Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10129 del 21/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 21/04/2017, (ud. 03/02/2017, dep.21/04/2017),  n. 10129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26775/2014 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato COSTANTINO ANTONIO MONTESANTO;

– ricorrente –

e contro

FALLIMENTO B.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 549/2013 della CORTE D’AEPPELLO di SALIRNO,

depositata il 27/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Salerno, confermando la pronuncia di primo grado, previa dichiarazione di non approvazione del rendiconto del curatore fallimentare T.A., lo condannava alla restituzione in favore del fallimento B.R. di Euro 12.091,19.

Sull’eccezione di nullità del procedimento per tardiva costituzione dell’attore ed in mancanza della costituzione del convenuto, la Corte ne ha sottolineato la tempestività, dovendosi computare il termine dal 12/1/2004 ovvero dalla ricezione della raccomandata inviata a completamento del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. (come da Corte Cost. n. 3 del 2010).

Il tribunale ha verificato e dato atto che le spese di amministrazione quantificate dall’amministratore uscente non sono state nè documentate nè autorizzate dal giudice delegato. Sulla base di queste risultanze e detratto quanto riconosciuto come dovuto dal Fallimento è stato quantificato il danno.

T.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo consistente nella falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., per aver ritenuto erroneamente che la notificazione ex art. 140 c.p.c., si perfezioni con il ricevimento e non con la spedizione anche in ordine agli adempimenti a carico del notificante.

Non si è costituito l’intimato.

Lo spostamento del termine opera esclusivamente in ordine agli incombenti a carico del destinatario. Su tale interpretazione si era fondata la strategia difensiva del ricorrente in primo grado. Deve osservarsi al riguardo che la sentenza della Corte Costituzionale è successiva alla notifica dell’atto di appello (30/10/2007).

In memoria la parte ricorrente ha affermato che la controparte è stata rimessa in termini per causa a lui non imputabile essendo intervenuto lo jus superveniens costituito dalla pronuncia della Corte Costituzionale in epoca di molto successiva alla sua scelta processuale. In questo modo è stato violato il pieno esercizio del suo diritto di difesa nel primo grado del giudizio e in via derivata al grado successivo.

Il principio stabilito nelle pronunce di questa Corte n. 9329 del 2010 e 1662 del 2016 era stato già affermato e si era consolidato anteriormente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 2010, come si può riscontrare nella sentenza n. 10837 del 2007 e più in generale nell’ordinanza delle S.U. 458 del 2005 proprio in tema di notifica ex art. 140 c.p.c..

Ne consegue il rigetto del ricorso. In mancanza della parte resistente non vi è statuizione in ordine alle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Dà atto altresì della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA