Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10127 del 18/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10127 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 17909-2014 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585, societa’ con socio unico, in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI
134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
CENCIARELLI STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO,
che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 18/05/2016

avverso la sentenza n. 5750/2013 della CORTE D’APPELLO di
ROMA dell’11/06/2013, depositata il 10/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES.

FATTO E DIRITTO

aprile 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente
relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
“La Corte di appello di Roma, con sentenza del 10 luglio 2013, in
sede di rinvio da Cass. n. 9020/2012, in riforma dell’impugnata
sentenza, dichiarava la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato tra Poste Italiane s.p.a. e Cenciarelli Stefano con
decorrenza dal 1 0.12.1998 con condanna della società al ripristino del
rapporto ed al pagamento in favore del lavoratore di una indennità, ex
art. 32, co.5°, L. n. 183/2010, determinata in 3,5 mensilità dell’ultima
retribuzione globale di fatto , oltre interessi e rivalutazione monetaria
dalla scadenza del rapporto.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso Poste Italiane s.p.a.
affidato ad un unico motivo.
Il Cenciarelli resiste con controricorso.
Con l’unico mezzo viene denunciata violazione e falsa applicazione
dell’art. 32 comma 5 0 della L. n. 183/2010 e dell’art. 429 c.p.c. in
quanto il giudice del rinvio nella determinazione dell’ammontare della
indennità ex art. 32 cit. non aveva valutato adeguatamente i criteri di
cui all’art. 8 L. n. 604/1966 richiamato dal citato art. 32 , comma 5°. Si
assume, altresì, che gli accessori non erano dovuti atteso il carattere
onnicomprensivo di detta indennità.
Il motivo è inammissibile nella prima parte e fondato nella seconda.

Ric. 2014 n. 17909 sez. ML – ud. 19-04-2016
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La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 19

Ed infatti, in applicazione dei principi generali in materia di sindacato
di legittimità, con particolare riferimento all’art. 360 cod. proc. civ.,
deve affermarsi, coerentemente con quanto più volte statuito da questa
Corte in tema di indennità di cui all’art. 8 della legge n. 604 del 1966
(cfr. Cass. 5 gennaio 2001 n. 107; Cass. 15 maggio 2006 n. 11 107;
comma 5 0 , per tutte, vedi Cass. n. 8747/2014) che la determinazione
tra il minimo e il massimo della misura dell’indennità de qua spetta al
giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per
motivazione assente, illogica o contraddittoria.
Nel caso in esame la Corte territoriale ha tenuto conto, come si
evince dalla motivazione, dei criteri stabiliti nell’art. 8 della legge n. 604
del 1966 (quali le rilevanti dimensioni aziendali, l’elevato numero dei
dipendenti, la durata del rapporto) ed ha concluso nel senso che ha
ritenuto congruo determinare l’indennità onnicomprensiva in 3,5
mensilità. Deve pertanto escludersi che sia incorsa nella denunciata
violazione di legge.
Quanto alla censura relativa alla violazione dell’art. 429 c.p.c. va
osservato che l’indennità in esame deve essere annoverata fra i crediti
di lavoro ex art. 429, comma 3, cod. proc. civ. giacché, come più volte
affermato da questa Corte, tale ampia accezione si riferisce a tutti i
crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli aventi
natura strettamente retributiva (cfr., ad esempio, per i crediti liquidati
ex art. 18 legge n. 300 del 1970, Cass. 23 gennaio 2003 n. 1000; Cass. 6
settembre 2006 n. 19159; per l’indennità ex art. 8 della legge n. 604 del
1966, Cass. 21 febbraio 1985 n. 1579; per le somme liquidate a titolo di
risarcimento del danno ex art. 2087 cod. civ., Cass. 8 aprile 2002 n.
5024). D’altra parte l’indennità in esame rappresenta comunque il
ristoro (sia pure forfetizzato e onnicomprensivo) dei danni conseguenti
Ric. 2014 n. 17909 sez. MI – ud. 19-04-2016
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Cass. 14 giugno 2006 n. 13732; da ultimo, con riferimento all’art. 32

alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro, relativamente al
periodo che va dalla scadenza del termine alla data della sentenza di
conversione del rapporto. Va peraltro precisato che dalla natura di
liquidazione forfettaria e onnicomprensiva del danno relativo al detto
periodo consegue che gli accessori ex art. 429, terzo comma, cod. proc.

appunto, delimita temporalmente la liquidazione stessa. Orbene,
l’impugnata decisione, avendo condannato Poste Italiane s.p.a. al
pagamento di una indennità onnicomprensiva, determinata nella
misura di 3,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre
interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza del rapporto non ha
correttamente applicato il suddetto principio ( Cass. n. 7555 del 1°
aprile 2014; Cass. n. 7458 del 31 marzo 2014; Cass. n. 5287 del 6
marzo 2014).
Alla luce di quanto esposto si propone l’accoglimento in parte qua
dell’unico motivo di ricorso, con ordinanza ex art. 375 n. 5 c.p.c., con
conseguente cassazione della impugnata sentenza in relazione al
motivo accolto e decisione nel merito – non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384, co. 2°, cod. proc. civ.determinando la decorrenza degli interessi e della rivalutazione
monetaria sull’indennità in questione dalla data della sentenza che ha
convertito il rapporto.”.
Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta
relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in
Camera di consiglio.
Il Collegio condivide pienamente il contenuto della riportata
relazione e, pertanto, accoglie “in parte qua” il ricorso, cassa
l’impugnata sentenza in relazione alla parte del motivo accolta e decide
nel merito- ex art. 384, co. 2°, c.p.c., non essendo necessari ulteriori
kic. 2014 n. 17909 sez. ML – ud. 19-04-2016
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civ. sono dovuti soltanto a decorrere dalla data della sentenza che,

accertamenti di fatto — determinando la decorrenza della rivalutazione
monetaria e degli interessi legali sull’indennità ex art. 32, co. 5 0 , della
legge n. 183 del 2010 , come stabilita dalla Corte di appello, dalla
sentenza che ha convertito il rapporto.
Il parziale accoglimento del ricorso induce il Collegio a compensare

Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto
dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di
stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti
iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame,
avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è
perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario
(Sezioni Unite, sent n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il
presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il
ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai
sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
nel testo introdotto dall’art.1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n.
228, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del
rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante,
del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

P.Q.M.
La Corte, accoglie “in parte qua” il ricorso, cassa l’impugnata
sentenza in relazione alla parte motivo accolta e, decidendo nel merito,
determina la decorrenza degli accessori sull’indennità ex art. 32, co.5°, L.
n. 183/2010, come determinata dalla Corte di appello, dalla data della
sentenza che ha convertito il rapporto; compensa le spese del presente

Ric. 2014 n. 17909 Sez. MI – ud. 19-04-2016
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tra le parti le spese del presente giudizio.

giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto
della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso incidentale a norma del comma 1 bis dello

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2016.

stesso art. 13.

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