Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10132 del 09/05/2011

Cassazione civile sez. III, 09/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 09/05/2011), n.10132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19713/2005 proposto da:

S.F., T.P., S.A. (OMISSIS),

T.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 14 6,

presso lo studio dell’avvocato GUICCIARDI Francesco Ugo, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZI GEMMA giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.S., P.L., C.A. (OMISSIS),

P.A.A.E., P.R.C.E., P.

C., D.A.A., P.V.R.L.;

– intimati –

sul ricorso 25964/2005 proposto da:

C.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SABOTINO 46, presso lo studio dell’avvocato ROMANO

GIOVANNI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato AJELLO

LUIGI, giusta delega a margine del controricorso e ricorso

incidentale e ricorso principale;

– ricorrente –

contro

S.A., T.P., T.A., S.F.,

elettivamente domiciliati in ROMA, V. GERMANICO 146, presso lo studio

dell’avvocato GUICCIARDI FRANCESCO UGO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MAURIZI GEMMA giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

P.A.A.E., P.V.R.L., D.

A.A., P.S., P.R.C.E., P.

C., P.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 567/2004 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di

SASSARI, emessa l’08/10/2004, depositata il 28/10/2004; R.G.N.

56/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

06/04/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato GHICCIARDI FRANCESCO UGO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. C.A. acquistava dai germani P. ( P.E. G., P.A.A.E., P.R.C.E. e P.V.R.L.) un fondo agricolo. A. e S.F., insieme a A. e T.P., quali coltivatori diretti dello stesso fondo condotto in affitto, agivano per il riscatto nei confronti del C.. Al giudizio partecipavano anche i germani P., chiamati in garanzia dal C..

Il Tribunale di Sassari accoglieva la domanda di riscatto e rigettava quella di garanzia.

2. La Corte d’appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari, adita dal C., parzialmente accogliendo l’impugnazione, rigettava la domanda di riscatto avanzata dai retraenti e dichiarava inammissibile la domanda di risarcimento riproposta dal C. (sentenza del 28 ottobre 2004).

3. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso principale i S. e i T. con due motivi di ricorso, esplicati da memoria.

Il C. ha resistito con controricorso, presentando, contestualmente, ricorso, qualificato “incidentale”, nei confronti dei S. – T. e ricorso qualificato “principale” nei confronti dei germani P..

P.A.A.E., P.R.C.E. e P. V.R.L., nonchè D.A.A., S., C. e P.L. (questi ultimi nella qualità di eredi di P.E.G., deceduto in corso di causa), ritualmente, intimati, non hanno presentato difese.

3.1. Il ricorso principale e il ricorso incidentale, in quanto presentato dopo la notifica del ricorso principale ed entro l’anno dalla pubblicazione della sentenza, proposti avverso la stessa sentenza, vanno riuniti.

4. I rigetto della domanda di riscatto da parte della sentenza impugnata si fonda – previo riconoscimento della sussistenza di un contratto di affitto e dell’allevamento di bestiame su fondo oggetto di riscatto – sull’orientamento, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, non è coltivatore diretto, ai sensi della L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, colui che svolge l’attività di allevamento del bestiame sul fondo oggetto di retratto. Si fonda, inoltre, sulla irrilevanza della coltivazione di fondi diversi da quello oggetto di retratto.

La domanda di risarcimento avanzata dall’acquirente è dichiarata inammissibile perchè posta in via alternativa, sia rispetto al soggetto obbligato, sia rispetto al tipo di condanna, generica o specifica, chiesta.

5. Con il primo motivo del ricorso principale, i S. e i T. sostengono l’erroneità della tesi consolidata, fatta propria dalla corte di merito, in ordine alla non ricomprensione dell’attività di allevamento ai fini della qualifica di coltivatore diretto, utile al riscatto di colui che è insediato sul fondo.

