Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10126 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 27/04/2010), n.10126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di L’Aquila, in persona del legale rapp.te pro tempore,

elett.te dom.to in Roma, alla via Trionfale n. 5647, presso lo studio

dell’avv. D’Amario Ferdinando, dal quale è rapp.to e difeso, giusta

procura in atti;

– ricorrente –

contro

L.M.L.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale dell’Abruzzo n. 64/2007/6 depositata il 16/9/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 17/3/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. IANNELLI Mario, che ha concluso aderendo alla

relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da L.M.L. contro il Comune di L’Aquila è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di L’Aquila n. 92/2/2005 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) ICI 2002, relativamente a terreno ritenuto edificabile dall’Ente.

La CTR rilevava che il Comune, nel l’effettuare la stima dell’immobile, non aveva tenuto conto del D.Lgs. n. 504 del 1992, “essendosi limitato ad attribuirgli un valore che, non essendo la risultanza di criteri di legali di valutazione, deve considerarsi assolutamente arbitrario”.

Il ricorso proposto dal Comune si articola in quattro motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimata. TI relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 17/3/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo il ricorrente assume il vizio di ultrapetizione: la CTR avrebbe rilevato la carenza di motivazione dell’atto impugnato nonostante tale censura non fosse stata sollevata dalla parte.

La censura è inammissibile stante la mancata allegazione o trascrizione del ricorso introduttivo. In ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, è infatti necessario che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate (Sez. 50, Sentenza n. 15808 del 12/06/2008). L’art. 369 c.p.c. prescrive inoltre, a pena di improcedibilità, il deposito degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda.

Con secondo motivo il ricorrente assume il vizio di motivazione della decisione. La CTR avrebbe affermato che il valore attribuito non costituiva la risultanza di criteri legali di valutazione, nonostante l’atto contenesse tali valori.

La censura è fondata sia in considerazione delle indicazioni dell’atto come trascritto dal ricorrente, sia per la genericità della motivazione della sentenza laddove, a fronte delle indicazioni contenute nell’atto, non si precisa quali parametri sarebbero assenti nell’atto impugnato.

Quanto sopra ha effetto assorbente sulle ulteriori censure.

La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti il terzo ed il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR dell’Abruzzo.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

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