Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10129 del 18/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 10129 Anno 2015
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: D’AMICO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 20988-2011 proposto da:
ADRAGNA RICCARDO DRGRCR80D24G273K,

elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA DELL’OROLOGIO, 7, presso
lo studio dell’avvocato PAOLA MORESCHINI,
rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO
PALMIGIANO giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –

2015
448

contro

COMUNE PALERMO , AMIA SPA ;
– intimati –

avverso la sentenza n.

1458/2010 della CORTE

1

Data pubblicazione: 18/05/2015

D’APPELLO di PALERMO, depositata il 27/10/2010 R.G.N.
870/08;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/02/2015 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’AMICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

2

udito l’Avvocato PAOLA MORESCHINI per delega;

Svolgimento del processo

Mauro Adragna e Riccardo Adragna convennero in giudizio,
dinanzi al Tribunale di Palermo, il Comune della medesima
città e l’AMIA (Azienda Municipalizzata Igiene Ambientale),
quale responsabile del servizio di manutenzione delle strade,

patrimoniali e non, subiti in occasione di un sinistro
verificatosi il 27 giugno 1997.
Esponevano gli attori che il ciclomotore di proprietà di
Mauro Adragna, condotto dal di lui figlio Riccardo, mentre
percorreva la via Marinai Alliata con direzione di marcia
Palermo, aveva urtato contro un ostacolo, verosimilmente
rappresentato da un grosso masso presente sulla carreggiata,
senza che vi fosse alcun tipo di segnalazione visiva del
pericolo, nonostante la strada non fosse illuminata.
In conseguenza dell’impatto, Riccardo Adragna aveva perso
il controllo del ciclomotore, cadendo rovinosamente per terra
e riportando lesioni.
Il Comune di Palermo si costituì chiedendo, nel merito,
il rigetto delle domande attrici; in subordine, dichiararsi la
stessa AMIA unico soggetto passivamente legittimato; in
ulteriore subordine, la riduzione dell’ammontare del
risarcimento, riconoscendo la responsabilità di Riccardo
Adragna alla guida del ciclomotore e, comunque, di condannare

3

per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni,

la stessa AMIA a risarcire esso Comune di tutte le somme che
lo stesso fosse stato condannato a pagare agli attori.
Si costituì altresì l’AMIA chiedendo il rigetto delle
domande attrici, perché infondate, e l’attribuzione della
responsabilità del sinistro a Riccardo Adragna, per guida

Il Tribunale con sentenza del 15 marzo 2007 – 23 aprile
2007, ritenuto il concorso di colpa dell’Adragna nella misura
del 50%, condannò il Comune di Palermo al pagamento della
somma di C 450,00 a favore di Mauro Adragna, a titolo di
risarcimento dei danni riportati dal ciclomotore e della somma
di C 18.004,80 a favore di Riccardo Adragna, a titolo di
risarcimento del danno biologico e del danno morale e di
rimborso delle spese mediche sostenute.
Propose appello il Comune di Palermo.
Si costituirono Mauro Adragna e Riccardo Adragna,
proponendo, nel contempo, appello incidentale.
Si costituì, altresì, l’AMIA s.p.a., proponendo anch’essa
appello incidentale.
La Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della
sentenza impugnata, ha rigettato le domande avanzate nel
giudizio di primo grado da Mauro Adragna e Riccardo Adragna
nei confronti del Comune di Palermo e dell’ANIA s.p.a. e li ha
condannati alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

4

‘T))

imprudente ed imperita.

Propongono ricorso per cassazione Riccardo Adragna e
Mauro Adragna con due motivi assistiti da memoria.
Gli intimati non svolgono attività difensiva.
Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso Riccardo e Mauro Adragna

2712 c.c. e 112, 115 e 116 c.p.c., dell’art. 40 e 41 c.p. e
dei principi in tema di nesso di causalità in relazione al n.
3) dell’art. 360 c.p.c. e illogicità omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della
controversia in relazione al n. 5) dell’art. 360 c.p.c..»
Sostengono i ricorrenti di aver provato: che vi erano
pietre sul manto stradale; che i danni subiti del motociclo
(rottura della forcella) dimostravano la presenza di un
ostacolo sulla carreggiata; che una fotografia raffigurava la
presenza di varie pietre sulla strada; che la Corte avrebbe
dovuto ritenere esistente il nesso di causalità tra la
presenza delle pietre sull’asfalto, in una strada non
illuminata, e la sua caduta.
Il motivo è infondato.
È consolidato orientamento di questa Corte che la
disciplina di cui all’art. 2051 c.c.. è applicabile agli enti
pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al
pubblico transito, in riferimento a situazioni di pericolo
derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della

