Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10132 del 09/05/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 10132 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA
sul ricorso 19508-2008 proposto da:
BRESCIA TRASPORTI S.P.A. C.F. 03513620173, in persona
del legale

rappresentante pro tempore, A2A S.P.A.

C.F. 11957540153, incorporante di ASM BRESCIA S.P.A.
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente
2014
755

domiciliate

in

ROMA,

VIA LIVIO

ANDRONICO 24, presso lo studio dell’avvocato LOIACONO
ROMAGNOLI MARIA TERESA,

rappresentate e difese

dall’avvocato LA GIOIA CLAUDIO, giusta delega in
atti;
– ricorrenti –

Data pubblicazione: 09/05/2014

contro

ESATRI – ESAZIONE TRIBUTI S.P.A.;
– intimata nonchè contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.,
C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli
avvocati CORETTI ANTONIETTA, MARITATO LELIO, SGROI
ANTONINO, CALIULO LUIGI, giusta delega in calce alla
copia notificata del ricorso;
– resistente con mandato-

avverso la sentenza n. 332/2007 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 10/07/2007 R.G.N. 423/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/02/2014 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato LA GIOIA CLAUDIO;
udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega SGROI
ANTONINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI ) che ha concluso per

421 4(10‘

SOCIALE C.F. 80078750587 in persona del suo

inammissibilità i in subordine accoglimento per quanto

di ragione.

Rg n 19508/2008 Brescia Trasporti spa e A2 A spa / Inps , SCCI, ESATRI

n 12

Svolgimento del processo
Con sentenza del 10 luglio 2007 la Corte d’appello di Brescia, in riforma delle sentenze del
Tribunale n 487 e 488 del 2004 , ha respinto le opposizione proposte dalla soc Brescia Trasporti,
• società a prevalente capitale pubblico già ASM Trasporti di cui era socio unico la ASM Brescia spa
• cui il Comune di Brescia aveva conferito l’Azienda Servizi Municipalizzati, avverso due cartelle
di pagamento emesse su istanza dell’INPS per € 536.300,57 e per € 213.150,33 pari ai contributi

per contributi maternità ed assegni famiglia corrisposti, secondo la società, in misura superiore al
dovuto.
La Corte territoriale, premesso che la quasi totalità dei dipendenti della ASM Brescia aveva optato
per rimanere iscritta all’INPDAP , ha escluso che l’opponente avesse diritto ad una riduzione dei
contributi dovuti per assegni di famiglia e maternità sulla base dell’art 3 , comma 23, della L n
335/1995 . Ha affermato, infatti, che la riduzione delle aliquote da versare alla gestione per
prestazioni temporanee, prevista dalla norma, era correlata ( contestuale) all’aumento contributivo
previsto per il fondo lavoratori dipendenti dell’INPS . Secondo la Corte , pertanto, non era
illegittimo e non andava disapplicato, il DM n 21/2/1996 che aveva escluso l’applicazione delle
riduzioni per le categorie iscritte a regimi pensionistici diversi dal Fondo previdenza lavoratori
subordinati.
La Corte ha poi ritenuto , con riferimento all’articolo 41 della legge n. 488 del 1999,1a quale a far
data dal 1 gennaio 2000 aveva soppresso il Fondo elettrici già gestito dall’Inps e con la medesima
decorrenza gli iscritti erano stati trasferiti al FPLD e sempre con la medesima data aveva previsto
la riduzione delle aliquote di finanziamento della contribuzione di maternità e per gli assegni
familiari , che detta riduzione era applicabile limitatamente a quei lavoratori prima iscritti ai fondi
soppressi e che successivamente alla soppressione erano transitati al fondo di previdenza dei
lavoratori privati gestito dall’Inps , circostanza non verificatasi nel caso in esame avendo i lavoratori
dell’ASM optato per l’iscrizione all’Inpdap ben prima della soppressione.
Infine la Corte territoriale ha escluso, con riferimento alla contribuzione di maternità, l’applicabilità
della riduzione prevista dall’articolo 78, comma 2, del decreto legislativo n. 151 del 2001, per quei
lavoratori il cui rapporto previdenziale era instaurato con l’Inpdap. Ha ritenuto , infatti, che una
lettura sistematica della norma imponeva di porre in relazione l’art 78 con il successivo art 79 dal
quale emergeva che la riduzione era conciata all’aumento della contribuzione diretta ai fini
pensionistici che non poteva essere che quella gestita dall’INPS.

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non pagati dalla società in quanto da questa posti in compensazione con un preteso maggior credito

Avverso la sentenza ricorrono le soc Brescia Trasporti e la soc A2A spa formulando 4 motivi poi
illustrati con memoria ex art 378 cpc
La soc Esatri — Esazione Tributi è rimasta intimata. L’Inps ha rilasciato delega in calce al ricorso
notificato.
Motivi della decisione
1)con il primo motivo la società denuncia violazione di plurime norme .
Deduce che, ai sensi dell’art. 3, comma 23, legge n. 335/95 e del DM 21.2.1996, attraverso

aliquote CUAF e maternità spettava, a decorrere dal 1° gennaio 1996, anche per quei lavoratori
delle aziende municipalizzate privatizzate del settore elettrico, che, ai sensi dell’art. 5, comma 1,
lett. a) e b), legge n. 274/91, avevano optato per mantenere l’iscrizione all’Inpdap, dovendosi
altrimenti ritenere il contrasto della normativa di riferimento con gli artt. 81 e ss del Trattato CE e
con gli artt. 3 e 41 della Costituzione, con conseguente disapplicazione del ridetto DM 21.2.1996.
2)Con il secondo motivo , svolto in via subordinata, la ricorrente , denunciando violazione di
plurime norme di diritto, deduce che ai sensi dell’art. 41 legge n. 488/99, come interpretato
autenticamente dall’art. 68 legge n. 388/00, attraverso un’interpretazione costituzionalmente
orientata, avrebbe dovuto riconoscersi che la riduzione delle aliquote CUAF e maternità spettava a
decorrere dal 10 gennaio 2000 anche per quei lavoratori delle aziende municipalizzate privatizzate
del settore elettrico, che, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a) e b), legge n. 274/91, avevano optato
per mantenere l’iscrizione all’Inpdap, dovendosi altrimenti ritenere il contrasto con le sopra indicate
norme comunitarie e costituzionali.
3) Con il terzo motivo la ricorrente censura la sentenza per aver negato il diritto alla
riduzione a decorrere dal 1 gennaio 2001 in base agli articoli 78 e 79 del decreto legislativo n. 151
del 2001 con riferimento ai contributi per maternità. Per gli assegni di famiglia la riduzione era
stata prevista dall’art 120 della L. n 388/2000 ,legge finanziaria 2001, con la conseguenza che con
riferimento a questi dal 1 gennaio 2001 i contributi erano già pacificamente corrisposti in misura
ridotta.
4) Con il quarto motivo la ricorrente ribadisce le censure di incostituzionalità e di
contrarietà alla normativa comunitaria già dedotte, in relazione all’art. 1, comma 238, legge n.
662/96.
I primi due motivi ed il quarto , congiuntamente esaminati in quanto connessi, sono
infondati.
Deve rilevarsi che la ricorrente propone un’interpretazione “costituzionalmente orientata” delle
norme su cui fonda le proprie doglianze; al riguardo va tuttavia osservato che l’obiettivo di
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un’interpretazione costituzionalmente orientata, avrebbe dovuto riconoscersi che la riduzione delle

armonizzazione degli ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralità degli organismi
assicurativi, fatto proprio dalla riforma previdenziale di cui alla legge n. 335/95, non implica che sia
sottratta alla discrezionalità del legislatore la regolamentazione della disciplina contributiva in
relazione alle peculiari necessità dei diversi enti previdenziali, sicché non può ritenersi che le norme
che implichino al riguardo una diversificazione contributiva costituiscano violazione del principio
di uguaglianza; tanto meno potrebbe quindi legittimarsi una loro interpretazione che, nella suddetta
ottica, si discosti dal contenuto testuale delle disposizioni scrutinate.

parametro di cui all’art. 41 della Costituzione, la cui asserita violazione è del resto espressa in
termini generici, non potendo ravvisarsi nelle specifiche disposizioni regolanti gli oneri contributivi
a carico delle aziende in misura diversificata a seconda dell’ente previdenziale di iscrizione dei
dipendenti una limitazione della libertà di iniziativa economica.
Non consta, né è stato dedotto, che la Commissione UE abbia ravvisato nella riduzione contributiva
di che trattasi un aiuto di stato incompatibile; il che, del resto, avrebbe semmai condotto alla
soppressione della disposta riduzione, non certo ad una sua estensione nel senso propugnato dalla
ricorrente principale.
Ciò premesso, deve rilevarsi che l’art. 3, comma 23, legge n. 335/95, laddove prevede che
“Con effetto dal 1° gennaio 1996, l’aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti è elevata al 32 per cento con contestuale riduzione delle
aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui
all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, (…)” è assolutamente inequivoco nel ricollegare la
“contestuale” riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee
all’elevazione dell’aliquota contributiva dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
onde non vi è spazio per poter ritenere che la prevista riduzione operi anche a favore dei soggetti
che non versano i contributi a tale Fondo; e il successivo comma 24, nel prevedere invece un
“all’assicurazione generale obbligatoria per

aumento delle aliquote contributive dovute

l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza esclusive,
sostitutive ed esonerative della medesima” suona a conferma che la ricordata previsione di cui al
precedente comma deve ritenersi sancita con riferimento alle sole contribuzioni relative al Fondo
pensioni lavoratori dipendenti.
Anche per ciò che riguarda le disposizioni di cui all’art. 41 legge n. 488/99 deve
riconoscersi che la riduzione delle percentuali contributive introdotte dal quarto periodo del primo
comma è direttamente collegata alle previsioni di cui ai precedenti periodi dello stesso comma
(soppressione del Fondo di previdenza per i dipendenti dell’Ente nazionale per l’energia elettrica e
3

