Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10126 del 09/05/2011

Cassazione civile sez. III, 09/05/2011, (ud. 04/04/2011, dep. 09/05/2011), n.10126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34863/2006 proposto da:

AMBRA ASSICURAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

(OMISSIS), in persona del Commissario Liquidatore Rag. C.

F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 47,

presso lo studio dell’avvocato CORTI Pio, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

M.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 447/2005 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

Sezione Civile, emessa il 30/11/2005, depositata il 31/12/2005;

R.G.N. 146/2003.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

04/04/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Cagliari, con sentenza n. 447/05 pubbl. il 31.12.05, confermò la sentenza del Tribunale di Oristano del 13.12.02, con la quale S.G.P. e l’Ambra assicurazioni in l.c.a. erano stati condannati, nelle rispettive qualità di proprietario ed assicuratrice RcA del veicolo tg. (OMISSIS), al risarcimento dei danni patiti da M.L. alla propria vettura tg (OMISSIS); in particolare, per quel che qui ancora rileva, essa ritenne provata la qualità di proprietario del veicolo investitore in capo al S. sulla base della sua titolarità del rapporto assicurativo, delle sue dichiarazioni ai CC ed all’assicuratrice RcA dell’altra vettura, nonchè della sua condotta processuale in primo grado.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Ambra assicurazioni, affidandolo ad un unico motivo e corredandolo di un quesito di diritto; l’unica controparte cui il ricorso è stato notificato non deposita controricorso e nessuno compare alla pubblica udienza del 4 aprile 2011.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. La ricorrente principale lamenta, con un unico articolato motivo di violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., L. n. 990 del 1969, art. 23, art. 12 preleggi e artt. 102 e 354 c.p.c., l’erroneità della decisione della Corte territoriale in ordine alla ritenuta titolarità del diritto di proprietà del veicolo investitore in capo al S., riportando poi la giurisprudenza consolidata sull’indispensabilità della partecipazione al processo del proprietario del veicolo ritenuto responsabile del sinistro e negando efficacia traslativa, soprattutto dinanzi alla presunzione contraria ricavabile dalla certificazione del P.R.A., tanto alle dichiarazioni del S. che alla sua titolarità del rapporto assicurativo.

4. E’ ben vero che il ricorso non è stato notificato a S.G. P., litisconsorte necessario nella sua qualità di assicurato e ritenuto proprietario del veicolo investitore; ma non è necessario integrare il contraddittorio, in presenza di un’evidente ragione di inammissibilità: infatti, in tali casi il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio (Cass. sez. un. ord. 22 marzo 2010 n. 6826).

5. Orbene, in presenza di due ragioni del decidere, è necessario dispiegare una valida impugnazione avverso entrambe, a pena di inammissibilità del gravame (tra le molte, v. ad es. Cass. 7 novembre 2005 n. 21490 e Cass. 12 marzo 2010 n. 6045), visto che la sentenza potrebbe autonomamente reggersi su almeno una di quelle senza bisogno della verifica della correttezza e della congruità dell’altra.

6. E, nel caso di specie, la ratio decidendi della gravata sentenza avverso la quale la ricorrente non muove alcuna critica sta con tutta evidenza nella decisiva valutazione – in funzione anche di chiave di lettura complessiva degli altri elementi pure indicati dalla Corte territoriale (titolarità del rapporto assicurativo e dichiarazioni dell’interessato) – del contegno processuale serbato in primo grado della parte costituita, in cui si è concretata la mancata contestazione della qualità di proprietario, quest’ultima costituendo l’evidente presupposto di ogni difesa della parte.

7. In carenza di valida contestazione di tale ulteriore ratio decidendi il ricorso è inammissibile e non è necessaria l’integrazione del contraddittorio; e non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, nessun altro avendo svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011

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