Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10128 del 18/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 10128 Anno 2015
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

SENTENZA

sul ricorso 23038-2011 proposto da:
ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA 00347000721, in persona
dell’amministrazione e legale rappresentante p.t.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FONTANELLA
BORGHESE 72, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO
VOLTAGGIO, rappresentata e difesa dall’avvocato
2015
446

FRANCESCO TANZARELLA giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

COLUCCI

CARLUCCIO

GIOVANNI

1

CLCGNN27H98F152T,

Data pubblicazione: 18/05/2015

elettivamente

domiciliato

in

ROMA,

CORSO

DEL

RINASCIMENTO N.11, presso lo studio dell’avvocato
GIOVANNI PELLEGRINO, che lo rappresenta e difende
giusta procura speciale notarile del Dott. Notaio
..

LAVINIA VACCA in MESAGNE del 31/10/2011 rep. n.
20961;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 468/2010 della CORTE D’APPELLO
di LECCE, depositata il 06/09/2010 R.G.N. 943/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

18/02/2015

dal

Consigliere

Dott.

RAFFAELLA LANZILLO;
udito l’Avvocato FRANCESCO TANZARELLA;
udito l’Avvocato AMINA L’ABBATE per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il
rigetto del ricorso. ‘

2

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 1989 Giovanni Colucci ha convenuto
davanti al Tribunale di Brindisi il Comune di Mesagne e l’Ente
‘ Autonomo Acquedotto Pugliese (EAAP), oggi s.p.a. Acquedotto

Pugliese,

chiedendone la condanna al risarcimento dei danni

perdite d’acqua dalle tubazioni dell’EAAP, che avevano
pregiudicato la stabilità del fabbricato, provocando nel 1986
un’ordinanza del Comune di sgombero dell’edificio.
I convenuti hanno resistito, contestando la responsabilità, e
l’EAAP ha eccepito, fra l’altro, l’incompetenza del giudice
adito, dovendosi ritenere competente il Tribunale Superiore
delle Acque Pubbliche (TSAP).
Con sentenza 12 giugno 1996 il Tribunale ha dichiarato il
proprio difetto di giurisdizione, relativamente alla domanda
proposta contro l’EAAP, ravvisando la giurisdizione del TSAP e
ha respinto la domanda proposta contro il Comune.
Proposto appello dall’attore, a cui hanno resistito entrambi
gli appellati, con sentenza 25 gennaio 2000 la Corte di appello
di Lecce ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, quanto
alla domanda proposta contro l’EAAP, sul rilievo che il
Tribunale aveva in realtà statuito non sulla giurisdizione, ma
sulla competenza, così dovendosi qualificare la ripartizione di
funzioni fra il Tribunale ordinario ed il TSAP; che pertanto
la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere impugnata con

3

arrecati al fabbricato di sua proprietà, in Mesagne, da gravi

regolamento necessario di competenza. Ha confermato il rigetto
delle domande nei confronti del Comune.
Proposto ricorso per cassazione dal Colucci, a cui ha resistito
la s.p.a. Acquedotto Pugliese (d’ora in avanti AP), succeduta
all’EAAP, con sentenza l ° marzo 2004 n. 4120 la Corte di

dichiarazione di inammissibilità dell’appello, sul rilievo che
i mezzi di impugnazione vanno individuati con riferimento alla
qualificazione assegnata dal giudice alla propria decisione,
pur se non corretta, ed ha rinviato la causa alla Corte dì
appello di Lecce, in diversa composizione, davanti alla quale
il Colucci ha riproposto le sue domande contro l’AP.
Con sentenza non definitiva n. 411/2008 la Corte di rinvio ha
attribuito all’AP la responsabilità esclusiva per i danni
subiti dall’immobile e ha disposto la prosecuzione del giudizio
per la relativa quantificazione.
Ammessa ed esperita CTU, con sentenza definitiva 6 aprile – 6
settembre 2010 n. 468 ha condannato l’Acquedotto Pugliese a
pagare al Colucci in risarcimento dei danni la somma di C
161.694,64, oltre rivalutazione e interessi, e ha posto a
carico della società le spese dell’intero giudizio.
La s.p.a. Acquedotto Pugliese ha impugnato entrambe le
sentenze, proponendo cinque motivi di ricorso per cassazione.
L’intimato si è difeso con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
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cassazione ha annullato la sentenza di primo grado quanto alla