La manifesta infondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati sussiste anche con riferimento al

delle aziende elettriche private e del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi
di telefonia; iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i
superstiti dei lavoratori dipendenti dei titolari di posizioni assicurative e dei titolari di trattamenti
pensionistici diretti e ai superstiti presso i predetti fondi soppressi) e si applica quindi in relazione
• alle posizioni dei soggetti che venivano ad essere iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, non certo ai dipendenti delle imprese
del settore elettrico che avevano mantenuto l’iscrizione all’Inpdap.

testualmente ricollegato alla soppressione degli anzidetti fondi e risulta pertanto privo di
consequenzialità voler desumere dalla norma di interpretazione autentica del terzo comma (art. 68,
comma 7, legge n. 388/00) l’estensione alle posizioni dei dipendenti iscritti all’Inpdap della
riduzione contributiva di cui al primo comma
Il terzo motivo è fondato e deve essere accolto.
La ricorrente censura la sentenza impugnata secondo cui la riduzione dell’aliquota per il contributo
di maternità prevista dall’art. 78 del dlgs . n. 151/01 non avrebbe portata generale. Secondo la
Corte , infatti, era preferibile una lettura sistematica della normativa ponendo in relazione la
riduzione prevista dall’ad 78 con il successivo art 79 il quale prevedeva che ,in relazione agli oneri
previsti dall’ad 78 , era dovuto dai datori di lavoro un contributo sulle retribuzioni . Ne consegue
secondo il giudice di merito che risultava evidente che la diminuzione dei contributi per maternità
,anche in questa norma, si correlava all’aumento della contribuzione diretta a fini pensionistici che
non poteva che essere quella gestita dall’Inps .
L’art. 78 dl.vo n. 151/01, (in cui è stato trasfuso l’art. 49, commi 1, 4 e 11, legge n. 488/99),
introduce la riduzione degli oneri contributivi quale conseguenza (“Conseguentemente”) della
prevista messa a carico del bilancio statale (nei limiti indicati) degli importi delle prestazioni
relative ai parti, alle adozioni e agli affidamenti intervenuti successivamente al luglio 2001 e per i
quali è riconosciuta la tutela previdenziale obbligatoria, senza far quindi alcun riferimento
all’aumento dell’aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui all’art.
3, comma 23, legge n. 335/95; non può quindi condividersi l’assunto della Corte secondo cui la
suddetta disposizione costituirebbe la disciplina di riferimento.
Sotto il profilo testuale, inoltre, l’art. 79 dl.vo n. 151/01 stabilisce espressamente che il
contributo “in attuazione della riduzione degli oneri di cui all’art. 78” è “dovuto dai datori di
lavoro (…) sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti”; l’inequivoca dizione legislativa “tutti i
lavoratori dipendenti” impedisce pertanto di accogliere l’opzione ermeneutica secondo cui la
riduzione in parola non dovrebbe applicarsi per i lavoratori (dipendenti da datori di lavoro privati)
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Parimenti il contributo straordinario di cui ai commi 2 e 3 del medesimo art. 41 legge n. 488/99 è

che, per effetto di pregresse disposizioni legislative, abbiano optato per il mantenimento della
propria posizione assicurativa presso l’Inpdap.
Per le considerazioni che precedono, in accoglimento del terzo motivo, la sentenza
impugnata deve essere cassata . La causa , peraltro, può essere decisa nel merito non essendo
necessari ulteriori accertamenti in fatto rigettando la domanda dell’INPS relativamente alla
domanda di pagamento dei contributi per indennità di maternità a decorrere dall’1/1/2001 nella
misura intera e non già, come richiesto dalla ricorrente, nella misura ridotta.
Compensa le spese dell’intero processo considerata la complessità della materia trattata ed il
parziale accoglimento dell’opposizione alla cartella.
PQM
Accoglie il terzo motivo del ricorso , rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al
motivo accolto e decidendo nel merito rigetta la domanda dell’Inps relativamente ai contributi per
maternità a partire dall’1/1/2001 .
Compensa le spese dell’intero processo tra le parti costituite. Nulla per spese per la parte non
costituita.
Roma 27/2/2014

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