Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10130 del 09/05/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 10130 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: GHINOY PAOLA

SENTENZA

sul ricorso 3333-2008 proposto da:
TRENITALIA

S.P.A.,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio
dell’avvocato MORRICO ENZO, che ‘rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ;ricorrente –

2014
736

contro

SINDACATO ORSA ORGANIZZAZIONE SINDACATI AUTONOMI DI
BASE SEGRETERIA . PROVINCIALE DI FIRENZE P.I.
97262470582, in persona del legale rappresentante pro

Data pubblicazione: 09/05/2014

tempore, già elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
TAZZOLI 2, presso lo studio dell’avvocato DONATONE
BRUNO, che lo rappresenta e difende unitamente agli
avvocati MANINI EMANUELA, BRASCHI GIANLUCA, giusta
delega in atti e da ultimo domiciliato presso la

– controricorrente

avverso la sentenza n. 892/2007 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 31/08/2007 R.G.N. 1454/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/02/2014 dal Consigliere Dott. PAOLA
GHINOY;
udito l’Avvocato GIANNI’ GAETANO per delega MORRICO
ENZO;
udito l’Avvocato MANGANO ROSALIA per delega MANINI
EMANUELA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

R. Gen. N. 3333/2008
Udienza 27.2.2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sindacato ORSA — Organizzazione sindacati autonomi di base- proponeva ricorso,
ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori nei confronti di Trenitalia s.p.a.,
assumendo che la societa’, nell’individuare le prestazioni indispensabili in occasione
dello sciopero regionale proclamato per il 29 ottobre 2004, aveva violato l’Accordo

garanzia.
Il giudice del lavoro accoglieva il ricorso, ma il Tribunale accoglieva l’opposizione
di Trenitalia, sul presupposto dell’assenza di tempestività dell’azione e della carenza
di attualità della condotta lamentata.
Il Sindacato ORSA proponeva quindi appello che veniva accolto dalla Corte
d’appello di Firenze che, con la sentenza n. 892 del 2007, dichiarava che le
disposizioni di comando dei servizi indispensabili erano state adottate da Trenitalia
in difformità dall’Accordo nazionale 23.11.1999 e costituivano comportamento
antisindacale; ordinava alla società di attenersi, in caso di scioperi regionali, al citato
Accordo nella puntuale applicazione dei punti 4.2.2. e 4.2.2.a.
Per la cassazione di tale sentenza Trenitalia s.p.a. ha proposto ricorso, affidato a due
motivi; il Sindacato ORSA ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno
depositato memorie ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia “omessa e contraddittoria motivazione
su un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”.
La sentenza viene censurata nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto
sussistente il requisito dell’ attualità della condotta denunciata dal sindacato,
omettendo di considerare che essa aveva già realizzato la lesione dell’interesse
collettivo e che il provvedimento di condanna non avrebbe comunque sortito alcun
effetto, dal momento che lo sciopero si era tenuto il 29.10.2004 ed il ricorso ex art.
28 era stato proposto da ORSA solo in data 27.12.2004. La Corte non si sarebbe poi
avveduta del fatto che il capo di sentenza relativo alla rimozione degli effetti del
provvedimento lesivo costituiva una condanna in futuro.
La. Il motivo e’ inammissibile.
Pao /Ghinoy,

estensore

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sindacale nazionale del 23.11.1999, dichiarato idoneo dalla Commissione di

R. Gen. N. 3333/2008
Udienza 27.2.2014

La Corte fiorentina ha ritenuto circostanze idonee ad integrare l’ “attualità” del
comportamento antisindacale — malgrado il ricorso ex art. 28 dello Statuto sia stato
proposto dopo quasi 40 giorni dalla conclusione dello sciopero- la sua reiterabilità
nel tempo e la sua portata intimidatoria, valorizzando il fatto che la medesima
interpretazione dell’accordo era stata adottata in occasione di più astensioni collettive

avevano ottemperato al comando di svolgere le prestazioni (erroneamente) ritenute
indispensabili. Il giudice di merito non ha quindi ignorato o erroneamente valutato le
circostanze di fatto valorizzate dalla ricorrente, ma le ha ritenute non decisive
nell’ambito dell’opzione interpretava adottata. Questa peraltro è coerente con i
principi in più occasioni ribaditi da questa Corte secondo i quali in primo luogo il
mero ritardo della proposizione del ricorso non ne determina di per sé
l’inammissibilità in presenza della permanenza degli effetti lesivi, ed inoltre il solo
esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l’ordine
del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di
una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente ed
idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia
per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche
misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell’attività sindacale (Sez. L,
Sentenza n. 11741 del 06/06/2005, Sez. L, Sentenza n. 23038 del 12/11/2010).
Da quanto premesso risulta che prospettando una diversa soluzione oggi Trenitalia
chiede a questa Corte non il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito
dall’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., ma una revisione del “ragionamento
decisorio” , ossia dell’opzione ermeneutica contrastata, che rientra piuttosto nel
diverso vizio di violazione di legge previsto dall’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c..
L’errata qualificazione del motivo non consente a questa Corte di individuare quali
siano il tipo di valutazione richiesto ed il metro di giudizio da adottarsi, sicché essa si
pone in contrasto con l’onere di chiara e coerente enunciazione imposto dall’ art. 366
n. 4 c.p.c.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia “Violazione e falsa applicazione
degli artt. 4.2.2., 4.2.2a e 4.2.2.b, dell’accordo sindacale nazionale del 23 novembre
Paola G oy, estensore
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e che erano state adottate sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori che non

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Udienza 27.2.2014

1999”. Il quesito di diritto posto e’ il seguente: “l’interpretazione letterale e
sistematica della normativa collettiva in esame conduce a ritenere che quando uno
sciopero non abbraccia l’intero territorio nazionale, ma abbia un ambito geografico
limitato e locale, i suoi effetti non possano estendersi oltre l’ambito geografico
interessato, con la conseguenza che le limitazioni dei treni garantiti di cui all’art.

a destino nell’area interessata dallo sciopero e non ai c. d. treni di passaggio”.
2.a. Per comprendere la questione occorre premettere che la legge sullo sciopero nei
servizi essenziali (n. 146 del 1990), impone nell’ effettuare l’astensione collettiva di
garantire le prestazioni indispensabili individuate negli accordi e contratti collettivi
giudicati idonei dalla Commissione di garanzia. Nel caso, l’Accordo era quello
nazionale del 23 novembre 1999 tra Trenitalia e sindacati. Le disposizioni che
rilevano e che sono state oggetto dell’interpretazione della Corte fiorentina sono le
seguenti:
“4.2.2 Nei giorni feriali e festivi, fatto salvo, per questi ultimi, quanto previsto al
successivo punto 4.2.4. deve essere assicurata la circolazione di treni a lunga/media
percorrenza nella misura minima di tre coppie di treni al giorno sulle principali
direttrici Nord-Sud ed Est-Ovest, una almeno delle quali della categoria Intercity o
Eurostar. Tali treni dovranno essere garantiti fino all’arrivo alla stazione di
destinazione.
4.2.2 a. Vanno garantiti tutti i treni che, con orario di partenza anteriore all’inizio
dello sciopero, abbiano arrivo a destino entro un’ora dall’inizio dello sciopero
stesso. I treni che abbiano arrivo a destino nell’area interessata dallo sciopero in
tempo successivo ad un’ora dall’inizio dello sciopero sono soppressi o possono
essere garantiti con limitazione di percorso alla prima stazione idoneamente
attrezzata ai servizi sostitutivi e/o di conforto per i viaggiatori.
4.2.2.b Al fine di limitare gli effetti ultrattivi degli scioperi di carattere sub regionale
o sub compartimentale oltre ai treni di cui ai precedenti punti e agli Eurostar
attualmente previsti sull’orario FS, sara’ assicurata la circolazione di ulteriori treni
della categoria Intercity che saranno comunicati all’utenza nei termini previsti dalla
L. n. 146 del 1990, art. 2, comma 6, e che saranno concordati a livello regionale in
PaoJ Ghinoy, estensore
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4.2.2 e segg. dovranno intendersi riferite esclusivamente ai treni che abbiano arrivo

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Udienza 27.2.2014

occasione del cambio orario. La società potrà far circolare treni non garantiti nella
propria autonomia garantendone l’arrivo a destinazione con personale non
scioperante o tramite l’utilizzo di mezzi sostitutivi, in conformità a quanto previsto al
punto 5.
Il comando aziendale in ordine ai treni da garantire in occasione dello sciopero

garantire, anche quelle relative a tutti i treni di media e lunga percorrenza aventi
origine e destinazione al di fuori della Regione Toscana (i c.d treni passanti).
Tale comando è stato ritenuto dalla Corte di Firenze non rispondente alle previsioni
dell’accordo, e tale soluzione viene contestata oggi dalla parte ricorrente con il
secondo motivo di ricorso.
2.b. Il motivo è infondato.
Le clausole dell’accordo sopra riportate sono state già esaminate ed interpretate da
questa Corte nella sentenza n. 8075 del 2011, resa in un caso sovrapponibile a quello
in esame, cui occorre dare continuità. In quel caso si è ritenuto, ed oggi si conferma,
che la regola posta dall’accordo e’ che, in questi casi, devono essere garantiti:
– i treni dei pendolari nei giorni feriali di cui al punto 4.2.1.,
– i treni di media e lunga percorrenza in misura di tre coppie al giorno sulle direttive
principali sino all’arrivo alla stazione di destinazione di cui al punto 4.2.2.
– tutti i treni con orario di partenza anteriore all’inizio dello sciopero e arrivo a
destino entro un’ora dall’inizio dello sciopero di cui al punto 4.2.2.a.
In piu’, il punto 4.2.2.b. aggiunge gli Eurostar e ulteriori treni della categoria
Intercity che saranno “concordati” a livello regionale. L’area delle prestazioni
indispensabili, in caso di sciopero locale, quindi, è ulteriormente dilatabile con
l’utilizzo dei lavoratori non scioperanti, ma non comprende indiscriminatamente,
come sostenuto da Trenitalia, tutti i treni non aventi origine o destinazione in
impianti all’interno della regione.
2.c. La sentenza 8075/2011 sopra richiamata ha affrontato anche l’ulteriore
argomentazione prospettata da Trenitalia, osservando che non rileva in senso
contrario la previsione contenuta nella seconda parte del punto 4.2.2a, laddove, dopo
che nella prima parte si e’ sancito che devono essere garantiti tutti i treni con orario
Paola Ghinoy, estensore
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regionale del 29 ottobre 2004 considerava prestazioni indispensabili, quindi da

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di partenza anteriore all’inizio dello sciopero ed arrivo a destino entro un’ora, si
afferma che, invece, i treni con arrivo a destino nell’area interessata successivo a
un’ora dall’inizio dello sciopero sono soppressi. Quest’ultima previsione, infatti,
stabilisce che sono soppressi quei treni, ma non dispone, in positivo, che quelli con
arrivo a destino al di fuori dell’area interessata debbono essere tutti garantiti e

2.d. Non ha rilievo ostativo neppure la delibera 45/2000 — valorizzata nel ricorso e
nella memoria ex art. 378 c.p.c.. da Trenitalia- con la quale la Commissione di
garanzia ha giudicato idoneo l’accordo del 23.11.1999, precisando che la clausola
sulla soppressione contenuta nel punto 4.2.2. riguarda i treni la cui destinazione
ricade nell’area interessata dallo sciopero e non riguarda tutti i treni che vanno al di
là di tale area. L’affermazione infatti deve essere intesa secondo la sua portata
letterale e logica, che è quella di limitare ai suddetti treni la possibilità di Trenitalia
di provvedere alla soppressione o alla limitazione di percorso, ma non significa che
questi treni (passanti) costituiscano tutti prestazioni indispensabili e debbano essere
comunque garantiti, dal momento che l’accordo si è preoccupato di regolare i treni
garantiti con le previsioni espresse sopra enucleate.
2.e. Correttamente la Corte fiorentina ha pertanto ritenuto che il comportamento
adottato da Trenitalia nel corso dello sciopero ragionale del 29 ottobre 2004,
consistente nel qualificare come prestazioni indispensabili tutti i treni non aventi
origine o destinazione in impianti situati nella regione Toscana, va al di là di quanto
convenuto nell’accordo e consentito dalla legge sullo sciopero nei servizi essenziali.
Deve essere quindi ribadito ex art. 384 I comma c.p.c. il seguente principio di diritto:
“Costituisce comportamento antisindacale la condotta di Trenitalia s.p.a., tenuta in
occasione di uno sciopero regionale e consistita nel qualificare come prestazioni
indispensabili tutti i treni non aventi origine o destinazione in impianti situati nella
regione interessata, in quanto non conforme a quanto convenuto nell’accordo
sindacale del 23 novembre 1999, dichiarato idoneo dalla Commissione di garanzia,
atteso che, in particolare, la relativa disposizione del predetto accordo (par. 4.2.2.)
qualifica come indispensabili solo i treni dei pendolari nei giorni feriali, i treni di
media e lunga percorrenza nella misura minima di tre coppie di treni al giorno sulle
Paola Ghinoy, estensore
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costituiscono prestazioni indispensabili.

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principali direttrici Nord-Sud ed Est-Ovest fino alla destinazione e i treni che, con
orario di partenza anteriore all’inizio dello sciopero, giungano a destinazione entro
la prima ora dello sciopero stesso, restando salva la possibilità per la società di far
circolare gli Eurostar e gli ulteriori treni concordati a livello regionale della
categoria Intercity nonché quelli non garantiti con personale non scioperante.”
385 I c. c.p.c. e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna Trenitalia s.p.a. alla rifusione in favore della
parte resistente delle spese del giudizio, liquidate in € 100,00 per esborsi ed 4.000,00
per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 27.2.2014

3. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato. Le spese seguono la soccombenza ex art.

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