Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10130 del 18/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 10130 Anno 2015
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: D’AMICO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 21035-2011 proposto da:
ZULIANI NADIA GIUSEPPINA ZLNNGS61C59D286W, BORTOLON
LORIS BRTLRS84P141625M, elettivamente domiciliati in
ROMA,

VIA MONTE

2015

449

e

9,

difende

lo

presso
ARCANGELIS,

DE

GIORGIO

dell’avvocato
rappresenta

ZEBIO

unitamente

studio
che

li

all’avvocato

ALESSANDRO GRACIS giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrenti contro

IL DUOMO-UNIONE ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo

1

Data pubblicazione: 18/05/2015

procuratore speciale Dott.

ALESSANDRO BETTMANN,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCO ATILIO
14, presso lo studio dell’avvocato MARIO MATTICOLI,
che la rappresenta e difende giusta procura in calce
al ricorso notificato;

nonchè contro

CRIPPA MICHELE, ORIGGI ASSUNTA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1678/2010 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 08/06/2010 R.G.N.
1307/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/02/2015 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’AMICO;
udito l’Avvocato ALESSANDRO GRACIS;
udito l’Avvocato MARIO MATTICOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

2

– controricorrente –

Svolgimento del processo

In data 1 giugno 2000, in comune di Meda, si verificò un
incidente stradale nel quale furono coinvolti, da un lato,
l’autovettura Fiat Punto di proprietà di Michele Crippa,
condotta da Assunta Origgi ed assicurata presso la Duomo

proprietà di Renato Bortolon, condotto da Loris Bortolon di anni
16.
I due veicoli si scontrarono frontalmente e il minore
riportò gravi lesioni.
Il giudizio per il risarcimento del danno fu promosso
dinanzi al Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, con
atto di citazione notificato il 7 aprile 2005, da Loris
Bortolon, diventato maggiorenne, nei confronti del Crippa, della
Origgi e della Duomo spa, con l’intervento di Nadia Giuseppina
Zuliani, madre della vittima.
Con sentenza dell’8 febbraio 2007 n. 87, il giudice respinse
tutte le domande proposte da Loris Bortolon e dalla Zuliani.
Avverso tale decisione proposero appello dinanzi alla Corte
d’appello di Milano il Bortolon e la Zuliani.
Mentre Crippa e Origgi rimasero contumaci, si costituì la
Duomo spa chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
La Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello proposto
da Loris Bortolon e Nadia Zuliani.

3

Assicurazioni spa e, dall’altro, il ciclomotore Aprilia di

Propongono ricorso per cassazione Loris Bortolon e Nadia
Giuseppina Zuliani con tre motivi assistiti da memoria.
Resistono con controricorso la Duomo – Unione Assicurazioni,
Assunta Origgi e Michele Crippa.
Motivi della decisione

va

rilevata

l’inammissibilità

del

controricorso in quanto nel giudizio di cassazione, il nuovo
testo dell’art. 83 c.p.c., secondo il quale la procura speciale
può essere apposta a margine od in calce anche di atti diversi
dal ricorso o dal controricorso, si applica esclusivamente ai
giudizi instaurati in primo grado dopo la data di entrata in
vigore dell’art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (ovvero,
il 4 luglio 2009), mentre per i procedimenti instaurati
anteriormente a tale data, se la procura non viene rilasciata a
margine od in calce al ricorso e al controricorso, si deve
provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata, come previsto dall’art. 83,
secondo comma, c.p.c..
Nel caso di specie poiché il procedimento si è instaurato il
28 febbraio 2005, la procura speciale dei controricorrenti
avrebbe dovuto rivestire la forma pubblica o comunque quella
della scrittura privata autenticata dal notaio.
Con il primo motivo del ricorso Loris Bortolon e Nadia
Giuseppina Zuliani denunciano «motivazione incongrua ed illogica
sul punto decisivo costituito dall’ubicazione del punto d’urto

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Preliminarmente

(art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.), con violazione degli artt. 116
c.p.c., 2727 e 2729 c.c. (art. 360 comma l n. 3 e n. 5 c.p.c.),
per avere accertato con motivazione insufficiente e
contraddittoria il fatto ignoto (rappresentato dal punto d’urto)
tramite presunzioni non aventi le caratteristiche di legge della

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano «mancata
applicazione alla fattispecie degli artt. 2054, commi l e 2,
1227 c.c., 140, 141 commi 2-3-4- e 143 commi 2 e 3 C.d.S. ed
insufficiente motivazione sul punto decisivo quale quello della
pretesa regolarità della condotta avversaria, nonché su
quell’altro che la posizione di quiete dell’auto, ritratta dalla
foto n. 6, in posizione obliqua rispetto alla direttrice di
marcia e con il retro a contatto col margine di destra, fosse
compatibile con una pregressa condotta virtuosa del conducente e
determinata dall’energia cinetica e dalla perdita di controllo
del mezzo (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.).»
Con il terzo motivo si denuncia «motivazione contraddittoria
sul mancato allacciamento del casco ai sensi dell’art. 360 comma
l n. 5 c.p.c. e violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2727 e 2729
c.c. sul ragionamento presuntivo.»
I motivi, che per la stretta connessione devono essere
congiuntamente esaminati, sono infondati.
In tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla
circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito, in

5

V>

gravità, della concordanza e della precisione.»

ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente ed al
comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso
coinvolti, si concreta in un giudizio di mero fatto che resta
insindacabile in sede di legittimità quando sia adeguatamente
motivato ed immune da vizi logici e da errori giuridici; e ciò

veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054
c.c. (Cass., 10 agosto 2004, n. 15434).
Emerge dall’impugnata sentenza che la strada in cui si è
verificato l’impatto fra i veicoli misura m. 4,25 e quindi: che
ciascuna metà di essa è larga m. 2,12; che mentre metà della
strada era occupata dalla Fiat punto, larga m. 1,60, l’altra
metà era occupata soltanto dal motorino sicché, considerate le
ridotte dimensioni di quest’ultimo, se il Bortolon avesse tenuto
la destra od anche avesse proceduto al centro della sua
semicarreggiata, l’incidente non si sarebbe certamente
verificato.
Dalle foto allegate risulta che il Bortolon non solo non
teneva la destra, ma addirittura procedeva contromano. Infatti
la posizione del ciclomotore, coricato sull’asfalto, occupava
quasi per intero la metà strada di pertinenza dell’utilitaria
mentre lo sfondamento del parabrezza e la deformazione della
parte anteriore dell’auto, in assenza di danni sullo spigolo
anteriore sinistro della stessa, rafforza la suddetta
convinzione.

6

anche per quanto concerne il punto se il conducente di uno dei

Correttamente l’impugnata sentenza, con una motivazione
immune da vizi logici o giuridici, ha accertato la colpa
esclusiva del Bortolon per l’invasione della corsia di
pertinenza dell’autovettura che procedeva sulla sua destra, a
velocità moderata ed occupando interamente la metà di strada ad

addebitata all’automobilista in quanto quest’ultimo aveva
rispettato le norme di comportamento di cui all’art. 141 C.d.S.
nonché quelle di normale prudenza.
Nella specie, i motivi di impugnazione dei ricorrenti
tendono ad ottenere, in questa sede, un riesame del materiale
probatorio al fine di farne derivare una valutazione circa le
modalità del sinistro ed il grado di colpa dei protagonisti,
diversa da quella non incongrua né illogica compiuta dal giudice
di merito.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato mentre
l’inammissibilità del controricorso comporta che non si debba
provvedere alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Roma, 18 febbraio 2015

essa riservata. Nessuna responsabilità poteva invece essere

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