5

denunciano «violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,

cosa; detta norma non dispensa il danneggiato dall’onere di
provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia
di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza
normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva,
posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode,

sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del
caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di
custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di
imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (Cass., 13 luglio
2011, n. 15389).
In altri termini, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha
carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è
sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la cosa in
custodia e il danno arrecato. Dunque, mentre sul danneggiato
incombe l’onere di provare l’evento dannoso ed il nesso di
causalità e non anche l’insidia, ovvero la condotta commissiva
od omissiva del custode, il convenuto, invece, per andare
esente da responsabilità, deve provare il caso fortuito.
Correttamente l’impugnata sentenza si è attenuta ai
suddetti principi ed ha ritenuto che dalle risultanze
istruttorie non sono emerse prove certe circa la diretta
riconducibilità del sinistro all’asserita anomalia del tratto
di strada consistente nella presenza di alcune pietre.

6

offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della

Detta sentenza sostiene in particolare: a) che entrambi i
testi hanno riferito di aver notato un movimento inconsueto
del motociclo, ma nulla hanno riferito circa l’asserito urto
contro una delle pietre presenti sul manto stradale; b) che i
testimoni si trovavano ad una distanza di circa venti metri e

escludersi che la caduta del motociclista sia stata causata da
uno sbandamento dovuto alla velocità del motociclo, come
precisato dal testimone Iannello; c) che lo stesso Adragna,
nell’immediatezza dei fatti, riferiva al medico dell’ospedale,
come risulta dal suo referto, di essersi procurato le lesioni
a seguito di una caduta accidentale con il proprio
ciclomotore, senza alcun riferimento alla presenza delle
pietre sul mando stradale; d) che dalla foto contenuta nel
fascicolo non è dato sapere se la stessa raffiguri proprio il
tratto di strada in cui si è verificato l’incidente.
I ricorrenti, come si ricava dal contesto del motivo,
lungi dall’indicare l’erronea interpretazione di norme da
parte della Corte di merito e dal fornire la prospettazione di
una diversa lettura, ritenuta viceversa corretta dai medesimi,
si limitano a dolersi dello sfavorevole esito della lite,
contrario alle proprie aspettative, per essere state le
risultanze di causa valutate in modo difforme rispetto al
proprio convincimento.

7

in una strada priva di illuminazione per cui non poteva

Con il secondo motivo si denuncia «violazione e falsa
applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. in relazione al n.
3) dell’art. 360 c.p.c. e omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della
controversia, in relazione al n. 5) dell’art. 360 c.p.c.

verificato l’incidente è una strada urbana di proprietà del
Comune di Palermo e come tale il Comune è obbligato alla
custodia ed è dunque responsabile ex art. 2051 c.c.
Il motivo è infondato.
Se è vero che sussiste una responsabilità del Comune
verso i terzi per la custodia e la manutenzione delle strade,
è altrettanto vero che vi è un dovere dei terzi di uso
corretto e responsabile dei suddetti manufatti in custodia,
soprattutto per quanto concerne i rischi creati da situazioni
contingenti, quali le condizioni atmosferiche. Questa Corte ha
più volte chiarito che l’ente proprietario di una strada
aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell’art. 2051
c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili
a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle
pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la
concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o
di prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di
pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si deve tener
conto che quanto più il pericolo è suscettibile di essere

8

Sostengono i ricorrenti che la strada in cui si è

previsto e superato attraverso l’adozione di normali cautele
da parte del danneggiato, tanto più il comportamento di lui
viene ad incidere nel dinamismo causale, sino ad interrompere
il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’ente e
l’evento dannoso (cfr. fra le tante e le più recenti, Cass.,

Nel caso in esame, come emerge dall’impugnata sentenza,
non vi è dubbio che la presenza di pietre sul manto stradale
era ben visibile per cui deve ritenersi che il comportamento
del conducente del motociclo abbia interrotto il nesso di
causalità. Non avendo il danneggiato dimostrato tale nesso non
si applica il 2051 c.c.
In conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso
deve essere rigettato mentre in assenza di attività difensiva
di parte intimata non v’è luogo a disporre sulle spese del
giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Roma, 18 febbraio 2015

22 ottobre 2013 n. 23919).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA