Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1013 del 17/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/01/2017, (ud. 01/12/2016, dep.17/01/2017),  n. 1013

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29499/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

preggo L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

NEXT HARDWARE & SOFTWARE SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE SANZIO 1, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO

MAZZELLA, rappresentata e difesa dagli avvocati SANDRO GUERRA, CINO

BENELLI, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2163/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 18/03/2015, depositata il 19/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’01/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:

“Con sentenza in data 18 marzo 2015 la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 2947/18/14 della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva accolto il ricorso della Next Hardware & Software spa contro l’avviso di accertamento IRES, IVA, IRAP 2003. La CTR osservava in particolare che la sentenza appellata andava confermata poichè attuativa dell’ orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in ordine al mancato rispetto del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

Resiste con controricorso la società contribuente.

Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia fiscale ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, allegando in questo senso plurimi profili di erroneità giuridica della sentenza impugnata.

La censura si palesa infondata.

La sentenza impugnata risulta infatti aver pienamente e correttamente applicato il principio di diritto consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte che “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sè, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante tempus”, poichè detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’ufficio” (Sez. U., Sentenza n. 18184 del 29/07/2013, Rv. 627474). Tale principio è stato altresì ribadito e precisato nel senso che “In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, le ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dall’Amministrazione finanziaria, consentono l’inosservanza del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell’ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicchè non possono in alcun modo essere individuate nell’imminente scadenza del termine decadenziale dell’azione accertativa” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 22786 del 09/11/2015, Rv. 637204).

Orbene, la ricorrente allega che la “ragione sostanziale” giustificante il mancato rispetto del termine dilatorio de quo consiste nel fatto che la GdF abbia chiuso le operazioni di verifica soltanto l’11 dicembre 2012, con il termine decadenziale scadente il successivo 31 dicembre 2012, precisando altresì che la durata delle indagini ispettive fiscali erano dipese dalla loro complessità anche in quanto intersecanti quelle penali e che comunque tale durata non le era imputabile, appunto perchè riferibile all’attività istruttoria di un diverso organo dell’ammistrazione finanziaria.

Correttamente la CTR ha svalorizzato tali argomenti, poichè riguardano “fatti interni” all’amministrazione finanziaria stessa, dovendosi anche tenere conto del fatto che nel caso di specie il termine decadenziale è raddoppiato trattandosi di illeciti fiscali anche penalmente rilevanti.

Si ritiene pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e se ne propone il rigetto”.

Il Collegio condivide la relazione depositata.

Il ricorso va dunque rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del presente giudizio secondo generale principio della soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese del presente giudizio che liquida in Euro 8.000, oltre spese borsuali Euro 200, 15% per contributo spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2017

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