Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10128 del 21/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/04/2017, (ud. 03/02/2017, dep.21/04/2017),  n. 10128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11682/2014 proposto da:

G.A. e D.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA ANASTASIO II 80, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO BARBATO,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO

BRESCIANI;

– ricorrenti –

e contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di COMO, depositata il 03/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

RAGIONE DELLA DECISIONE

D.G. e G.A. hanno chiesto l’ammissione al passivo del fallimento (OMISSIS) della somma di oltre 800.000 Euro dichiarandosi cessionari del credito nei confronti della società fallita accertato in favore della cedente della s.r.l. Lario Servizi. Precisavano che la cessione era stata notificata ed accettata anteriormente al fallimento.

Il credito non è stato ammesso in quanto la cessione dedotta è stata ritenuta priva di data certa anteriore al fallimento. Proposta opposizione al passivo, anche il Tribunale di Como ha confermato l’originaria valutazione del giudice delegato ed ha precisato: la scrittura contrattuale invocata a sostegno) del credito (che risulterebbe sottoscritta il 15/1/2011 – il fallimento è stato dichiarato il 26/10/2011) è priva di data certa; le scritture allegate come prova documentale idonea a provare i “fatti equipollenti” sono probanti; soltanto) la polizza fideiussoria ed il contratto di appalto risultano anteriori al fallimento ma da tale certezza non può trarsi per relationem l’anteriorità al fallimento della data della cessione.

Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione i cessionari deducendo) nei primi due motivi la violazione della L. Fall., artt. 115 e 56, sul rilievo per un verso che l’inopponibilità della cessione rispetto ai terzi riguarda il fallimento del cedente mentre la comunicazione al ceduto va solo effettuata con modalità idonee e prima del pagamento al cedente e per l’altro che la cessione del credito può avvenire anche dopo il fallimento.

Le due censure sono radicalmente inammissibili perchè del tutto nuove e diverse dal thema disputandum del giudizio di merito.

Il terzo motivo riguarda la violazione dell’art. 2704 c.c. ed in particolare il principio contenuto nella norma secondo il quale la certezza della data può trarsi da un altro fatto che stabilisca in modo ugualmente certo l’anteriorità della formazione del documento. Nella specie la prova è stata ampiamente fornita in particolare con il fax datato 26/4/2011 di trasmissione della copia della cessione.

La censura è del pari inammissibile dal momento che la prova dell’equipollenza è frutto di un accertamento di fatto insindacabile che il giudice del merito ha svolto in modo analitico, non essendo tenuto a dare conto dell’esame e della valutazione di tutti gli elementi di prova dedotti dalle parti.

La memoria difensiva depositata dal ricorrente non offre elementi per superare i predetti rilievi, atteso che attraverso la censura rubricata come violazione di legge viene in realtà contestato l’apprezzamento di merito compiuto dal Tribunale circa l’idoneità dei fatti allegati al fine di stabilire “in modo ugualmente certo” l’anteriorità della formazione di un documento ex art. 2704 c.c., comma 1.

Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. In mancanza della parte resistente non vi è statuizione in ordine alle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.

Dà atto altresì della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

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