l’indirizzo PEC, del quale è obbligata a dotarsi e che è tenuta a mantenere attivo durante la vita dell’impresa, in forza di un sistema che presuppone il corretto operare della disciplina delle comunicazioni telematiche dell’ufficio giudiziario e che consente di giungere ad una conoscibilità effettiva dell’atto da notificare equipollente a quella conseguibile con i meccanismi ordinari (ufficiale giudiziario e agente postale). Solo a fronte della non utile attivazione di tale primo meccanismo segue la notificazione presso l’indirizzo della sede legale, da indicare obbligatoriamente nel registro delle imprese, la cui funzione è assicurare un sistema organico di pubblicità legale che renda conoscibili ed opponibili ai terzi i dati concernenti l’impresa e le sue principali vicende. In caso di esito negativo del duplice meccanismo di notifica, il deposito dell’atto introduttivo della procedura fallimentare presso la casa comunale ragionevolmente si pone come conseguenza immediata e diretta della violazione, da parte dell’imprenditore collettivo, di obblighi impostigli per legge (Corte Costituzionale nella sentenza n. 146 depositata il 16 giugno 2016).

Ciò rende evidente l’infondatezza della pretesa del ricorrente di sostituire la disciplina dettata dall’art. 145 c.p.c. a quella, completa ed autosufficiente, prevista dall’art. 15 L. Fall..

4. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso, in favore del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate in complessivi Euro 3100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e quant’altro dovuto per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

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