Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10126 del 21/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/04/2017, (ud. 03/02/2017, dep.21/04/2017),  n. 10126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10719/2014 proposto da:

CCM FINOTELLO SRL, in persona del legale rappresentante elettivamente

domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Corte Suprema di

Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati MANUELA SANVIDO e

UMBIRTO GIARDINI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore

fallimentare, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour,

presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato LUCA ZULLO;

– controficorrente –

avverso il decreto 1655/2013 del TRIBUNALE di BELLUNO, depositata il

26/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Belluno ha rigettato l’opposizione allo stato passivo proposta da s.r.l. CCM Finotello nei confronti del fallimento società (OMISSIS) in liquidazione sulla base delle seguenti argomentazioni:

a) non sussiste la nullità dello stato passivo per difetto di sottoscrizione del giudice delegato dal momento che il provvedimento di ammissione risulta siglato in ogni pagina dal giudice delegato;

b) il credito azionato non può essere ammesso in privilegio perchè non specificata la ragione o il titolo della richiesta ammissione;

c) il credito non è certo ed esigibile per difetto del certificato di collaudo così come previsto dall’art. 1665 c.c.ed art. 13 del contratto di appalto. Nei contratti di appalto di valore compreso tra 500000 e 1 milione di Euro è in facoltà dell’appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione dei lavori. Dell’esercizio di tale facoltà non è stata data la prova.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la società CCM Finotello sulla base dei seguenti motivi.

In primo luogo è stata reiterata l’eccezione di nullità dello stato passivo in quanto la sigla di ciascuna pagina non sarebbe sufficiente in mancanza della sottoscrizione del giudice che l’ha emanato. Nella specie il provvedimento di ammissione allo stato passivo, in larga parte modificato rispetto al progetto di stato passivo presentato dal Curatore non è stato sottoscritto dal giudice delegato. La censura è manifestamente infondata. Come precisato nel controricorso riscontrabile ex actis il provvedimento che ha dichiarato la definitività dello stato passivo risulta sottoscritto dal g.d. e la necessità della presenza della sottoscrizione del giudice delegato per i provvedimenti assunti all’udienza è soddisfatta con la sottoscrizione in calce al verbale e su ciascuna facciata del verbale medesimo. I singoli provvedimenti che compongono il decreto finali sono siglati in ogni facciata ed infine il verbale d’udienza che tutti li contiene è debitamente sottoscritto costituendo lo stato passivo esecutivo L. Fall., ex art. 96.

In secondo luogo è stata contestata l’esclusione del credito per difetto di certezza ed esigibilità, dovendosi ritenere nella specie sufficiente il certificato di regolare esecuzione dei lavori per la tipologia di appalto. Inoltre deve escludersi che occorra fornire la prova dell’avvenuto esercizio della facoltà di ritenere sufficiente il certificato di regolare esecuzione dei lavori, bastando la produzione dei predetti certificati. La censura è manifestamente infondata. L’art. 13 del contratto (riportato in controricorso alla pag. 11) stabilisce la necessità nella specie del certificato di collaudo ed il conseguente non esercizio da parte dell’appaltante della facoltà prevista nel D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 141, per i contratti aventi il valore compreso tra 300 mila ed un milione di Euro.

Nel terzo motivo viene censurata la mancata ammissione in privilegio. Il rigetto del secondo motivo assorbe l’esame di quest’ultima censura, peraltro inammissibile perchè nuova (in ordine all’individuazione del titolo del privilegio).

I,a memoria difensiva depositata dal ricorrente, reiterando le argomentazioni svolte nel ricorso, non offre elementi per superare i predetti rilievi.

Ne consegue il rigetto del ricorso, con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente Fallimento (OMISSIS) S.r.l. le spese processuali, che liquida in Euro 4000 per compensi, Euro 100 per esborsi, oltre accessori di legge.

Dà atto altresì della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

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