Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10126 del 18/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 10126 Anno 2015
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

SENTENZA

sul ricorso 20706-2011 proposto da:
IMUNDI

BIAGIO

MNDBGI63C23G991A,

elettivamente

domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA 464,
presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA D’AGOSTINO,
rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO
4

2015

BUCCIO, ROCCO MARCACCIO giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –

444
contro

RICCIO ROSA;
– intimata –

1

Data pubblicazione: 18/05/2015

avverso la sentenza n. 51/2011 del TRIBUNALE DI SANTA
MARIA CAPUA VETERE SEDE DISTACCATA DI PIEDIMONTE
MATESE, depositata il 06/04/2011 R.G.N. 343/09;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

18/02/2015

dal

Consigliere

Dott.

udito l’Avvocato ENRICO BOTTAI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

//
///
/

2

RAFFAELLA LANZILLO;

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 14 ottobre 2008 Rosa Riccio
ha convenuto davanti al Giudice di pace di Capriati a Volturno
Biagio Imundi, chiedendone la condanna al risarcimento dei
danni arrecati al registratore di cassa del bar da essa

gli era stato servito al bar.
Il convenuto ha resistito, contestando che l’inconveniente
potesse avere danneggiato alcunché.
Il GdP ha respinto la domanda attrice.
Proposto appello dalla danneggiata, a cui ha resistito
l’appellato, con sentenza 6 aprile 2011 n. 51 il Tribunale di
S.Maria Capua Vetere, in parziale riforma della sentenza di
primo grado, ha ravvisato la responsabilità dell’Imundi per il
fatto che dalla documentazione in atti risulta che il tecnico
chiamato per la riparazione del registratore vi ha trovato
all’interno del liquido, che aveva causato il blocco del
funzionamento.
Ha ravvisato il concorso di colpa della danneggiata, per avere
collocato il registratore di cassa accanto al bancone del bar
ed in posizione abbassata rispetto ad esso, sl da essere
agevolmente suscettibile di danneggiamento, ed ha condannato
l’Imundi al pagamento di C 250,00, ari al 50% del danno; oltre
alla metà delle spese processuali.
L’Imundi propone tre motivi di ricorso per cassazione.
L’intimata non ha depositato difese.
3

gestito, mediante il rovesciamento di un bicchiere di birra che

Motivi della decisione

1.- Il primo motivo denuncia violazione delle norme in tema di
colpa e di nesso di causalità, assumendo che il giudice di
appello ha omesso di rilevare la mancanza di prova del fatto
che il rovesciamento del bicchiere di birra abbia costituito

che il liquido era stato prontamente asciugato dal cameriere.
Il secondo motivo denuncia erronea applicazione dell’art. 2043
cod.

civ.

quanto

all’addebito

al

ricorrente

della

responsabilità, sempre con riferimento alla mancata prova del
nesso causale.
Il

terzo

motivo

lamenta

illogica

e

contraddittoria

ricostruzione dei fatti, sul rilievo che l’unica teste sentita
nel Corso del giudizio non ha assistito direttamente
all’inconveniente, essendo seduta ad un tavolino retrostante,
né ha potuto confermare alcunché circa il fatto che il liquido
sia effettivamente caduto sul registratore di cassa.
2.- I tre motivi vanno congiuntamente esaminati perché connessi
e sono in parte inammissibili ed in parte infondati, poiché pur prospettando in certa misura anche la violazione di
principi di diritto – in realtà censurano esclusivamente la
ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove ad opera
della Corte di appello, nella parte in cui ha ritenuto
sussistente il nesso causale fra il rovesciamento del boccale
di birra e il danneggiamento del registratore di cassa, anche
in considerazione del fatto che il tecnico chiamato per la
4

l’antecedente causale del danno, senza tenere conto del fatto

riparazione ha trovato del liquido all’interno del macchinario,
che ne aveva danneggiato i meccanismi.
La sentenza di appello ha congruamente e correttamente motivato
la soluzione adottata ed il ricorrente non ha potuto dimostrare
incongruenze od illogicità delle argomentazioni addotte,

valutazioni di merito del giudice di appello.
3. Il ricorso è respinto.
4.- Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso.
Roma, 18 febbraio 2015

essendosi limitato a manifestare il suo dissenso dalle

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA