Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10129 del 16/04/2021

Cassazione civile sez. I, 16/04/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 16/04/2021), n.10129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9828/2015 proposto da:

Reco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Nomentana n. 91, presso lo

studio dell’avvocato Beatrice Giovanni, rappresentata e difesa

dall’avvocato Iacopino Santo, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Merker S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona del

commissario straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Paolo Emilio n. 34, presso lo studio dell’avvocato

D’Angelo Quirino, rappresentata e difesa dall’avvocato Basilavecchia

Massimo, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Margaritelli S.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 60/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

pubblicata il 19/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2021 dal Cons. Dott. DI MARZIO MAURO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – RECO S.r.l. ricorre per sei mezzi, nei confronti di Merker S.p.A. in amministrazione straordinaria, nonchè di Margaritelli S.p.A., contro la sentenza del 19 gennaio 2015 con cui la Corte d’appello dell’Aquila ha dichiarato inammissibile per tardività il suo appello avverso sentenza del Tribunale di Pescara che, accogliendo la domanda di Merker S.p.A. in amministrazione straordinaria, aveva revocato il pagamento effettuato dalla società, anteriormente all’apertura della procedura, in favore di RECO S.r.l. per l’importo di Euro 87.926,13, condannando quest’ultima al relativo pagamento.

2. – Merker S.p.A. in amministrazione straordinaria resiste con controricorso, mentre Margaritelli S.p.A. non spiega difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

3. – Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c., art. 125 c.p.c., comma 2, art. 166 c.p.c., nonchè 36 e 74 delle disposizioni di attuazione al codice di rito, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto tardivo l’appello, sul presupposto della decorrenza del termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., a seguito della notificazione della sentenza di primo grado presso il domiciliatario Marinari Arduino, quantunque quest’ultimo fosse stato sostituito dall’avvocato Marinari Paola, con conseguente inesistenza della notificazione effettuata.

Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c., art. 125 c.p.c., comma 2, art. 182 c.p.c., commi 1 e 2 e art. 354 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando la sentenza impugnata per aver negato il conferimento della procura all’avvocato Marinari Paola, ed in ogni caso per non avere dato corso alla sanatoria dell’eventuale difetto di ius postulandi del medesimo avvocato.

Il terzo mezzo denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, omesso esame concernente “i verbali di causa tenutasi davanti al Tribunale di Pescara” dai quali risultava la costituzione dell’avvocato Paola Marinari.

Il quarto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, artt. 170 e 285 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che il termine breve per la proposizione dell’appello decorresse in ogni caso dalla notificazione della sentenza di primo grado all’avvocato Motta Stefano, non domiciliatario, in applicazione di un principio affermato da questa Corte, ma non pertinente al caso, giacchè applicabile nel caso in cui “il procuratore destinatario non sia esercente fuori dal circondario e non eligente domicilio R.D. n. 37 del 1934, ex art. 83”.

Il quinto mezzo denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 12 preleggi e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, motivazione obiettivamente incomprensibile perplessa, irriducibile contrasto tra affermazioni inconciliabili, omesso esame di un fatto decisivo per la controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Si osserva che la pronuncia impugnata “per un verso decide in merito alla carenza del potere rappresentativo in sostituzione, per poi proseguire affermando che l’ingresso di altro difensore in un giudizio determini una associazione tra procuratori e giammai un ipotesi (così nel testo: n.d.r.) di sostituzione tra essi. Orbene questa ricorrente ritiene che sia in presenza di affermazioni assolutamente confliggenti la cui evidente illogicità non può non impattare sulla tenuta della motivazione in sè, posto che anche ammesso… che vi fù (così nel testo: n.d.r.) carenza di documentazione comprovante il mandato in sostituzione, non appare seriamente comprensibile di come la Corte abbia successivamente argomentato (o meglio rammendato) in ordine al fatto che “l’indicazione di altro difensore in primo grado comporta che il nuovo difensore si aggiunga al vecchio ma non si sostituisce ad esso””. Si sostiene successivamente che la giurisprudenza di questa Corte sarebbe orientata nel ritenere che la nomina di un nuovo difensore domiciliatario comporti la revoca tacita del precedente difensore. Si aggiunge che dagli atti di causa risulterebbe che l’avvocato Marinari Paola aveva sostituito l’avvocato Marinari Arduino.

