Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10126 del 09/05/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 10126 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA
sul ricorso 27131-2008 proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A, (già FERROVIE DELLO
STATO SOCIETA’ DI SERVIZI E TRASPORTI PER AZIONI) C.F.
gifir,f11-mtuto
pro
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01585570581, in persona dell t
, elettivamente domiciliata in ROMA, ‘LARGO DEL

TEATRO VA
2014
437

presso lo studio dell’avvocato

D’ERCOLE STEFANO, che la rappresenta e difende giusta
delega in atti;
– ricorrente contro
MARROZZINI FRANCA, DELL’ANNA BIAGIO, elettivamente

Data pubblicazione: 09/05/2014

domiciliati in ROMA, VIA ANDREA MANTEGNA 121, presso
lo studio dell’avvocato CIPRIANI FABIO, rappresentati
e difesi dagli avvocati TERRINONI LUIGI( 7 CIPRIANI
FABIO, giusta procura speciale notarile in atti;
– controrícorrenti

di ROMA, depositata il 14/11/2007 r.g.n. 10475/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/02/2014 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAI SANO;
udito l’Avvocato PALOMBI NICOLA per delega D’ERCOLE
STEFANO;
udito l’avvocato CIPRIANI FABIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 594/2007 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pubblicata il 14 novembre 2007 la Corte d’appello di Roma,
per quanto rileva in questa sede, ha confermato la sentenza del Tribunale di
Roma del 22 ottobre 2003 con la quale era stata rigettata l’opposizione
proposta da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. avverso i decreti ingiuntivi
emessi nei suoi confronti ed in favore di Dell’Anna Biagio e Marrozzini

Franca, riguardanti spettanze retributive relative ai rapporti di lavoro
riconosciuti con sentenze passate in giudicato. La Corte territoriale ha
considerato che le spettanze a cui si riferiscono i decreti ingiuntivi opposti
non possono più essere messe in discussione stante la definitività delle
pronunce giudiziarie che hanno riconosciuto la sussistenza dei relativi
rapporti di lavoro subordinato.
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso tale
sentenza affidato ad un unico articolato motivo.
Resistono Dell’Anna e Marrozzini con controricorso.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo si lamenta mancato o carente esame dei fatti posti a
base della pretesa economica di Dell’Anna e Marrozzini; omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, n. 5 cod. proc. civ.;
violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art.
360, n. 3 cod. proc. civ. In particolare si deduce che la Corte territoriale
non avrebbe considerato i motivi di opposizione proposti fin dall’inizio del
giudizio e relativi all’avvenuto pagamento delle medesime spettanze
retributive ad opera del diverso datore di lavoro La Perla s.r.l. per il

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medesimo lavoro di cui al rapporto a cui si riferiscono le spettanze in
questione.
Il ricorso è infondato.
La ricorrente lamenta che il giudice dell’appello non avrebbe considerato le

ai fini del giudizio, relativa al percepimento da altri soggetti datori di
lavoro, delle retribuzioni a cui si riferiscono i decreti ingiuntivi opposti. Si
rileva l’assoluta genericità di quanto dedotto in quanto no n risulta né dalla
sentenza impugnata né dallo stesso ricorso che parte opponente ed attuale
ricorrente abbia dedotto fin dal primo grado di giudizio, nell’atto di
opposizione, che i lavoratori in questione sono stati effettivamente assunti
da altre società appaltatrici e che avevano lavorato alle loro dipendenze con
le stesse mansioni, percependo le relative retribuzioni, circostanze
essenziali e che, in base a quanto desumibile dalla sentenza, non risultano
proposte all’attenzione del primo giudice. Parte opponente, ed attuale
ricorrente, avrebbe dovuto quindi indicare in che termini e quando detta
circostanza sia stata dedotta in causa e, soprattutto, avrebbe dovuto
precisare gli esatti limiti temporali del rapporto alle dipendenze di
appaltatori. Mancando tali indicazioni l’assunto di Rete Ferroviaria
Italiana resta generico o, comunque, non provato, come statuito dal giudice
dell’appello con pronuncia su valutazione di circostanza di fatto non
censurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata,
come nel caso in esame.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della società ricorrente al
pagamento delle spese di giudizio liquidate in dispositivo e da attribuirsi al
procuratore dei resistenti dichiaratori antistatario.
P.Q.M.

deduzioni, già proposte in primo grado, relative alla circostanza, rilevante

La Corte rigetta il ricorso;
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in €
100,00 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi professionali da distrarsi in
favore dell’avv. Luigi Terrinoni.

Così deciso in Roma il 6 febbraio 2014.

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