La giurisprudenza della Corte, costante e univoca nel tempo, ha affermato il seguente principio: “La qualità di coltivatore diretto legittimante ai fini della prelazione e del riscatto agrari va intesa in senso restrittivo, ai sensi della L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 31 e non sussiste in capo a chi si dedica esclusivamente al governo e all’allevamento del bestiame. Infatti, pur ponendo riferimento la suddetta norma alla richiamata attività di allevamento e di governo del bestiame, l’intento del legislatore – perseguito mediante la prelazione e il riscatto – è quello di favorire la coltivazione: a) di un fondo più ampio per una maggiore efficiente produzione, nel caso del confinante; b) di un fondo col quale già sussiste una relazione, nell’ipotesi del titolare di un rapporto agrario, Pertanto, la qualità di coltivatore diretto deve considerarsi attinente propriamente alla coltivazione della terra; di conseguenza, il diritto di prelazione e riscatto è riconosciuto dall’ordinamento a condizione che il soggetto coltivi il fondo (quale proprietario o conduttore, a seconda dei due casi previsti), così rimanendo degradata l’esistenza del bestiame da allevare o da governare al rango di mera evenienza, ovvero di attività complementare alla coltivazione della terra o, comunque, aggiuntiva rispetto alla concreta coltivazione del fondo; rivelandosi insufficiente, ai detti fini, l’esclusivo esercizio dell’attività di allevamento del bestiame” (Cass. 20 dicembre 2005, n. 28237, di recente Cass. 2 marzo 2007, n. 4958).

Il Collegio, valutato che non sussistono ragioni per rimettere la questione all’esame delle S.U. (come sollecitato dai ricorrenti), non rinvenendosi posizioni in contrasto nella giurisprudenza e non potendosi configurare una questione di massima, particolare importanza, conferma l’indirizzo consolidato, con conseguente rigetto del motivo di ricorso.

6. Con il secondo motivo, in via subordinata, i ricorrenti lamentano insufficienza e contraddittorietà di motivazione laddove il giudice:

a) ha fondato il proprio convincimento su una deposizione testimoniale che aveva riconosciuto lo svolgimento della coltivazione di terreni “contigui all’ovile e alla abitazione degli stessi”, ritenendo che tali terreni fossero diversi da quello oggetto di retratto; b) ha dedotto dalla presenza di un bosco sul terreno in argomento l’incompatibilità con la coltivazione, senza considerare la possibilità di coltivazione nelle fasce antincendio e nelle zone non boscate e il dato, emergente dalla consulenza di parte dello stesso C., nella quale la mancata coltivazione del foraggio era considerata una voce di danno.

Il motivo va rigettato.

La corte di merito ha logicamente e congruamente motivato. Il dato centrale del convincimento del giudice è che dal sopralluogo del 1995 il terreno è risultato in maggior parte boscato;

conseguentemente, anche l’eventuale presenza di coltivazione (nella parte residua) non avrebbe potuto eliminare la connotazione boschiva fondamentale del fondo. Nè il giudice avrebbe potuto ipotizzare la coltivazione nelle fasce antincendio, se non negandone la stessa funzione. Quanto all’altro profilo di critica dedotto, anche a voler ammettere l’ipotizzato fraintendimento del giudice circa i terreni contigui all’ovile, dove si sarebbe svolta la coltivazione, tale ipotetica coltivazione – dato il carattere comunque recessivo dell’area coltivabile – non avrebbe la forza di capovolgere la natura boschiva del fondo.

7. Il ricorso incidentale del C., si articola attraverso tre motivi.

Con il primo, deducendo genericamente la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, oltre a insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi, in riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5 e all’art. 325 cod. proc. civ., e segg., si censura sostanzialmente la sentenza nella parte in cui riconosce l’esistenza del contratto di affitto a favore dei S. e dei T..

Il motivo di ricorso, a prescindere dalla mancata chiara individuazione delle norme di diritto, è comunque inammissibile per mancanza di interesse.

Infatti, nella controversia per retratto agrario, l’accertamento in ordine all’esistenza del contratto di affitto è funzionale solo alla verifica dell’esistenza di un insediamento “qualificato” sul fondo oggetto di retratto, che costituisce uno dei fatti costitutivi del diritto in argomento. Stante il rigetto del ricorso principale per la mancanza di un requisito necessario per la sussistenza del diritto al riscatto ed essendo sufficiente la mancanza di uno solo dei requisiti previsti dalla legge per negare tale diritto, difetta ogni interesse dell’acquirente ad una pronuncia che riguardi il contratto di affitto.

8. Il secondo e il terzo motivo sembrano censurare, per quel che è dato capire, la parte della sentenza che ha dichiarato inammissibile la domanda di danni avanzata dal C..

Comunque, l’esame degli stessi è precluso alla Corte dalla circostanza che, espressamente, il ricorrente incidentale afferma essere il secondo motivo subordinato all’accoglimento del primo e il terzo subordinato al definitivo riconoscimento del diritto al riscatto a favore dei S. e dei T..

Poichè il primo motivo è stato dichiarato inammissibile e la domanda di riscatto è stata definitivamente rigettata, l’esame degli stessi risulta precluso, con conseguente assorbimento.

Le spese sono compensate in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il primo motivo e assorbiti i motivi secondo e terzo del ricorso incidentale.

Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011

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