Ancora, si dice che la Corte d’appello sarebbe incorsa in una irrimediabile contraddizione affermando da un lato che in sede di memoria di replica in primo grado erano stati indicati oltre agli avvocati Motta e Marinari Arduino, anche la Marinari Paola e dall’altro lato che su detta memoria era riportata ancora l’indicazione dei due avvocati originari. La Corte d’appello avrebbe ulteriormente travisato il significato della redazione dell’atto in Lecco, comparsa di risposta in primo grado, giacchè “se essa Corte si fosse accorta che la sostituzione del procuratore è avvenuta successivamente alla data di redazione della comparsa del 21.12.2006, e vale a dire cioè in cancelleria del Tribunale il 09.01.2007 come ampiamente evidenziato in precedenza, avrebbe di sicuro compreso non solo che vi fù (così nel testo: n.d.r.) la sostituzione del precedente procuratore (Avv. Arduino Marinari) ma che il riferito sub ingresso dell’Avv. Paola Marinari aveva sterilizzato il precedente mandato congiunto alle liti (rilasciato in memoria di costituzione) e la correlata elezione di domicilio contenuto in comparsa di risposta”.

Il sesto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., nonchè dell’art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando la sentenza impugnata per aver omesso di considerare il giudicato derivante da una sentenza della Corte d’appello di Torino del 5 giugno 2012, che aveva respinto una domanda di revocatoria intentata nel quadro di un “contenzioso reco srl/omt s.r.l. in a.s.”.

5. – Il ricorso è inammissibile.

5.1. – In ossequio al principio della ragione più liquida ritiene il Collegio di muovere dall’esame del quarto motivo, che è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

5.1.1. – La giurisprudenza di questa Corte è difatti ferma nel ribadire che la notificazione della sentenza ad uno soltanto dei difensori nominati dalla parte è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, di cui all’art. 325 c.p.c., a nulla rilevando che il destinatario della notifica non sia anche domiciliatario della parte, sicchè all’eventuale elezione di domicilio, realizzata all’atto di costituzione in giudizio da procuratore che svolge attività al di fuori del tribunale cui è assegnato, non consegue un diritto a ricevere le notifiche esclusivamente in quel luogo e dunque nel caso di notifica effettuata presso lo studio del non domiciliatario decorre il termine breve ex art. 325 c.p.c. (Cass. 31 agosto 2017, n. 20625; Cass. 27 maggio 2011, n. 11744; Cass. 31 maggio 2006, n. 12963; Cass. 10 maggio 2000, n. 5961).

Nel caso in esame la sentenza di primo grado è stata notificata tanto all’avvocato Motta, non domiciliatario, quanto all’avvocato Marinari Arduino, domiciliatario.

5.1.2. – Il richiamo fatto dalla ricorrente all’autorità di Cass. 3 giugno 2014, n. 12375, secondo cui il principio sopra trascritto varrebbe “nella misura in cui “il procuratore destinatario non sia esercente fuori dal circondario e non eligente domicilio R.D. n. 37 del 1934, ex art. 82″” non è effettuato a proposito.

La pronuncia ha difatti ad oggetto una arata questione tutt’affatto distinta, concernente l’individuazione dei casi in cui, in mancanza di una domiciliazione della parte presso il giudice adito, essa debba reputarsi domiciliata presso la sua cancelleria, potendo conseguentemente notificarsi presso la cancelleria, a seconda dei casi, dai contrapposti versanti, tanto la sentenza quanto l’atto di impugnazione. Il che non ha nulla a che vedere con l’idoneità della notificazione della sentenza al procuratore non domiciliatario (che questi sia esercente o meno in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale al quale egli è assegnato, secondo la previsione dettata dal R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82, su cui v. da ult. Cass. 9 luglio 2020, n. 14616) a determinare la decorrenza del termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., per la proposizione dell’impugnazione.

La ratio acceleratoria sottesa alla previsione dell’art. 325 c.p.c., si giustifica cioè nell’ottica del rispetto del principio di effettività della difesa: tale diritto viene così tutelato dall’impostazione accolta nel codice di procedura civile il quale, tramite il combinato disposto degli artt. 285 e 170 c.p.c., individua nel procuratore costituito il soggetto abilitato a ricevere le notificazioni e le comunicazioni effettuate a seguito della costituzione in giudizio delle parti, in quanto dotato delle necessarie capacità e competenze professionali, funzionali alla decisione circa l’opportunità di procedere all’impugnazione (v. da ult. Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20866). Per il che la domiciliazione non rileva evidentemente nè punto nè poco.

