Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10130 del 09/05/2011

Cassazione civile sez. III, 09/05/2011, (ud. 04/04/2011, dep. 09/05/2011), n.10130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9067/2009 proposto da:

P.P. (OMISSIS), P.E.T.N.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato CIROTTI Vittorio, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MERLO VITTORIO giusta

procura ricorso;

– ricorrenti –

contro

CANTINA SOCIALE DI CANELLI COOP A R. L. (OMISSIS), in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore sig. M.R.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA STAZIONE S. PIETRO 45 r

presso lo studio dell’avvocato PACETTI Massimo, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GALLO GIUSEPPE giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1045/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

Sezione Prima Civile, emessa il 21/07/2008, depositata il 24/07/2008;

R.G.N. 1277/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

04/04/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito l’Avvocato PACETTI MASSIMO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

P.E.T.N. e P.E. hanno notificato atto di rinuncia al ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 21 luglio-24 luglio 2008.

La rinuncia è stata accettata dalla controricorrente, Cantina Sociale di Canelli soc. coop. a r.l..

Deve pertanto dichiararsi la estinzione del giudizio, senza pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA