Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10128 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/05/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 28/05/2020), n.10128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 2840/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

N.R., rappresentato e difeso dall’avv. Lera Davide e dall’avv.

Onofri Luigi, con domicilio eletto in Roma, Via Verona n. 9, presso

lo studio dell’avv. Onofri Luigi;

– controricorrente –

e nei confronti di

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e

Dife dagli avvocati De Ruvo Gaetano, Bottura Dario, Anziano Daniela,

Ferrazzoli Francesca, elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29;

– intimato –

la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n.

1462/30/2017 pronunciata il 24.2.2017 e depositata il 9.6.2017

Udita la relazione svolta in Camera di Consiglio del 9.10.2019 dal

consigliere Dott. Saieva Giuseppe.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto in accoglimento del ricorso proposto da N.R. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e dell’I.N.P.S. di Grosseto dichiarava la non imponibilità aì fini IRPEF del trattamento pensionistico privilegiato n. 4153836 di cui egli era titolare e conseguentemente illegittimità delle trattenute fiscali operate.

2. Instaurato il contraddittorio, la Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto accoglieva il ricorso rilevando che la malattia, in riferimento alla quale era stato concesso il trattamento pensionistico, era stata riscontrata in un periodo all’interno dell’arco temporale in cui era stato prestato il servizio militare di leva obbligatoria, e conseguentemente andava applicata nei suoi confronti l’invocata esenzione ai sensi del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 34.

3. Avverso detta sentenza l’I.N.P.S. proponeva appello, contestando l’applicabilità dell’esenzione fiscale al trattamento pensionistico del N. il quale aveva svolto servizio militare in regime di ferma volontaria e non di leva obbligatoria.

4. Anche la Commissione Tributaria Regionale della Toscana con sentenza n. 1462/30/2017 pronunciata il 24.2.2017 e depositata il 9.6.2017 rigettava l’appello anzidetto ritenendo che la patologia invalidante del N. era insorta nell’ambito di un arco temporale corrispondente al periodo di leva obbligatorio, ossia nei diciotto mesi dall’inizio della ferma.

5. Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi cui il N. resiste con controricorso. L’I.N.P.S. non si è costituita in giudizio.

6. Il ricorso è stato fissato nella camera di consiglio del 9.10.2019, ai sensi degli artt. 375 c.p.c., u.c., e art. 380-bis1, c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce “nullità della sentenza per difetto di motivazione o mera apparenza della stessa in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4), e art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”, lamentando che i giudici di appello hanno riconosciuto la spettanza del diritto al rimborso Irpef del contribuente senza tuttavia motivare sulla natura della pensione privilegiata attribuita al N., non avendo in particolare chiarito se si trattasse di pensione privilegiata ordinaria o tabellare.

2 – Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce “violazione di legge in relazione al D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 67, D.P.R. n. 601 del 1973, art. 34 e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6 ed in relazione all’artt. 14 preleggi in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)” lamentando che i giudici di appello avrebbero ammesso l’esenzione invocata anche in difetto di prova che la patologia fosse derivante dal servizio di leva, ovvero per avere altrimenti riconosciuto natura risarcitoria alla prestazione.

3. Preliminarmente è opportuno richiamare il quadro normativo di riferimento che la Corte, in passato, ha avuto modo di delineare nei seguenti termini: “Nella sentenza n. 387 dell’11. luglio 1989 – che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34, comma 1, (Disciplina delle agevolazioni tributarie), nella parte in cui non estende l’esenzione dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva, la Corte costituzionale ha distinto: a) la pensione di guerra, che presuppone l’invalidità o la morte, per causa di guerra, dei militari delle forze armate e dei cittadini estranei all’apparato della difesa, è “commisurata solo all’entità del danno subito” e, quindi, ha carattere squisitamente risarcitorio e non reddituale, con la conseguenza che è esclusa dalla base dei reddito imponibile; b) la pensione privilegiata ordinaria che “presuppone infermità o lesioni, ascrivibili a causa di servizio, sofferte da dipendenti, civili o militari, dello Stato”, ed è “commisurata alla base pensionabile, costituita dall’ultimo trattamento economico” e, quindi, non presenta… carattere risarcitorio, bensì reddituale”, donde “la negata irragionevolezza di un trattamento fiscale che esenta la pensione di guerra, quale erogazione di indennità a titolo di risarcimento di danni, dall’imposizione sul reddito delle persone fisiche, mentre ricomprende in tale imposizione, quale reddito (differito) di lavoro dipendente, le pensioni privilegiate ordinarie (civili e militari)”; c) la “pensione privilegiata ordinaria tabellare erogata in caso di menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva”, costituita – osserva la Corte delle leggi – da “un trattamento del tutto peculiare”, sia perchè “si innesta su un rapporto di servizio obbligatorio (art. 52 Cost., comma 2)”, sia perchè “la sua entità non è correlata al pregresso trattamento retributivo, ma alla gravità della menomazione della capacità di lavoro subita in occasionalità necessaria con la prestazione del servizio di leva”. Da qui la natura non reddituale della pensione privilegiata ordinaria “militare tabellare” (prevista dal D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 67, u.c.); “natura che la diversifica dalle pensioni privilegiate ordinarie “comuni”, le quali presentano invece carattere reddituale (di retribuzione differita), mentre la rende assimilabile alle pensioni di guerra in ragione della comune funzione risarcitoria”. Quindi, la Corte Costituzionale ha limitato l’estensione dell’esenzione soltanto alle pensioni privilegiate ordinarie “tabellari” erogate in caso di menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva in ragione della obbligatorietà del rapporto di servizio cui le menomazioni sono connesse e del carattere non reddituale della erogazione, correlata non già al trattamento retributivo, ma alla gravità della menomazione subita. Tale natura non reddituale, distingue la pensione privilegiata ordinaria “militare tabellare” assimilata alle pensioni di guerra, in ragione, appunto, della comune funzione risarcitoria, dalla pensione privilegiata ordinaria “comune”, avente viceversa mero carattere reddituale (Cass. 22/04/2016, n. 8129).

4. Ciò precisato sul piano generale, le censure dell’Ufficio, suscettibili di esame congiunto per la loro stretta connessione, appaiono meritevoli di accoglimento.

4.1. Invero, nel caso in esame non risulta affatto pacifico tra le parti, nè chiarito nella sentenza impugnata, se la pensione in oggetto sia stata determinata “tabellarmente” o meno. Al riguardo la C.T.R. si è limitata ad equiparare tout court i diversi i trattamenti indicati dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34, prescindendo da qualsiasi considerazione in ordine alla natura eccezionale dei casi di esenzione ed alla natura di trattamento retributivo delle privilegiate comuni, rispetto a quello risarcitorio delle privilegiate tabellari.

4.3. Invero le pensioni privilegiate ordinarie sono soggette ad imposizione fiscale diretta, in quanto esse non sono comprese tra i redditi indicati dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34, e non possono essere assimilate attesa la natura eccezionale dei casi di esenzione – alle pensioni di guerra o alle pensioni per invalidità contratta nel servizio militare di leva secondo la sentenza citata della Corte costituzionale (n. 387 del 1989).

5. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame, oltre che per la liquidazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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