Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10127 del 18/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 10127 Anno 2015
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

SENTENZA

sul ricorso 21987-2011 proposto da:
COSTANTINO PASQUALE CSTPQL55E22G942J, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BRITANNIA 54, presso lo
studio dell’avvocato SIMONA ALOISIO, rappresentato e
difeso da se medesimo;
– ricorrente contro

“2015

445

COMUNE CATANZARO 00129520797;
intimato –

Nonché da:
COMUNE CATANZARO 00129520797, in persona del legale

1

Data pubblicazione: 18/05/2015

rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA A. SECCHI 9, presso lo studio dell’avvocato
VALERIO

ZIMATORE,

rappresentato

e

difeso

,
dall’avvocato ANNA MARIA PALADINO giusta procura a
margine del controricorso e ricorso incidentale;

contro

COSTANTINO PASQUALE CSTPQL55E22G942J, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BRITANNIA 54, presso lo
studio dell’avvocato SIMONA ALOISIO, rappresentato e
difeso da se medesimo;
– controricorrenti all’incidentale –

avverso la sentenza n. 407/2011 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 13/04/2011 R.G.N.
1268/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/02/2015 dal Consigliere Dott.
RAFFAELLA LANZILLO;
udito l’Avvocato VALERIO ZIMATORE;
.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il

– ricorrente incidentale –

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 25 giugno 2002 l’avv.
Pasquale Costantino, quale procuratore generale di Maria
Aceto, ha convenuto in giudizio il Comune di Catanzaro,
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivati al

Comune ha lasciato incompiute le tubazioni fognarie
sovrastanti, riversando rifiuti e liquami nel fossato di
scarico delle acque pluviali che attraversa il fondo medesimo,
con grave danno anche alle colture.
Il Comune ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto.
Esperita l’istruttoria anche tramite CTU, il Tribunale di
Catanzaro ha condannato il Comune ad eseguire le opere
fognarie lasciate incompiute, a costruire un depuratore delle
acque di scarico e a risarcire i danni, quantificati in C
147.845,57, oltre interessi e spese processuali.
Proposto appello dal Comune, a cui ha resistito l’appellata,
la Corte di Appello di Catanzaro – disposta nuova CTU – con
sentenza 23 marzo/13 aprile 2011 n. 407 ha ridotto ad C
9.870,44 la somma dovuta in risarcimento dei danni, ritenendo
esistenti e risarcibili solo i danni arrecati alle colture
dagli episodi di esondazione, ed ha confermato nel resto la
sentenza impugnata. Ha compensato la metà delle spese dei due
gradi di giudizio, ponendo a carico del Comune la rimanente
metà.

3

fondo agricolo di proprietà della Aceto dal fatto che il

L’avv. Costantino, nella qualità suindicata, propone tre
motivi di ricorso per cassazione.
Resiste il Comune con controricorso, proponendo a sua volta un
motivo di ricorso incidentale.
Motivi della decisione

I tre motivi del ricorso principale possono essere

congiuntamente esaminati perché connessi.
Essi

denunciano

tutti

insufficienze,

illogicità

ed

incongruenze della motivazione della sentenza impugnata, nelle
parti in cui ha condiviso il parere del CTU nominato in grado
di appello che – in dissenso rispetto alle conclusioni del
perito nominato in primo grado – ha nella sostanza minimizzato
l’incidenza dei danni provocati dall’inquinamento del fosso,
per il fatto che l’acqua della sorgente era ancora
utilizzabile per uso irriguo, pur se non potabile, e che il
cedimento delle pareti del fosso e lo sversamento dei liquami
sul fondo va ascritto a difetto di manutenzione ad opera della
proprietaria.
2.- I motivi sono fondati nei limiti che seguono.
La sentenza impugnata ha premesso alla sua decisione i
seguenti, testuali accertamenti:

“In base a quanto

concordemente constatato dal consulente tecnico di primo grado
e da quello di appello , a monte del fondo della parte
appellata vi è una condotta fognaria (che serve un quartiere
urbanizzato) la quale presenta una brusca interruzione e,
invece di confluire in un depuratore, scarica i liquami
4

1.-

fognari direttamente nel fosso Grascio_..il quale prosegue a
valle, attraversando il fondo della parte appellata in più
parti_. A causa del crollo di parte degli argini del fosso_ i
liquami si riversano nel fondo della Aceto, pregiudicandone
la coltivazione …..l’ing. Morelli, responsabile del Servizio

citato canalone vengono immessi direttamente senza alcun
pretrattamento depurativo gli scarichi provenienti dalla
pubblica fognatura del Comune di Catanzaro_. Il dato trova
ulteriore conferma nell’analisi di tre campioni dell’acqua
prelevati da tecnici dell’ASL_”,

i quali hanno altresì

constatato che “nell’aria circostante il punto di prelievo si
è avvertito un forte odore nauseabondo tipico di scarico
fognario”.
La Corte di appello ha così accertato l’illecito del Comune e
la sua gravità, che obiettivamente manifesta un rilevante
deterioramento della salubrità, dell’estetica e della
vivibilità del luogo, prima e indipendentemente dalle perdite
patrimoniali che possono esserne derivate.
E’ indubbio che le censure rivolte dalla ricorrente agli
accertamenti peritali, alle valutazioni della Corte di appello
circa l’imputabilità del cedimento degli argini alla
proprietaria anziché ai rifiuti fognari ed alle valutazioni
del CTU nominato in appello attengono a questioni di fatto, il
cui accertamento è rimesso alla discrezionalità dei giudici
del merito e non è suscettibile di riesame in questa sede di
5

