Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1013 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 20/01/2021), n.1013

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25542/2019 R.G. proposto da:

AMADEUS INTERNATIONAL SRL (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.

BERNARDO CARTONI, elettivamente domiciliato presso il suo studio in

Roma, Via Eleonora d’Arborea, 30;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente –

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – ADER (C.F. (OMISSIS)), in persona

del Presidente pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,

n. 47/1/2019, depositata il 14 gennaio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 25 novembre 2020 dal Consigliere Relatore Dott. D’Aquino

Filippo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La società contribuente AMADEUS INTERNATIONAL SRL ha impugnato una cartella di pagamento emessa a termini del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis relativa al periodo di imposta dell’esercizio 2009, con cui era stato rilevato l’omesso versamento di IVA e IRES.

La CTP di Roma ha rigettato il ricorso e la CTR del Lazio, con sentenza in data 14 gennaio 2019, ha rigettato l’appello proposto dalla società contribuente. Il giudice di appello ha ritenuto, per quanto rileva in questa sede, che la cartella di pagamento è predisposta secondo un modello ministeriale e non va sottoscritta e che, quanto al ruolo, lo stesso debba recare l’indicazione dei requisiti di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, laddove la sottoscrizione rappresenta un adempimento formale, essendo al contrario rilevante l’esecutività del ruolo, termine dal quale decorrono i termini prescrizionali. Ha, inoltre, ritenuto correttamente motivata la cartella di pagamento in relazione agli accessori.

Propone ricorso per cassazione parte contribuente affidato a due motivi; si è costituito con controricorso l’ente impositore.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1 – Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 24 Cost., art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 3, art. 118 disp. att. c.p.c. e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, nonchè motivazione apparente, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto legittima la cartella, benchè la stessa non fosse stata sottoscritta. Deduce il ricorrente che le norme del codice dell’amministrazione digitale (CAD) – le cui norme, peraltro, non sono indicate nel parametro normativo, attesa la natura del vizio denunciato, non afferente la violazione di legge – prevedono la sottoscrizione con firma digitale. Il ricorrente si duole anche della carenza di motivazione in ordine alla doglianza circa la nullità della cartella per mancata sottoscrizione del ruolo.

1.2 – Il primo motivo è infondato, posto che non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che possono essere esaminate e si convertono, all’evidenza, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, con conseguente nullità della sentenza – di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile (Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940).

1.3 – Nella specie, la sentenza impugnata ha ritenuto infondato il motivo di appello (che il ricorrente riporta per specificità), quale “illegittimità della cartella di pagamento per mancanza di un titolo esecutivo valido ed efficace, stante la mancanza di prova sul rispetto della normativa in tema di sottoscrizione degli atti amministrativi”, sul presupposto che, come illustrato in narrativa, “la carte/la esattoriale quale elemento di riscossione deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto ministeriale che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza”.

Quanto, poi, alla doglianza della nullità della cartella per nullità del ruolo, a sua volta asseritamente viziato dalla mancata sottoscrizione dello stesso, la sentenza impugnata ha statuito che “la sottoscrizione rappresenta un adempimento formale” e che “è l’indicazione della data di esecutività del ruolo a rilevare nell’interesse del debitore” e non la sottoscrizione del ruolo, non essendo requisito indicato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27561).

Sotto entrambi i profili denunciati, la sentenza appare sorretta da motivazione logica e compiuta.

2.1 – Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 24 Cost., art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 3, art. 118 disp. att. c.p.c. e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto correttamente motivata la cartella impugnata, con particolare riferimento alla questione dell’imputazione degli interessi e delle sanzioni.

2.2 – Il motivo è infondato, posto che la sentenza impugnata ha statuito che “nella cartella di pagamento si possono facilmente individuare tutti i dati che sanciscono la validità dell’atto, nonchè le indicazioni sulle modalità e i tempi di pagamento dell’importo richiesto (…) la cartella di pagamento deve ritenersi motivata allorquando il contribuente è posto in grado di individuare il titolo per l’iscrizione a ruolo delle somme ivi esposte, il relativo ammontare, l’emissione e l’esecutività del ruolo notificato, avuto riguardo alla natura di atto ordinariamente liquidatorio della pretesa tributaria da far valere”. Il giudice di appello ha, inoltre, rilevato che “gli interessi di mora e i compensi di riscossione sono rigidamente determinati dalla legge”.

Il percorso logico seguito dal giudice di appello è, pertanto, stante quanto già esposto al punto 1.2, immune dalla censura denunciata, in quanto la sentenza impugnata consente la ricostruzione dell’iter argomentativo.

3 – Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, se dovuti.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

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