Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10130 del 16/04/2021

Cassazione civile sez. I, 16/04/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 16/04/2021), n.10130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9984/2015 proposto da:

F.L., elettivamente domiciliato in Roma, Via Mecenate n. 77,

presso lo studio dell’avvocato Ferrante Michele, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati Loria Filippo, Roselli Fabio,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.a.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, del

11/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2021 dal Cons. Dott. DI MARZIO MAURO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

RILEVATO CHE:

1. – F.L. ricorre per un mezzo, nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.p.A., contro il decreto dell’11 febbraio 2015 con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha ammesso al passivo del fallimento il suo credito per compenso maturato quale liquidatore giudiziale della società poi fallita, quantificato in Euro 297.556,76, in chirografo e non, come richiesto, in privilegio.

2. – L’intimato Fallimento non svolge difese.

CONSIDERATO CHE:

3. – L’unico mezzo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione dell’art. 2487 c.c., nonchè della L. Fall., art. 111, u.c., omesso esame di un fatto decisivo, censurando il decreto impugnato per aver ritenuto irrilevante che l’incarico di liquidatore della società gli fosse stato attribuito in sede giudiziale, con l’ulteriore conseguenza che, a dire del ricorrente, lo svolgimento dell’attività in questione avrebbe meritato di essere ammesso a privilegio, perchè riconducibile ai crediti prededucibili ai sensi della L. Fall., art. 111, u.c., anche alla luce della concreta attività prestata, e della sua funzionalità rispetto alla successiva procedura fallimentare.

RITENUTO CHE:

4. – Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c..

4.1. – Sulla scia della propria pregressa giurisprudenza (Cass. 14 settembre 1995, n. 9692; Cass. 24 aprile 2007, n. 9911; Cass. 18 maggio 2007, n. 11652), questa Corte ha già avuto modo di stabilire che il credito costituito dal compenso in favore dell’amministratore di società, anche se di nomina giudiziaria, non è assistito dal privilegio generale di cui all’art. 2751 bis c.c., n. 2, atteso che egli non fornisce una prestazione d’opera intellettuale, nè il contratto tipico che lo lega alla società è assimilabile al contratto d’opera, di cui agli artt. 2222 c.c. e segg., non presentando gli elementi del perseguimento di un risultato, con la conseguente sopportazione del rischio, mentre l’opus (e cioè l’amministrazione) che egli si impegna a fornire non è, a differenza di quello del prestatore d’opera, determinato dai contraenti preventivamente, nè è determinabile aprioristicamente, identificandosi con la stessa attività d’impresa (Cass. 27 febbraio 2014, n. 4769; Cass. 13 giugno 2018, n. 15409). Il ricorso non offre argomenti tali da indurre a mutare orientamento.

4.2. – In particolare è da escludere che, per i fini dell’accoglimento della censura, possa nel caso in esame assumere rilievo la previsione della L. Fall., art. 111, comma 2, secondo cui sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge.

4.2.1. – E’ di per sè risolutivo osservare che il ricorrente ha reclamato il riconoscimento della natura privilegiata del suo credito, il che non ha nulla a che vedere con la prededuzione, regolata dal citato art. 111, dal momento che quest’ultima attribuisce non una causa di prelazione, ma una precedenza processuale, in ragione della strumentalità dell’attività, da cui il credito consegue, agli scopi della procedura, onde renderla più efficiente, mentre il privilegio riconosce una preferenza ad alcuni creditori e su certi beni, nasce fuori e prima del processo esecutivo, ha natura sostanziale e si trova in rapporto di accessorietà con il credito garantito (Cass. 11 giugno 2019, n. 15724).

4.2.2. – D’altronde, quanto al tema della prededuzione, è qui sufficiente osservare che – esclusa, evidentemente, la ricorrenza di un credito qualificato come prededucibile da una specifica disposizione di legge – la prededucibilità dei crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali si individua sulla base di un duplice criterio, cronologico e teleologico, in termini di alternatività (v. tra le altre Cass. n. 25589-15, Cass. n. 24791-16, Cass. n. 18488-18): e cioè, considerato l’impiego dell’art. 111, comma 2, della disgiuntiva “o”, quanto al raccordo tra le due ipotesi di prededucibilità per occasione o funzione, deve convenirsi sul fatto che la norma contempla tre tipologie di crediti caratterizzati da prededuzione: a) quelli così classificati da una espressa previsione, b) quelli sorti in occasione di una procedura concorsuale, c) quelli sorti in funzione di essa.