Idrico Integrato del Comune di Catanzaro_ha confermato che nel

legittimità, come ha eccepito la difesa del resistente, non
essendo rilevabili nella sentenza impugnata i denunciati vizi
di motivazione.
Vi sono però alcuni aspetti in relazione ai quali le censure
della ricorrente sono fondate, poiché le ragioni addotte dalla

obiettivamente illogiche e non congruenti con la natura
dell’illecito, sì da rendere la motivazione inidonea a
giustificare la decisione.
Ciò vale, in particolare, con riferimento ai capi in cui la
sentenza impugnata ha ritenuto irrilevante il deterioramento
dell’acqua del fontanile esistente sul fondo, sul rilievo che
– pur se le analisi compiute a seguito dell’inquinamento
rivelano una carica batteriologica superiore ai limiti di
legge per l’uso umano – l’abitazione della Aceto è servita
dall’acquedotto pubblico comunale e non già dalla fontana
esistente, sicché l’attuale non potabilità è irrilevante,
mentre l’acqua non supera i limiti di legge stabiliti per
l’uso agricolo.
Ora, il fatto di poter disporre sul fondo di una fonte d’acqua
potabile

costituisce

una

ricchezza

e

attribuisce

al

coltivatore un vantaggio, la cui perdita costituisce
indubitabilmente un danno meritevole di risarcimento, pur se
il danneggiato disponga in casa dell’allacciamento alla
condotta comunale.

6

Corte di appello a supporto della decisione appaiono

Sarà questione di quantificarne l’importo. Ma non si tratta di
danno intrinsecamente irrilevante e immeritevole di essere
risarcito, come ha ritenuto la sentenza impugnata.
Parimenti, il fatto che la Aceto in precedenza godesse di

Akt.

acqua irrigua pulita per l’orto e gli alberi da frutta 9/oggi
irrigare solo con acqua inquinata da

sia in condizione di

2.800 colibatteri su 100 ml., secondo l’esito delle analisi
eseguite, cioè di acqua classificabile al di sotto di quella
di qualità media (cfr. sentenza pag. 11-12), costituisce
obiettivamente un danno per il proprietario del fondo.
E’ noto che la composizione dell’acqua, come quella del suolo,
vengono assorbiti dalle còlture e che il fatto di dover
innaffiare i propri ortaggi con acqua inquinata al livello
massimo tollerabile per legge, anziché con l’acqua salubre di
cui

in precedenza

si

poteva

disporre,

comporta

un

deterioramento dei prodotti e delle opportunità di
sfruttamento del fondo – che ha o può avere un rilievo anche
economico (impedendo presumibilmente di adibirlo alla
coltivazione di prodotti biologici, dissuadendo dalla stessa
coltivazione, a fronte di qualità dei prodotti che non tutti
potrebbero essere disposti a consumare, conoscendo l’insana
provenienza dell’acqua con cui sono stati irrorati), in
aggiunta al disgusto insito nella deteriorata qualità
dell’ambiente, a cui prima si è accennato.
La

motivazione

della

sentenza

impugnata

risulta

intrinsecamente illogica ed insufficientemente motivata, nella
7

YL…

parte in cui ha escluso che la perdita della potabilità ed il
deterioramento dell’acqua disponibile per l’uso irriguo
abbiano arrecato alla proprietaria del fondo danni anche
economicamente rilevanti.
Va condiviso il rilievo della ricorrente secondo cui la Corte

natura e della qualità delle coltivazioni, nel formulare il
suo giudizio.
Né appare logico e congruente l’addebito alla ricorrente di
non avere dimostrato che – prima degli sversamenti fognari essa materialmente usava l’acqua potabile del fontanile,
trattandosi di conseguenza ovvia e indiscutibile: il
vantaggio offerto da una fonte è quello di “poterla usare”
all’occorrenza, anche indipendentemente dalla prova di averla
materialmente usata in una od altra occasione: circostanza
peraltro presumibile con somma probabilità nei confronti di
chi abbia occasione di lavorare nei campi.
Né era onere della ricorrente dimostrarne la potabilità
anteriore. Avrebbe dovuto se mai il responsabile
dell’inquinamento dimostrare il contrario – cioè il fatto che
l’acqua di cui si assume l’inquinamento tale fosse anche in
precedenza – al fine di liberarsi da responsabilità.
Per questa parte la sentenza impugnata deve essere annullata.
3.- Le ulteriori censure sono in parte inammissibili ed in
parte infondate, poiché attengono ad accertamenti in fatto
rimessi alla discrezionale valutazione della Corte di merito
8

di appello avrebbe dovuto quanto meno tenere conto della

(quali il giudizio attinente alla responsabilità per il
cedimento degli argini), o ad eccezioni
consulenza

di nullità della

che in realtà attengono non a vizi formali o

strutturali dell’atto, quanto piuttosto al

dissenso della

ricorrente dal merito degli accertamenti peritali.

