Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10127 del 16/04/2021

Cassazione civile sez. I, 16/04/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 16/04/2021), n.10127

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9238/2015 proposto da:

G.M., V.G., elettivamente domiciliati in Roma, Via

Germanico n. 172, presso lo studio dell’avvocato Ozzola Massimo, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Migliorini Mario,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione, in persona del curatore

Dott. B.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Federico Cesi n. 72, presso lo studio dell’avvocato Bonaccorsi di

Patti Domenico, rappresentato e difeso dall’avvocato Fiscon Roberto,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

R.G.M.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PADOVA, depositato il 02/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2021 dal Cons. Dott. DI MARZIO MAURO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – G.M. e V.G. ricorrono per due mezzi, nei confronti del Fallimento (OMISSIS) Srl in liquidazione, nonchè di R.G.M., contro il Decreto 2 marzo 2015, con cui il Tribunale di Padova ha respinto il loro ricorso in opposizione allo stato passivo, nonchè quello del R., stato passivo che aveva ammesso il G. ed il V. rispettivamente per Euro 100.000,00 in privilegio e per Euro 4.000,00 e Euro 22.880,00 in chirografo, nonchè per Euro 156.000,00 in privilegio e per 34.320,00 in chirografo, a fronte delle loro richieste di maggiori somme in prededuzione per attività professionale, l’uno di consulenza legale, l’altro di consulenza economico-finanziaria, nel quadro della procedura di concordato preventivo alla quale era stata inizialmente ammessa la società poi fallita.

2. – Il Fallimento resiste con controricorso, mentre il R. non svolge difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

3. – Il primo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., art. 111, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando il decreto impugnato per aver negato la prededuzione dei crediti di essi professionisti che avevano redatto la domanda di concordato preventivo della società poi fallita ed avevano quindi assistito la medesima nella relativa procedura concordataria svolgendo attività di consulenza, rispettivamente, legale ed economico-finanziaria: secondo i ricorrenti, in breve, il Tribunale si sarebbe discostato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui i crediti dei professionisti derivanti da attività di consulenza e assistenza prestata al debitore ammesso al concordato sono de plano prededucibili nel fallimento consecutivo.

Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2233 c.c., comma 1 e art. 1322 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La censura concerne la sola liquidazione del compenso al V., compenso che era stato liberamente pattuito tra le parti, e che era stato rapportato ad un’opera di particolare complessità, essendo privo di fondamento l’argomento svolto dal Tribunale, secondo il quale la liquidazione sarebbe stata effettuata in relazione all’attività effettivamente prestata.

4. – E’ intervenuta rinuncia dei ricorrenti, sicchè va dichiarata l’estinzione del processo, pure in mancanza di accettazione.

La rinuncia al ricorso per cassazione da parte di entrambi i ricorrenti, nella specie risultante da atto depositato il 31 dicembre 2020, che il Fallimento non ha accettato (anzi i ricorrenti chiedono, non è chiaro a chi, “di ottenere dal Fallimento la relativa accettazione”), produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere “accettizio” per essere produttivo di effetti processuali: determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, la rinuncia comporta difatti il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, fatta salva, comunque, la statuizione in ordine alle spese del giudizio (Cass. 28 maggio 2020, n. 10140). E cioè, quando alla rinuncia al ricorso per cassazione non abbia fatto seguito l’accettazione dell’altra parte, pur estinguendosi il processo, non opera l’art. 391 c.p.c., comma 4, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante, spettando al giudice il potere discrezionale di negarla in presenza di circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (Cass. 22 maggio 2020, n. 9474).

Nel caso in esame ritiene il collegio che le spese debbano essere interamente compensate, tenuto conto, oltre che del contenuto dei motivi, della condotta del fallimento, che non ha preso posizione sulla dichiarazione di rinuncia.

5. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

dichiara estinto il processo e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021

 

 

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