4.2.3. – Orbene, in forza del criterio normativo della “occasionalità” di cui alla precedente lettera b), sono prededucibili i crediti che sorgono nel corso del fallimento (o di altra procedura concorsuale regolata dalla legge fallimentare), e quindi dopo la sua apertura, per effetto dell’operato degli organi della procedura: come questa Corte ha già chiarito, il criterio cronologico dell’occasionalità, di cui alla L. Fall., art. 111, comma 2, “deve essere integrato, per avere senso compiuto, con un implicito elemento soggettivo e cioè quello della riferibilità del credito all’attività degli organi della procedura; in difetto di una tale integrazione il criterio in questione sarebbe palesemente irragionevole in quanto porterebbe a considerare prededucibili, per il solo fatto di essere sorti in occasione della procedura, i crediti conseguenti ad attività del debitore non funzionali ad esigenze della stessa” (Cass., 15 gennaio 2014, n. 1531). Ciò con la precisazione che la funzionalità alle esigenze della procedura non può “costituire un criterio integrativo di quello cronologico, poichè tale funzionalità è autonomamente considerata come causa della prededucibilità dei crediti” (Cass. 24 gennaio 2014, n. 1531)

Ovvio, dunque, che il criterio della “occasionalità” non valga a rendere prededucibile il credito del liquidatore, sorto prima ed indipendentemente dall’esordio della procedura fallimentare, ed al di fuori di qualsivoglia intervento degli organi di questa.

4.2.4. – Quanto al criterio della “funzionalità” di cui alla precedente lettera c), questa Corte ha affermato che, “al di fuori dell’ipotesi in cui il credito si riferisca ad obbligazione contratta direttamente dagli organi della procedura per gli scopi della procedura stessa, il collegamento occasionale ovvero funzionale posto dal dettato normativo deve intendersi riferito al nesso, non tanto cronologico nè solo teleologico, tra l’insorgere del credito e gli scopi della procedura, strumentale in quanto tale a garantire la sola stabilità del rapporto tra terzo e l’organo fallimentare, ma altresì nel senso che il pagamento di quel credito, ancorchè avente natura concorsuale, rientra negli interessi della massa, e dunque risponde allo scopo della procedura in quanto inerisce alla gestione fallimentare” (Cass. 5 marzo 2012, n. 3402).

La prededuzione può dunque discendere da un rapporto di funzionalità, o strumentalità, del credito (o meglio dell’attività da cui il credito si origina) rispetto alla procedura concorsuale (Cass. 5098/2014, Cass. 7579/2016), secondo una valutazione da operare ex ante, ad esempio quando le prestazioni erogate dal terzo, per il momento ed il modo con cui sono assunte in un rapporto obbligatorio con il debitore, si coordinino razionalmente con il quadro operazionale da questi attivato o di imminente riconoscibile adozione, così da rientrare in una complessiva causa economico-organizzativa almeno preparatoria, di una procedura concorsuale tra quelle di cui Legge Fallimentare (Cass. 5 dicembre 2016, n. 24791).

In altri termini, per i crediti sorti in funzione delle procedure concorsuali di cui alla Legge Fallimentare, secondo l’art. 111, comma 2, il nesso della funzionalità va imprescindibilmente apprezzato, sotto l’aspetto cronologico, con riguardo al momento genetico dell’obbligazione e, sotto l’aspetto teleologico, con riguardo alla stretta strumentalità alla procedura, da valutare ex ante, indipendentemente dall’eventuale vantaggio per la massa che si determini ex post (Cass. 21 dicembre 2018, n. 33350).

4.2.5. – Ora, è palese che la nomina dei liquidatori, avendo come presupposto istituzionale il verificarsi di una causa di scioglimento della società, ai sensi dell’art. 2487 c.c., indipendentemente dalla sussistenza del presupposto della crisi-insolvenza che giustifica l’apertura delle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare, non può essere strumentalmente finalizzata, secondo una prospettiva valutata ex ante, a recare vantaggio alla procedura concorsuale successivamente apertasi, indipendentemente dalla circostanza che un siffatto vantaggio, secondo un giudizio ex post effettuato caso per caso, possa occasionalmente per avventura ricorrere.

4.2.6. – Ed infine, a chiusura del discorso, la verifica della sussistenza del presupposto della “funzionalità” si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e come tale incensurabile in cassazione, se non nei limiti del vizio di motivazione (Cass. 25589/2015), entro l’ambito in cui, ovviamente, detto vizio può essere oggi fatto valere: e, nel caso in esame, il giudice di merito ha tra l’altro escluso, con motivazione eccedente la soglia del minimo costituzionale, che il F. avesse dedotto e provato di aver svolto un’attività di vantaggio per la procedura.

6. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021

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