Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1013 del 17/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1013 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: VINCENTI ENZO

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE
MATERIALE
sul ricorso 12780-2017 proposto da:
FERRETTI ALFREDO, elettivamente domiciliato in ROMA piazza
Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e
difeso da se medesimo;
– ricorrente contro
PEDRAZZINI PIERO;
– intimato avverso l’ordinanza n. 9533/2017 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 12/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Data pubblicazione: 17/01/2018

Ritenuto che, con ricorso per correzione di errore materiale ex
art. 391-bis cod. proc. civ., l’avv. Alfredo Ferretti ha chiesto correggersi
l’ordinanza di questa Corte, Sezione Sesta civile-3, n. 9533 del 12 aprile
2017, per omessa distrazione delle spese in favore di esso attuale
ricorrente; spese liquidate in complessivi euro 2.800,00, per compensi,

s.r.1., controricorrente in quel giudizio;
che non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato
Piero Pedrazzini;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata
ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata.

Considerato che il ricorso è manifestamente fondato;
che, infatti – premesso che in caso di omessa pronuncia

guirít~la di distEvw,i3i , Tese il rimedio esperibile è costituito
dal procedimento di correzione degli errori materiali e il difensore è
legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne
aveva formulato specifica richiesta (tra le altre, Cass. n. 3566/2016) -,
come risulta dal controricorso della D’Andrea Domenico s.r.l. nel
giudizio definito dall’ordinanza di questa Corte n. 9533 del 2017, l’avv.
Ferretti ha chiesto la distrazione delle spese come “procuratore
costituito antistatario”;
che, inoltre, va soggiunto che la richiesta di distrazione delle
spese in suo favore proposta dal difensore deve ritenersi validamente
formulata anche nel caso in cui manchi l’esplicita dichiarazione del
medesimo in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla
mancata riscossione degli onorari, dato che quest’ultima può ritenersi
Ric. 2017 n. 12780 sez. M3 – ud. 08-11-2017
-2-

oltre accessori di legge, in favore dell’assistita D’Andrea Domenico

implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle spese
(Cass. n. 8085/2006 e Cass. n. 20547/2009);
che, pertanto, l’ordinanza n. 9533 del 2017 va corretta, nel suo
dispositivo, nel senso che le spese liquidate in favore della
controricorrente D’Andrea Domenico s.r.l. devono essere distratte in

che nel procedimento di correzione di errore materiale di cui agli
artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia
sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 21213/2013).
PER QUESTI MOTIVI
accoglie il ricorso e dispone che l’ordinanza di questa Corte n.
9533 del 12 aprile 2017 venga corretta, nel dispositivo, con l’aggiunta,
dopo l’espressione “accessori di legge” e prima del punto, di quanto
segue: “, con distrazione all’avv. Alfredo Ferretti.”.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 8 novembre
2017.
Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario

Pao

i

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, ……..

…… …..

………..

favore dell’avv. Alfredo Ferretti;

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