Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10125 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/05/2020, (ud. 27/06/2019, dep. 28/05/2020), n.10125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29262-2014 R.G. proposto da:

F.I. rappresentata e difesa dall’avv.to Bertucci Bruno

elettivamente domiciliato in Roma via F.S. Nitti n. 11;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;

– controriocrrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 4627/2014 depositata il 17 settembre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2giugno 2019

dal Consigliere Pandolfi Catello.

Fatto

RILEVATO

F.I. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia n. 4627/2014 depositata il 17/9/2014.

La vicenda trae origine dall’accertamento in via sintetica D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, commi 4,5 e 6. L’Ufficio aveva contestato, con la notifica di tre avvisi di accertamento, maggiori imponibili IRPEF e addizionali regionali per gli anni 2005,2006 e 2007.

La CTP di Milano aveva accolto i ricorsi del contribuente con decisione che l’ufficio aveva appellata con esito favorevole. Il contribuente ha, pertanto, impugnato detta pronuncia in questa sede, ponendo a base del ricorso un unico motivo, ma articolato in tre distinti profili, per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973l, art. 38 commi 4,5 e 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn 3 e 5.

Con il primo profilo, lamenta che la CTR aveva ritenuto inidonee delle prove documentali prodotte, omettendo di confutarle benchè favorevolmente considerate dal primo giudice; con il secondo profilo, si duole che avesse omesso di motivare sulla misura dell’incidenza delle spese necessarie alla gestione dell’abitazione principale; con il terzo che avesse omesso di escludere dal maggior imponibile, riducendolo in suo favore, la quota pur riconosciuta dallo stesso Ufficio.

Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Il ricorrente ha anche depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

Il primo profilo è da ritenere inammissibile in quanto il ricorrente lamenta che il giudice d’appello non avesse tenuto in alcun conto la prova documentale dedotta, compresa quella relativa alla restituzione dei finanziamenti.

In particolare, la CTR ha rilevato che “per quanto alle restituzioni dei finanziamento pregressi il contribuente non ha fornito prove documentali a proprio discarico, pertanto gli stessi sono da considerarsi ai fini del reddito imponibile…” Non si è, quindi, in tema di omessa valutazione della la documentazione prodotta, ma di mancata produzione della documentazione relativa alla restituzione dei finanziamenti. Il ricorrente contesta tale affermazione opponendo che la documentazione era stata, invece, prodotta e che fosse idonea a dimostrare il suo assunto.

Orbene, nel caso, come quello in ispecie, in cui il ricorrente censuri la decisione impugnata sotto il profilo della omessa valutazione di documenti, che egli afferma d’aver prodotto e che fossero probanti di quanto sostenuto, è necessario, per il principio di autosufficienza, che tale documentazione venga trascritta, almeno quanto agli stralci salienti, nel ricorso così da consentire, dalla sua sola lettura, al giudice di legittimità, di prenderne cognizione e valutarne la rilevanza e la coerenza con la censura. A tale principio non si è, invece, conformato il ricorrente.

Del pari, infondata è la doglianza relativa al terzo profilo dell’unico motivo di ricorso. Il contribuente deduce che il giudice territoriale avesse errato nella formulazione del dispositivo per essersi con esso limitato ad accogliere l’appello senza includervi il riconoscimento di un minor imponibile, pur ammesso dall’Ufficio. Riconoscimento a cui la stessa motivazione, prendendone atto, aveva fatto riferimento.

Invero, sotto tale aspetto, dall’esame della decisione, non è ravvisabile alcuna discrasia tra motivazione e dispositivo. Infatti, nella parte narrativa della decisione impugnata la CTR precisava che l’Ufficio appellante nelle conclusioni avesse chiesto ” in riforma della sentenza di primo grado, l’accoglimento dell’appello con conferma degli avvisi di accertamento ad eccezione delle poste che sono già state oggetto di riconoscimento a favore del contribuente”.

Pertanto, la pronuncia del giudice di merito, con la locuzione “accoglie l’appello dell’Ufficio”, aveva, appunto, inteso far proprie le conclusioni dell’appellante, nei termini in cui questi le aveva formulate, cioè confermando gli avvisi di accertamento con esclusione delle poste già riconosciute a favore del contribuente. Tale era il petitum che il giudice aveva ritenuto di accogliere.

Appare, invece, fondata la doglianza relativa al secondo profilo dell’unico motivo di ricorso. Con esso il ricorrente lamenta che la CTR si fosse espressa sul profilo relativo alle spese di gestione dell’abitazione principale, in termini non coerenti con la questione da esaminare, cioè la misura dell’incidenza delle spese collegate al suddetto immobile e la modalità per calcolarle. Dal ricorso si desume che il bene in questione è costituito dalla casa d’abitazione in (OMISSIS).

In particolare, nella sentenza si legge “Infine, nonostante le agevolazioni fiscali che possono avere le prime case in alcune circostanze, non risulta possibile escluderle totalmente dagli indici di riferimento del redditometro, in quanto le stesse, fra gli altri beni posseduti dal contribuente, sono espressione della capacità contributiva dei singoli soggetti, pur non essendo beni voluttuari come evidenziato dal contribuente”.

La doglianza del ricorrente appare fondata nel senso che, da tale proposizione non si evince quale sia stata la valutazione della CTR sull’entità delle spese derivanti dal possesso del suindicato bene e quindi perchè e in quale misura l’entità della spesa stessa, lasciasse presumere la necessità di una disponibilità di risorse (e quindi di una capacità contributiva) maggiore di quella dichiarata.

Sul punto, la decisione della commissione di primo grado, come si desume dalla “stralcio” inserito nel ricorso (pag.4), aveva ritenuto che il conteggio elaborato dai verificatori, per calcolare le risorse necessarie a coprire i costi per l’abitazione in questione, non era corretto quanto alla valutazione presunta dell’ammontare del mutuo ad essa relativo.

La CTR, avendo accolto in toto l’appello, era andata di avviso opposto al convincimento del primo giudice anche su tale aspetto, ma, della diversa valutazione al riguardo, manca del tutto la motivazione, posto che la su richiamata proposizione è del tutto inconferente rispetto al profilo da argomentare, configurandosi come motivazione apparente.

In tali limiti, il ricorso va quindi accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, per il riesame della controversia per quanto in motivazione ed anche per la definizione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti precisati, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Lombardia, in diversa composizionet anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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