Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10131 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/04/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 27/04/2010), n.10131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 26894-2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

B.M.C., in qualità di unica erede di B.

C.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 106/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di BOLOGNA – Sezione Staccata di PARMA dell’11.7.07,

depositata il 20/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“L’Agenzia delle entrate impugna con ricorso per cassazione la pronunzia della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna del 20/9/2009.

L’intimata sig. B.M.C., in qualità di unica erede della sig. B.C.C., non ha svolto attività difensiva.

La notifica del ricorso per cassazione alla parte intimata, rimasta contumace in appello, risulta invero effettuata presso il domicilio eletto per il primo grado di giudizio.

A tale stregua essa è nulla, e non inesistente, in quanto l’atto, pur se viziato perchè eseguito al di fuori delle previsioni dell’art. 330 c.p.c., commi 1 e 3, può essere comunque riconosciuto come appartenente alla categoria delle notificazioni, anche se non idoneo a produrre in modo definitivo gli effetti propri del tipo di atto.

Andrà pertanto disposta la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., 29/4/2008, n. 10817)”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che la ricorrente ha presentato memoria;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

considerato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il Collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione, non infirmate dalle osservazioni dalla ricorrente esposte nella memoria, ove viene fatto richiamo ad orientamento minoritario – pur se recentemente ribadito – di questa Corte (v.

Cass., 2/7/2009, n. 15523; Cass., 6/2/2009, n. 2882. E già Cass., 3/3/1999, n. 1783 e Cass., 1/8/2008, n. 10055), laddove costituisce principio assolutamente prevalente, e da ribadirsi nel caso, che alla proposizione del ricorso per cassazione avverso le sentenze delle Commissioni tributarie regionali devono ritenersi applicabili esclusivamente le disposizioni dettate dal codice di procedura civile, atteso il richiamo di queste da parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 2, e l’inesistenza, in tale decreto legislativo, di qualsivoglia disposizione peculiare in ordine alle modalità di proposizione di detto ricorso (a differenza di quanto stabilito dagli artt. 20, 22 e 53 del Decreto medesimo, i quali prevedono forme semplificate di proposizione del ricorso in primo grado ed in appello dinanzi alle Commissioni tributarie) (v. Cass., 4/6/2007, n. 12982;

Cass., 21/3/2007, n. 6727; Cass., 13/9/2006, n. 19577; Cass., 22/2/2005, n. 3569; Cass., 6/9/2004, n. 17955);

ritenuta l’irrilevanza ai fini del decidere del provvedimento dell’Ufficio del Garante del Contribuente della Regione Abruzzo d.d.

13/11/2007, dalla ricorrente prodotto con la memoria ex art. 378 c.p.c.;

considerato che, come indicato nella relazione, deve essere pertanto ordinata la rinnovazione della notificazione del ricorso, da effettuarsi alla parte personalmente, nel termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza.

P.Q.M.

La Corte ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso, da effettuarsi alla parte personalmente, nel termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

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