Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10131 del 09/05/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 10131 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: GHINOY PAOLA

SENTENZA

sul ricorso 14989-2010 proposto da:
C.G.I.L.

FUNZIONE

PUBBLICA

DEL

TRENTINO

C.F.

96052030226, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato, in ROMA, VIA
TACITO 41, presso lo studio dell’avvocato PAOLA
PEZZALI, rappresentata e difesa dall’avvocato CHILOVI
2014

VASCO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

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contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

Data pubblicazione: 09/05/2014

difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i
cui Uffici domicilia in ROMA ex lege alla VIA DEI
PORTOGHESI,

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(Atto di costituzione del 03/08/2010);
– resistente con mandato

avverso la sentenza n.

27/2010

della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

27/02/2014

dal Consigliere Dott. PAOLA

GHINOY;
udito l’Avvocato LORENZO D’ASCIA (AVV. GEN STATO);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
l’inammissibilità in via principale, in subordine
rigetto.

di TRENTO, depositata il 27/03/2010 R.G.N. 66/2008;

R. Gen. N. 14989/2010
Udienza 27.2.2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CGIL Funzione Pubblica del Trentino proponeva ricorso ex art. 28 della
L. n. 300 del 1970 al fine di fare accertare l’ antisindacalità del comportamento dell’
Agenzia delle Entrate – sede di Trento consistito nell’avere proseguito nelle
trattative, poi culminate nella stipulazione dell’Accordo del 4.12.2007 per la

termine di 30 gg. previsto dal punto 3.2 dell’Accordo Nazionale 28.6.2007 e dal
punto 1 dell’Accordo provinciale del 25.7.2005 e senza la partecipazione di essa
CGIL-F.P. Il ricorso veniva accolto dal Tribunale di Trento; lo stesso Tribunale
respingeva poi l’opposizione proposta dall’Agenzia delle Entrate ed accoglieva la
domanda riconvenzionale di CGIL F.P. relativa alla ripartizione del Fondo di
produttività secondo le modalità previste dal punto 1.1. dell’Accordo provinciale del
25.7.2007 quanto all’anno 2007 e secondo il punto 3.2. dell’Accordo Nazionale
28.6.2007, quanto all’anno 2006.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, che veniva accolto dalla Corte
d’Appello di Trento con la sentenza n. 27 del 2010. La Corte argomentava che la
CGIL-F.P. non aveva frapposto ostacoli alla prosecuzione delle trattative in sede
locale oltre il termine di 30 gg. previsto dal punto 3.2 dell’Accordo Nazionale
28.6.2007 e dal punto 1 dell’Accordo provinciale del 25.7.2005, per cui non poteva
dolersene:la CGIL-F.P. aveva poi abbandonato le trattative il 4.12.2007 a fronte della
mancata convocazione al “tavolo superiore” della RSU e del rifiuto di concessione di
un rinvio per consultare la “base”. L’ulteriore prosecuzione delle trattative ed il
raggiungimento dell’accordo con le altre cinque organizzazioni sindacali da parte
dell’Agenzia delle Entrate non potevano quindi essere tacciati di antisindacalità,
considerato che era stata la stessa CGIL —F.P. ad abbandonare il tavolo negoziale.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la CGIL-F.P. del
Trentino; l’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione ai soli fini della
partecipazione all’udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi la nullità della procura apposta a margine
dell’atto di nomina di nuovo difensore datato 9.1.2014. Questa Corte, con riferimento
Paol Ghinoy, estensore

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distribuzione individuale del Fondo di produttività per gli anni 2005 e 2006, oltre il

R. Gen. N. 14989/2010
Udienza 27.2.2014

al testo dell’art. 83 anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 69/2009, ha infatti
ribadito in più occasioni che “nel giudizio di cassazione, la procura speciale non può
essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso,
atteso il tassativo disposto dell’art. 83, comma terzo, cod. proc. civ., che implica la
necessaria esclusione dell’utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati. Pertanto, se

nella forma prevista dal secondo comma dell’art. 83, cioè con atto pubblico o con
scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio,
quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata” (Sez. 3, Sentenza n. 9462
del 18/04/2013). Né può applicarsi il nuovo testo dell’art. 83 III conuna quale risulta
per effetto della modifica introdotta dall’art. 45, comma 9, lettera a, della legge 18
giugno 2009, n. 69 – che prevede la possibilità di apporre la procura speciale nella
memoria di nomina di nuovo difensore – in quanto essa non è operante ratione
temporis

nel presente procedimento, che è stato instaurato anteriormente all’entrata

in vigore della legge citata.
Con l’unico articolato motivo di ricorso la CGIL-F.P. del Trentino deduce
“Violazione e falsa applicazione: dell’art. 84 e dell’art. 85 del CCNL delle Agenzie
fiscali del 28.5.2004 per il quadriennio 2002/2005; dell’accordo raggiunto in sede
locale (Trento) il 17.10.2006; dell’art. 13 CCNI delle Agenzie Fiscali del 18.12.2006
per il quadriennio 2002-2005; dell’accordo raggiunto in sede locale (Trento) il
25.7.2007; dell’art. 3.2. dell’accordo sottoscritto in sede nazionale il 28.6.2007;
dell’art. 28 della L. 300 del 1970 e, per l’effetto di tali violazioni e falsa
applicazione, omessa ovvero insufficiente motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio”. Sostiene che dalla corretta lettura ed interpretazione delle
norme contrattual- collettive sopra indicate si ricaverebbe la perentorietà del termine
di 30 giorni per il raggiungimento dell’accordo in sede locale previsto dall’art. 3.2
dell’ Accordo 28.6.2007 in materia di ripartizione del fondo per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’anno 2006 e dal punto 1
dell’accordo sottoscritto in data 25.7.2007 presso la Direzione provinciale di Trento
dell’Agenzia delle Entrate sulle linee guida della contrattazione integrativa per la
distribuzione del fondo di produttività individuale relativamente all’anno 2005; si
Paola Ghinoy,

estensore

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la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento

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Udienza 27.2.2014

ricaverebbe altresì l’applicazione automatica, in caso di superamento dei trenta
giorni, dei meccanismi suppletivi ivi individuati. L’Amministrazione, a fronte del
mancato accordo, avrebbe dovuto quindi dare attuazione alla determinazione e
distribuzione del fondo per la produttività 2005 e 2006 con le modalità previste dagli
accordi a livello nazionale e provinciale.

pregiudiziale) dell’improcedibilità del ricorso.
Questa Corte ha da tempo chiarito che in tema di giudizio per cassazione, la
possibilità di valutare la conformità alla legge e al contratto collettivo nazionale di
lavoro del settore pubblico di un contratto integrativo – che non può, come tale,
essere direttamente interpretato in sede di legittimità – è condizionata alla specifica
produzione e indicazione di quest’ultimo, atteso che lo stesso, diversamente dal
contratto collettivo nazionale, non è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana ai sensi dell’art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001 (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 19227 del 21/09/2011, Sez. L, Sentenza n. 5745 del 12/03/2014).
Ad analoghe conclusioni ed a fortiori, ricorrendo i medesimi presupposti, deve
giungersi per la contrattazione decentrata.
Parte ricorrente si è sottratta a tale prescrizione, in quanto non ha prodotto
unitamente al ricorso il contratto nazionale integrativo, né gli accordi integrativi
nazionali e provinciali richiamati a sostegno del motivo.
L’omissione determina la violazione dell’art. 369 c. 2 n. 4 c.p.c. così come
modificato dall’art. 7 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. A tale proposito, le Sezioni
Unite di questa Corte (sent. n. 22726 del 03/11/2011) hanno chiarito che l’onere del
ricorrente è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme
processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche
mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti
e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di
trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha
pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi
dell’art. 369, terzo comma, cod. proc. civ., ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica
indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6, cod. proc. . civ., degli atti, dei
Paola Ghinoy, estensore
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L’esame del merito della doglianza è precluso dal rilievo (necessariamente

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documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi. Nel caso, però, la parte
ricorrente non ha neppure indicato la collocazione dei contratti e accordi collettivi
richiamati a sostegno del motivo nell’ambito del fascicolo processuale (d’ufficio o di
parte) , sicché l’onere imposto dalla norma processuale richiamata non può dirsi
comunque assolto.

merito la ricorrente si limita a contrapporre a quella della Corte d’appello la propria
interpretazione della normativa collettiva, riproponendo tutte le argomentazioni
formulate nelle sedi di merito, ma non specifica quale sarebbe il canone ermeneutico
violato o la circostanza di fatto decisiva ignorata, come richiesto quando la censura,
come nel caso, riguarda la normativa collettiva diversa dai contratti nazionali
richiamati dal nuovo testo dell’art. 360 n. 3 c.p.c. (in tal senso Sez. L, Sentenza n.
27062 del 03/12/2013 e Sez. L, Sentenza n. 5745 del 12/03/2014).
Ancora, e da ultimo, si osserva che la motivazione della Corte d’appello si è
basata su due rationes decidendi, che attengono sia all’interpretazione della
normativa collettiva sopra individuata, sia agli effetti del comportamento di
accettazione della protrazione del termine di 30 gg. da parte della CGIL-F.P., che
non se ne era nell’immediato doluta continuando a partecipare alle trattative sino
all’abbandono del tavolo. In ordine a tale seconda argomentazione, di per sé decisiva
per la decisione, nessuna parola viene spesa. A tale proposito, le Sezioni Unite hanno
chiarito che qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra
loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente
sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche
doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di
motivazione; ciò in quanto il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di
giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata,
caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a
cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti
(Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013).
Parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali
del presente giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo.
Paola Ghinoy, estensore
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Deve comunque per completezza aggiungersi che nel censurare la sentenza di

R. Gen. N. 14989/2010
Udienza 27.2.2014

P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento
delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, che liquida in

e 3 .000,00

per compensi professionali, oltre € 100,00 per esborsi ed oltre accessori di legge.

C sì deciso in Roma, il 27.2.2014

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