Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10131 del 21/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/04/2017, (ud. 24/02/2017, dep.21/04/2017),  n. 10131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11511/2015 proposto da:

BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA SCARL, in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAZZARO

SPALLANZANI, 22/A, presso lo studio dell’avvocato MARIO BUSSOLETTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato PIETRO ABBADESSA;

– ricorrente –

contro

R.P., nella qualità di Curatore del FALLIMENTO

(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI

21, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO TORRISI,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUCIA SPATA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1677/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 03/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – La Banca Agricola Popolare di Ragusa a r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza numero 1677 depositata il 3 dicembre 2014 con cui la Corte di appello di Catania ha solo parzialmente accolto il suo appello riducendo la somma che era stata condannata a pagare in revocatoria fallimentare alla curatela del Fallimento (OMISSIS) S.r.l., che ha resistito con controricorso.

2. Il primo motivo di ricorso lamenta: “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti”, censurando la sentenza impugnata per aver omesso di valutare che, ai sensi del contratto bancario sottoscritto con la società in bonis, esisteva per essa Banca l’obbligo di rendere immediata la disponibilità di tutte le somme affluite sul conto corrente, sicchè erronea andava ritenuta la diversa ricostruzione del CTU sul punto.

Il secondo motivo di ricorso lamenta: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1498 c.c., comma 2”, censurando la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto che la messa a disposizione da parte della banca delle somme rinvenenti dalla negoziazione dei titoli presentati dalla società in bonis avvenisse alla data di valuta, sull’implicito presupposto che essa coincidesse con quella dell’incasso e non con quella della semplice contabilizzazione dell’operazione.

Il Fallimento ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, di cui ha comunque dedotto l’infondatezza nel merito.

3. – Il primo motivo di ricorso è inammissibile perchè pretende di considerare “decisivo” ai fini del giudizio il dedotto omesso esame della clausola contrattuale di immediata disponibilità delle somme rinvenienti dalla presentazione di negoziazione mediante anticipazione di titoli. Tuttavia, la nozione di punto decisivo della controversia, di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, concerne non il fatto sulla cui ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato, ove riconosciuto, a determinare una diversa ricostruzione e, dunque, afferisce al nesso di causalità tra il vizio della motivazione e la decisione, essendo, peraltro, necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice del merito e non già la sola possibilità o probabilità di essa. Infatti, se il vizio di motivazione per omessa considerazione di un punto decisivo fosse configurabile sol per il fatto che la circostanza di cui il giudice del merito ha omesso la considerazione, ove esaminata, avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione del fatto diversa da quella adottata dal giudice del merito, oppure se il vizio di motivazione per insufficienza o contraddittorietà fosse configurabile sol perchè su uno specifico fatto appaia esistente una motivazione logicamente insufficiente o contraddittoria, senza che rilevi se la decisione possa reggersi, in base al suo residuo argomentare, il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, si risolverebbe nell’investire la Corte di cassazione del controllo sic et simpliciter dell’iter logico della motivazione, del tutto svincolato dalla funzionalità rispetto ad un esito della ricostruzione del fatto idoneo a dare luogo ad una soluzione della controversia diversa da quella avutasi nella fase di merito (Cass. 14 febbraio 2013, n. 3668).

E parimenti inammissibile il secondo motivo poichè la sentenza fa espresso rinvio all’espletata consulenza tecnica, dando conto delle ragioni per cui nella concreta fattispecie le somme sono state distinte a seconda che la disponibilità fosse istantanea o meno con riferimento alla natura dei titoli oggetto di negoziazione. A fronte di siffatta argomentazione la censura avrebbe dovuto riguardare espressamente gli specifici punti della consulenza ritenuti censurabili, con espresso onere di trascrizione sia dei passi ritenuti decisivi, che delle critiche ad essi specificamente mosse, nella specie non avvenuto.

4. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e quant’altro dovuto per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

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