Ed invero – è stato già evidenziato in un precedente di questa Corte – l’art. 285 c.p.c., prevede che “la notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell’art. 170 c.p.c., commi 1 e 3”. A sua volta l’art. 170 c.p.c., comma 1, dispone che “dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge non disponga diversamente”. E’ allora evidente dalle disposizioni testè richiamate l’irrilevanza della domiciliazione, essendo richiesto unicamente che la notificazione avvenga presso il procuratore costituito, senza necessità che la parte elegga domicilio presso di lui, in quanto la norma lo individua sulla base della relazione che si determina con la parte rappresentata. La domiciliazione ha rilievo infatti solo se la notificazione debba essere fatta nei confronti della parte e non già allorchè debba essere indirizzata, come nel caso in esame, al suo procuratore. La nomina – contemporanea o successiva di un secondo difensore presso il quale ha eletto domicilio – determina che entrambi i difensori, quali procuratori costituiti, devono considerarsi legittimati a ricevere la notificazione la quale, una volta perfezionata, è idonea quindi a far decorrere il termine breve per l’impugnazione. Pertanto, nell’ipotesi in esame, la notifica della sentenza, correttamente (R.D. n. 37 del 1934, art. 82) avvenuta presso uno dei due procuratori deve ritenersi, indipendentemente dalla domiciliazione operata presso l’altro procuratore, idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione (in questi termini, alla lettera, Cass. 27 maggio 2011, n. 11744).

5.1.3. – Non è chiaro se, nel corpo del quinto motivo, nella parte in precedenza virgolettata, la società ricorrente abbia inteso sostenere che la asserita nomina dell’avvocato Marinari Paola avrebbe comportato la revoca della procura rilasciata all’avvocato Motta, con conseguente invalidità della notifica della sentenza di primo grado effettuata presso di lui: parrebbe di no.

Tuttavia, se questa fosse la tesi, essa sarebbe destituita di fondamento, come spetta a questa Corte verificare, quale giudice del fatto processuale, a fronte della deduzione di un asserito error in procedendo.

Posto che la nomina nel corso del giudizio di un secondo procuratore non autorizza, di per sè sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo procuratore dovendosi invece presumere che sia stato aggiunto al primo un secondo procuratore, e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall’art. 1716 c.c., comma 2 (Cass. 31 marzo 2017, n. 8525; Cass. 27 luglio 2007, n. 16709; Cass. 4 maggio 2005, n. 9260; Cass. 13 febbraio 2002, n. 2071), è da escludere che possa desumersi dagli atti una volontà di revoca della procura conferita all’avvocato Motta. Al di là del fatto che una procura alle liti rilasciata all’avvocato Marinari Paola non era agli atti, sta di fatto che il testo dei verbali di causa invocati dalla ricorrente depongono, contrariamente a quanto essa sostiene, nel senso che quest’ultima non fosse affatto dotata di procura, essendo comparsa in udienza, nel corso del giudizio di primo grado, soltanto “in sostituzione dell’Avv. Arduino Marinari” (udienza del 6 giugno 2007, 25 ottobre 2007 e 29 gennaio 2009): la comparizione in sostituzione, cioè, testimonia inequivocamente che l’avvocato Marinari Paola non fosse investita dalla procura, nel qual caso sarebbe comparsa per sè e non in sostituzione, ma sia invece comparsa in applicazione, quoad tempus, della norma, il R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 9, comma 3, dettata in tema di sostituzione del difensore.

Ma in ogni caso, anche a voler accedere alla lettura patrocinata dalla ricorrente, non v’è dubbio che, ove pure la formula “in sostituzione dell’Avv. Arduino Marinari” dovesse essere intesa nel senso della nomina dell’avvocato Marinari Paola in sostituzione dell’avvocato Marinari Arduino, con conseguente revoca dell’incarico a quest’ultimo, la revoca non avrebbe certo riguardato l’avvocato Motta.

Sicchè resta fermo che la sentenza di primo grado è stata notificata a quest’ultimo con conseguente decorrenza del termine breve e con conseguente tardività dell’appello proposto.

5.2. – Il primo, secondo, terzo e quinto motivo sono inammissibili per carenza d’interesse, in quanto la constatata effettuazione della notificazione all’avvocato Motta è sufficiente a sostenere la pronuncia di inammissibilità adottata dalla Corte territoriale. Il sesto motivo è assorbito.

6. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021

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