validità – quali l’asserito, mancato rispetto del principio
del contraddittorio, per non avere le parti partecipato a
tutte le operazioni peritali – sono irrilevanti, avendo la
ricorrente ammesso che le parti sono state convocate dal CTU
sia per il primo accesso del 27.7.2006; sia per il secondo
incontro, in esito al quale le operazioni sono state concluse,
essendone stata fissata la data alla loro presenza, nel corso
del primo incontro (Ricorso, pag. 21).
Essenziale è che il CTU metta le parti in condizione di
partecipare alle operazioni, mediante la regolare
convocazione; restando irrilevante la circostanza che le parti
di fatto non vi partecipino, pur essendo state regolarmente
convocate.
Gli addebiti di nullità risultano quindi infondati.
4.- Con l’unico motivo del ricorso incidentale il Comune di
Catanzaro lamenta che sia stata confermata dalla Corte di
appello la condanna emessa a suo carico dal Tribunale ad
effettuare le opere necessarie alla bonifica del fondo di
proprietà dell’attrice, canalizzando in tubi il torrente

9

Le sporadiche censure effettivamente attinenti a questioni di

fognario lungo tutto il percorso del fosso, con installazione
a valle di un depuratore.
Il Comune contesta, in particolare, l’obbligo impostogli di
costruire un depuratore sulla proprietà privata, mentre già
dispone di un depuratore funzionante, nel quale potrebbero

4.1.- Il motivo deve essere accolto limitatamente a
quest’ultima parte.
Le censure rivolte all’obbligo di completare la fognatura non
sono fondate, trattandosi di intervento indispensabile al fine
di risanare la zona, e comunque di opera la cui esecuzione
presuppone scelte affidate alla mera discrezionalità tecnica
della pubblica amministrazione, tali da non comportare
indebita intromissione della decisione nell’ambito delle
scelte ad essa riservate dalla legge.
La Corte di appello non ha condannato il Comune a costruire
un’intera

rete

fognaria,

come

lamenta

il

ricorrente

incidentale, bensì solo gli ha imposto di completare le
tubazioni esistenti,

conducendole a scaricare non a cielo

aperto, bensì in una struttura destinata alla depurazione.
Per questa parte la sentenza impugnata deve essere confermata.
Per quanto invece concerne forme e modalità della depurazione,
la

Corte

di

rinvio

dovrà

rispettare

l’autonomia

dell’amministrazione comunale in ordine alla scelta delle
modalità e dei mezzi con cui procedervi: si tratti della
prosecuzione delle tubazioni fino al depuratore esistente o di
10

essere convogliati anche gli scarichi fognari in oggetto.

altro mezzo ritenuto idoneo allo scopo. Fermo restando che il
Comune non potrà liberarsi da responsabilità limitandosi a
spostare da un luogo ad un altro gli scarichi nocivi, senza
neutralizzarne la valenza inquinante.
La Corte dovrà valutare, pertanto, l’idoneità o meno della

mancanza il protrarsi a carico del Comune delle conseguenti
responsabilità risarcitorie, nelle forme di legge.
5.- In parziale accoglimento del ricorso principale e del
ricorso incidentale la sentenza impugnata è cassata, con
rinvio della causa alla Corte di appello di Catanzaro, in
diversa composizione, affinché:
a)

con riguardo al ricorso principale,

proceda alla

quantificazione dei danni subiti dalla Aceto e di quelli che
le

deriveranno

fino

all’eliminazione

della

causa

dell’inquinamento, per effetto dell’inutilizzabilità
dell’acqua del fontanile per l’uso umano, e per effetto della
menomata idoneità dell’acqua medesima per l’uso irriguo:
valutazioni da compiersi tenuto anche conto della natura delle
coltivazioni esistenti sul fondo medesimo;
b)

quanto al ricorso incidentale, perché valuti l’idoneità

allo scopo delle opere con cui il Comune deciderà di
.

provvedere alla depurazione degli scarichi fognari, decidendo
di conseguenza in ordine alla domanda di risarcimento dei
danni;

11

soluzione offerta ad eliminare i danni futuri, accertando in

in entrambi i casi nel rispetto dei principi sopra enunciati e
con congrua e logica motivazione.
6.- La Corte di rinvio deciderà anche sulle spese del presente
giudizio.
P.Q.M.

ricorso incidentale, nei limiti di cui in motivazione. Cassa
la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia
la causa alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa
composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di
cassazione.
Roma, 18 febbraio 2015

La Corte di cassazione accoglie il ricorso principale e il

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