1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia nullità
dell’intero giudizio di rinvio ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod.
proc. civ., per l’omessa notificazione al Comune di Mesagne
dell’atto di riassunzione del processo, dopo il rinvio dalla
Corte di cassazione.

davanti alla Corte di cassazione debbono partecipare al
giudizio di rinvio, venendosi ad instaurare fra di esse
litisconsorzio necessario processuale. Richiama Cass. n.
1538/2000 ed altre, e soggiunge che nella specie fra l’altro la
Corte di rinvio avrebbe dovuto pronunciare anche sulle spese
del giudizio di cassazione.
1.1.- Il motivo non è fondato.
Il principio richiamato dal ricorrente circa il litisconsorzio
necessario in sede di rinvio si riferisce alle parti del
ricorso per cassazione che siano state anche parti della
medesima causa; non ai casi in cui vi sia stato il mero cumulo
soggettivo di domande diverse e fra loro autonome.
Il cumulo soggettivo di domande è espressione di una mera

Assume la ricorrente che tutte le parti del giudizio svoltosi

connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea
dipende dalla sola volontà delle parti; con la conseguenza che
non solo la separazione delle cause è sempre possibile, ma che
non si viene a creare litisconsorzio necessario, bensì
meramente facoltativo, fra le parti delle diverse domande, e?’

e

Witt)44

e_

ES.8-8427.-

– pur

.se simultaneamente decise – possono essere

t

assoggettate a un diverso regime di impugnazione,

in
5

Tt

considerazione della loro autonomia

(cfr. Cass. civ. Sez. 2,

6 giugno 2006 n. 13228; Cass. civ. Sez. Lav. 10 agosto 2012 n.
14386; Cass. civ. Sez- 6-3, 12 marzo 2014 n. 5705).
‘ Nella specie l’autonomia fra la domanda proposta dal Colucci

contro il Comune di Mesogne e quella proposta contro l’EAAP è

Corte di appello di Lecce la quale, nel dichiarare
inammissibile l’appello contro il capo della sentenza di primo
grado relativo a questa seconda domanda, ricorrendo gli estremi
del regolamento di competenza, ha escluso che il contestuale
rigetto ad opera della sentenza medesima della domanda proposta
contro il Comune costituisse pronuncia sul merito, preclusiva
degli estremi per il regolamento necessario di competenza,
trattandosi di domanda diversa da quella proposta contro
l’EAAP.
Va soggiunto che

la pronuncia di rigetto della domanda

proposta dal Colucci contro il Comune era passata in giudicato,
alla data della riassunzione del processo davanti al giudice di
rinvio, perché la sentenza di appello non è stata per questa
parte impugnata da alcuno con il ricorso per

cassazione.

Non vi era alcuna ragione o necessità, quindi, che il Comune di
Mesogne venisse convenuto nel giudizio di rinvio, restando
irrilevante il venir meno degli estremi per la pronuncia sulle
spese del giudizio di cassazione, relativamente alla parte non
evocata in giudizio e non intervenuta.

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stata accertata e dichiarata con la sentenza del 2000 dalla

2.- Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 112
cod. proc. civ. e nullità di entrambe le sentenze impugnate ai
sensi dell’art. 360 n. 4 cod.. proc. civ. il ricorrente lamenta
che la Corte di appello abbia omesso di prendere in esame e di
decidere la sua eccezione di incompetenza dell’autorità

Tribunale delle acque, sebbene tale eccezione egli abbia
proposto e rinnovato in tutti i gradi del giudizio, ivi incluso
il giudizio di rinvio.
Con il terzo motivo denuncia violazione delle norme sulla
competenza ed in particolare violazione dell’art. 140

lett.

e)

del testo Unico n. 1775 del 1933, nel capo in cui la Corte di
rinvio ha implicitamente ritenuto la propria competenza,
omettendo di rilevare che la causa rientra fra le questioni di
competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche
(TRAP).
Richiama a tal proposito le decisioni di questa Corte, anche a
Sezioni Unite, secondo cui sono devolute alla competenza dei
Tribunali delle Acque le cause di risarcimento dei danni,
qualora i danni fatti valere siano direttamente dipendenti
dall’esecuzione, manutenzione e funzionamento dell’opera
idraulica, mentre spettano alla competenza del giudice
ordinario le controversie aventi per oggetto pretese che si
ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende
relative al governo delle acque.

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giudiziaria ordinaria, competente dovendosi ritenere il

3.- I due motivi, che vanno congiuntamente esaminati perché
connessi, debbono essere rigettati.
La Corte di appello ha effettivamente omesso di prendere in
esame l’eccezione di incompetenza, affermando erroneamente,
nella sentenza non definitiva, che la Corte di cassazione
(Sentenza,

pag. 10).
In realtà la Corte di cassazione non si è affatto pronunciata
sul punto, ma si è limitata a cassare la sentenza di appello
nel capo in cui ha dichiarato inammissibile l’appello dell’EAAP
sulla questione di competenza, senza esaminare la questione
nel merito.
La fondatezza del secondo motivo non giustifica però
l’annullamento delle sentenze impugnate, poiché l’eccezione di
incompetenza non è fondata.
La norma dell’art. 140 lett. e) del testo Unico n. 1775 del
1933 dispone che appartengono in primo grado alla cognizione
dei Tribunale delle acque pubbliche le controversie per
risarcimento dei danni che siano dipendenti “da qualunque opera
eseguita dalla pubblica amministrazione, o da qualunque
provvedimento emesso dall’autorità amministrativa” ai sensi
dell’art. 2 T.U. 25 luglio 1904 n. 523 e successive
modificazioni.
La norma fa riferimento al risarcimento dei danni conseguenti a
specifici atti o provvedimenti della p.a. e – letta ed
applicata nel contesto complessivo dell’art. 140 e delle
8

avrebbe ritenuto competente il giudice ordinario

fattispecie da esso contemplate, la competenza dei Tribunali
specializzati va affermata nei casi in cui vengano in questione
i poteri di governo delle acque, nell’interesse generale della
collettività (ove si discuta della demanialità delle acque
(art. 140 lett. a); dei limiti, dell’alveo e delle sponde dei

utilizzazioni di acque pubbliche (lett. c); delle occupazioni
di fondi per l’esecuzione di opere idrauliche e della
determinazione dei relativi indennizzi (lett. d), e così via.
L’art. 2 del T.U. 25 luglio 1904 n. 523, richiamato dall’art.
140, parimenti riguarda il potere della pubblica
amministrazione di statuire e provvedere sulle opere di
qualunque natura, attinenti al buon regime delle acque
pubbliche, alla difesa e conservazione delle sponde dei corsi
d’acqua, e simili, alle eventuali decisioni sulla modifica,
cessazione o distruzione delle opere in essere.
I danni in relazione ai quali sussiste la competenza dei
Tribunali delle acque sono quelli collegati o conseguenti ai
suddetti atti e comportamenti;
rilevanti

quali

atti

della

quindi ad azioni od omissioni
amministrazione

pubblica

suscettibili di impugnazione, pur se di fatto non impugnati.
I danni conseguiti alla mera inazione od incuria, quindi a
comportamenti di fatto, magari non consapevoli e non oggetto di
scelta, quali quelli provocati dal deterioramento di strutture
idrauliche,

tubazioni,

ecc.,

dovute

alla

all’obsolescenza tecnica, imputabili all’ente

vetustà

o

esclusivamente
9

corsi o bacini (lett. b); dei diritti alle derivazioni e

in virtù della sua posizione di custode di quelle strutture,
non debbono necessariamente essere fatti valere davanti al
Tribunale delle acque, ma ben possono essere esaminati e decisi
• dal giudice ordinario.
Trattasi infatti di danni non collegati a

scelte di governo

si differenziano, quanto ai criteri di imputazione della
responsabilità e di accertamento dei danni, dai casi di
responsabilità per custodia ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. e aPte
non richiedono modalità o criteri di giudizio diversi da quelle
conseguenti alle azioni per danni che potrebbero essere
proposte nei confronti di un qualunque soggetto privato, in
relazione ad opere idrauliche da lui eseguite ed a lui
appartenenti.
Nella specie non si tratta di responsabilità conseguente alla
consapevole decisione di omettere un determinato intervento
manutentivo; ma di mera incuria di fatto

:±9’ ((deterioramento

dei materiali utilizzati per la costruzione (le CTU hanno
ravvisato l’inidoneità delle tubazioni in ghisa, a suo tempo
utilizzate per l’impianto, a reggere al peso soprastante oltre
un certo periodo di tempo, donde l’apertura di fessurazioni,
da cui si sono prodotte le perdite d’acqua).
Né vale osservare che anche l’omissione degli interventi di
manutenzione necessari costituisce comportamento rilevante come
gestione del bene.

10

delle acque e del territorio, ma di fattispecie che in nulla

La proposizione è tautologica e nega il problema anziché
risolverlo.
Un conto è che la situazione che ha provocato il danno abbia
costituito oggetto di valutazione dal parte della p.a. e di una
decisione di non intervenire, poi rivelatasi sbagliata; o

adottare (per esempio, quanto a tempi e modi di

sostituzione

delle tubature, al loro controllo periodico, e così via).
Altro conto è che il danno si sia verificato al di fuori di
ogni previsione, consapevolezza o vcolez2====di precauzione /
~e-r~se- da— pe-t-te 4c2,442-ent-e,

‘Itt5

per incuria e negligenza

analoghi a quelli che potrebbero essere propri di un qualunque
cittadino.

dell’omessa adozione di misure che la legge imponeva di

….\
La suddetta interpretazione dell’art. 140 lett. e) è del resto
c-Ok ga tt,te,
“(alla giurisprudenza di questa Corte la quale ha più
volte chiarito che

“La ripartizione della competenza fra il

giudice ordinario e il tribunale regionale delle acque
pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il
risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla
P.A., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla
competenza dei tribunali regionali delle acque le domande in
relazione alle quali vengano coinvolti apprezzamenti circa la
delibera, la progettazione e l’attuazione di opere idrauliche
o, comunque, le scelte dell’amministrazione per la tutela di
interessi generali correlati al regime delle acque. Spetta
invece al tribunale ordinario la cognizione delle controversie
11

che si ricolleghino solo indirettamente e occasionalmente alle
vicende relative al governo delle acque, come quelle in cui si
deduca la violazione delle comuni regole di prudenza e
diligenza che, dovendo essere osservate per evitare lesioni
all’altrui diritto, non richiedono valutazioni ed apprezzamenti

restano nell’ambito di un’attività doverosa per evitare
pericoli a terzi”

(Cass. civ.

Sez. 3, 11 gennaio 2007 n. 368;

conf. Cass. civ. Sez. l, 21 febbraio 2006 n. 3755;

Cass. civ.

Sez. 3, 16 aprile 2009 n. 9026).
In sintesi, la competenza del Tribunale delle acque

si

giustifica in presenza di comportamenti, commissivi DJomissivi,
che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la
progettazione e l’attuazione di opere idrauliche o comunque
scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali
correlati al regime delle acque pubbliche (Cass. civ. S.U. 20
gennaio 2006 n. 1066): questioni che non vengono in
considerazione nel caso in esame.
4.- Il quarto motivo si rivolge contro la sentenza non
definitiva e denuncia difetto di motivazione in ordine alla
ed) 5

sussistenza del nesso causale fra \1./tubazioni dell’Acquedotto
Pugliese e il danno che si è verificato, addebitando alla
sentenza impugnata di essersi attenuta alle valutazioni del
CTU, senza farsi carico delle osservazioni tecnico-giuridiche
del suo consulente di parte, che ha invece ritenuto idonei i
materiali utilizzati ed ha attribuito le rotture delle
12

tecnici, tipici delle funzioni pubbliche esercitate, ma che

tubazioni ad eventi eccezionali e a fattori diversi da quelli
indicati dal CTU.
4.1.- Il motivo è inammissibile poiché censura essenzialmente
il risultato a cui è pervenuta la Corte di appello, nella
valutazione del materiale probatorio, ed imputa alla sentenza

espressa dal CTU, anziché quella del consulente di parte
dell’AQ.P., senza indicare specifici vizi di insufficienza,
illogicità o contraddittorietà della motivazione, i quali
soltanto consentono di mettere in questione l’accertamento in
fatto della Corte di merito, qual è quella che attiene
all’individuazione del nesso causale fra il fatto e il danno.
La Corte di appello ha richiamato a supporto della sua
decisione non solo le indagini e gli accertamenti compiuti dal
CTU da essa nominato, ma anche i conformi pareri espressi da
due esperti nominati dal Comune di Mesagne.
La decisione è ben motivata e non presta il fianco a censure di
sorta.
5.- Il quinto motivo addebita vizi di motivazione alla sentenza
definitiva, in tema di quantificazione dei danni.
Anche qui il ricorrente lamenta l’omessa risposta alle
osservazioni ed alle censure da lui rivolte al parere del CTU,
assumendo che non si sarebbe attenuto al quesito che gli è
stato sottoposto e che ha ritenuto necessaria la demolizione e
la ricostruzione dello stabile, proponendo l’esecuzione di
opere molto costose – quali il rafforzamento dello stabile sì
13

non definitiva di avere ritenuto preferibile l’opinione

da renderlo idoneo alla sopraelevazione, ed il consolidamento
del terreno di fondazione – che andrebbero oltre le esigenze
di ripristino dello stabile nelle condizioni in cui si trovava
prima del sinistro.
5.1.- Anche questo motivo è inammissibile, poiché mette in

di carattere tecnico – circa il modo migliore per eliminare i
danni prodotti dalle infiltrazioni d’acqua, senza poter
indicare quali siano i vizi di illogicità, insufficienza o
contraddittorietà della motivazione che dovrebbero giustificare
l’impugnazione

ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.

La Corte di appello ha congruamente risposto ai rilievi del
ricorrente.
Ha affermato che sia il CTU nominato in primo grado, sia quello
nominato nel giudizio di rinvio hanno accertato che lo stabile
presenta gravi lesioni, fessurazioni e cedimenti, dovuti alle
contrazioni e dilatazioni del terreno provocate dalle
variazioni del grado di umidità; che il ripristino della
stabilità dell’edificio richiede interventi idonei a renderne
stabili le fondazioni e possibile la sopraelevazione.
E’ chiaro che, nel procedere alla ricostruzione, debbono essere
eseguite le opere necessarie a rendere stabile e sicuro il
nuovo edificio, tenuto conto delle condizioni del sottosuolo.
Ove ciò comporti un vantaggio per il danneggiato, rispetto alla
situazione

preesistente

al

sinistro,

l’obbligato

al

risarcimento è tenuto a chiedere espressamente un compenso per
14

questione esclusivamente gli accertamenti in fatto – per di più

l’arricchimento eventualmente conseguito dal danneggiato in
aggiunta alla mera riparazione del danno: domanda che nella
specie non risulta essere stata proposta.
Parimenti, la ricorrente non ha dedotto di avere dimostrato,
nelle competenti sedi di merito, che all’epoca del sinistro lo

Quanto alle osservazioni del consulente di parte, la Corte di
appello le ha dichiarate inattendibili e generiche (sentenza,
pag. 19), con valutazione non suscettibile di riesame in questa
sede, perché attinente all’esercizio del potere di valutazione
delle prove, che spetta esclusivamente al giudice del merito.
7.- Il ricorso è respinto.
8.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la società
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,
liquidate complessivamente in C 12.400,00, di cui C 200,00 per
esborsi ed C 12.200,00 per onorari; oltre al rimborso delle
spese generali ed agli accessori di legge.
Roma, 18 febbraio 2015

stabile non fosse suscettibile di sopraelevazione.

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