Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10130 del 21/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/04/2017, (ud. 24/02/2017, dep.21/04/2017),  n. 10130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1338/2015 proposto da:

ILTALFONDIARIO SPA, in persona del procuratore, nella qualità di

mandataria di BANCA DELL’ADRIATICO SPA, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato

BENEDETTO GARGANI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO

FARINI;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SRL UNIPERSONALE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 363/2014 del TRIBUNALE di LANCIANO, depositata

l’01/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Con sentenza n. 363/2014 depositata in data 1 dicembre 2014, il Tribunale di Lanciano ha respinto l’opposizione proposta da ITALFONDIARIO quale mandataria della Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno s.p.a. (oggi Banca dell’Adriatico s.p.a.), avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. UNIPERSONALE.

Avverso il citato provvedimento ITALFONDIARIO S.P.A., nella suddetta qualità, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre l’intimata curatela non ha svolto difese.

2. – Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione dell’art. 117 T.U. Bancario di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, per avere il Tribunale ritenuto che la produzione in giudizio da parte della banca dei contratti di conto corrente sottoscritti solo dal cliente fosse inidonea a far ritenere rispettato il requisito di forma scritta ad substantiam previsto dal citato articolo.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione di legge nella parte in cui il Tribunale ha negato che la ricorrente avesse fornito prova dell’anteriorità del credito rispetto al fallimento, allorquando la circostanza si evinceva dall’esame del depositato bilancio dell’esercizio 2008 della società in bonis, ove la posta creditoria rivendicata nel presente giudizio era positivamente appostata, dalle risultanze del conto anticipi e dal separato giudizio avente ad oggetto la revocatoria fallimentare delle rimessa effettuate sui medesimi conti correnti promossa dallo stesso curatore, che implicitamente aveva quindi ammesso l’anteriorità dei relativi saldi al fallimento. Per altro verso il motivo censura l’acritico rinvio della sentenza alle considerazione svolte dal ctu.

3. Il primo motivo è inammissibile perchè censura solo una delle due ragioni della decisione espresse dal Tribunale sul punto, atteso che la decisione impugnata non si è arrestata al rilievo teorico della nullità dei contratti bancari sottoscritti da una parte e prodotti dall’altra, ma è scesa anche nel merito escludendo l’idoneità degli stessi a provare lo svolgimento dei rapporti (cfr. pag. 9-10 del decreto).

Il secondo motivo è infondato, atteso che il Tribunale ha motivato il proprio convincimento sull’insussistenza della prova del credito vantato con riferimento a una pluralità di ragioni (posizione di terzietà del curatore e conseguente inopponibilità alla procedura dell’efficacia probatoria delle scritture contabili, su cui vedi Sez. 1, Sentenza n. 5582 del 15/03/2005; unilateralità degli estratti conto, su cui vedi Sez. 1, Sentenza n. 6465 del 09/05/2001, e della certificazione ex art. 50 del t.u.b., su cui vedi Sez. 3, Sentenza n. 9695 del 03/05/2011, accertamenti peritali) che appaiono congrue e come tali in questa sede incensurabili; il motivo si palesa inoltre inammissibile nella parte in cui invoca la rilevanza del giudizio di revocatoria fallimentare in quanto appare sul punto privo di autosufficienza, non avendo riportato, nè specificamente indicato, gli atti processuali e i documenti cui fa riferimento per argomentare la fondatezza di quanto censurato, così da non consentire a questa Corte di procedere alla verifica di quanto lamentato (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012);

4. – Nulla per le spese.

PQM

rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

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