Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10127 del 09/05/2011

Cassazione civile sez. III, 09/05/2011, (ud. 04/04/2011, dep. 09/05/2011), n.10127

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1121/2009 proposto da:

C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE G. MAZZINI 88, presso lo studio dell’avvocato VITALONE

Wilfredo, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA

38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI BENITO, rappresentato e

difeso dall’avvocato RIZZI Giuseppe giusta procura in calce al

controricorso;

PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli

Uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, rappresentato e difeso

dall’avvocato AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE FIRENZE;

– controricorrenti –

e contro

D.C.R.;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, Sezione Seconda

Civile, emessa il 14/10/2008, depositata il 22/10/2008; R.G.N.

686/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

04/04/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato VITALONE WILFREDO;

udito l’Avvocato PANARITI BENITO (per delega dell’Avvocato RIZZI

GIUSEPPE);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.F. propone ricorso per cassazione della L. n. 177 del 1988, ex art. 5, comma 4, affidato a cinque motivi, avverso il decreto della Corte di appello di Firenze che ha rigettato l’appello proposto contro il decreto di inammissibilità del Tribunale di Firenze della domanda di risarcimento del danno avanzata nei confronti dello Stato italiano per responsabilità di magistrati nell’esercizio della funzione giudiziaria.

Resistono con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e L.G., mentre D.C.R. non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Le costituzioni di L.G. e della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono tardive, ai sensi della L. n. 117 del 1988, art. 5, comma 4. Premesso, infatti, che il ricorso risulta depositato nella Cancelleria della Corte di appello di Firenze il 21/11/08, la costituzione delle controparti sarebbe dovuta avvenire nei dieci giorni successivi, mentre risulta avvenuta, rispettivamente, il 2 ed il 3 dicembre 2008 (martedì e mercoledì), e cioè l’undicesimo e il dodicesimo giorno successivo.

2.- Il ricorso è inammissibile per inosservanza del requisito di cui all’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3.

Il ricorrente pretende infatti di assolvere il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti mediante l’assemblaggio in sequenza cronologica degli atti della causa, riprodotti in copia fotostatica, senza che ad essa faccia seguire una parte espositiva in via sommaria del fatto sostanziale e processuale, nè in via autonoma prima dell’articolazione dei motivi nè nell’ambito della loro illustrazione, con ciò di fatto rinviando, in violazione del principio di autosufficienza, agli atti di causa (Cass. ord. 20385/09, SS.UU. ord. 19255/10).

3.- Attesa la natura della decisione, appare equo disporre la compensazione delle spese quanto all’intimato L., che ha partecipato alla discussione orale, mentre non vi è luogo a provvedere quanto agli altri intimati, non ritualmente costituitisi.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 4 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011

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