Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10131 del 16/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/04/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 16/04/2021), n.10131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 21419-2019 proposto da:

R.A.M., R.S., nella qualità di eredi di

F.M.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MICHELE

MERCATI 42, presso lo studio dell’avvocato CARLO ALFREDO ROTILI,

rappresentati e difesi dall’avvocato ROBERTO NATOLI;

– ricorrenti –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 66, presso lo studio dell’avvocato PIETRO PATERNO’ RADDUSA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO

NICOLELLA;

– controricorrente –

contro

M.R., M.A., M.D., MI.GI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 198/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 28/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Elisa

Picaroni.

 

Fatto

RITENUTO

che:

R.A.M. e R.S. ricorrono, sulla base di un motivo, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Palermo, pubblicata il 28 gennaio 2019, che ha dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di Palermo n. 4039 del 2015, per violazione del contraddittorio, e ordinato la rimessione della causa dinanzi al primo giudice;

che resiste con controricorso M.G., mentre non hanno svolto difese gli altri intimati ( M.R., M.A., M.D. e Mi.Gi.);

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso;

che i ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio non condivide la proposta sulla base dei seguenti rilievi: il tema controverso investe la prova della residenza, a proposito del quale la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, al fine di dimostrare la sussistenza della nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione. Nell’ipotesi in cui la notifica venga eseguita, nel luogo indicato nell’atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall’art. 140 c.p.c., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest’ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l’onere di fornirne la prova (Cass. n. 10107 del 2014; Cass. n. 15200 del 2005; Cass. n. 19132 del 2004);

che tale consolidato indirizzo, formatosi con riferimento specifico alla notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., esprime un principio che potrebbe trovare applicazione anche nell’ipotesi di notifica a mezzo posta, qualora all’indirizzo indicato vi sia abitazione riferibile al notificando;

che, attesa la rilevanza della questione, il ricorso è rimesso alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte, visto l’art. 380-bis c.p.c., rimette il ricorso alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021

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