Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10125 del 18/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 10125 Anno 2015
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: ROSSETTI MARCO

SENTENZA

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sul ricorso 25960-2011 proposto da:
ZURICH COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SA SEDE REGIONALE
PER IL TICINO , in persona dei Procuratori alle liti,
sigg. CLAUDIO SIMONI e ROLANDO MARRONI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA G.B. TIEPOLO 4, presso lo
studio

dell’avvocato

GIOVANNI

SMARGIASSI,

rappresentata e difesa dagli avvocati LUIGI TEDOLDI,
ALBERTO TEDOLDI giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

in persona del suo

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA

1

Data pubblicazione: 18/05/2015

procuratore indicato a margine del controricorso,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAVINANA l,
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PECORA, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
PAOLO PAVESI giusta procura a margine del

– controricorrente nonchè contro

FRONTINI FLAVIO ;
– intimato –

avverso la sentenza n. 6296/2011 del TRIBUNALE di
MILANO, depositata il 11/05/2011 R.G.N. 67191/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/02/2015 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;
udito l’Avvocato FRANCESCO PECORA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

2

controricorso;

R.G.N. 25960/11
Udienza del 17 febbraio 2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel 2003 la società Zurich Compagnia di Assicurazioni SA – Sede
regionale per il Ticino (d’ora innanzi, per brevità, “la Zurich”) convenne in
giudizio dinanzi al Giudice di pace di Milano il sig. Fabio Frontini e la società
Winterthur Assicurazioni s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in

che:
– nel 2002 la signora Chiara Baldassarre rimase vittima di un sinistro
stradale, subendo lesioni personali;
– il sinistro era ascrivibile a responsabilità di Fabio Frontini, e per lui al suo
assicuratore della responsabilità civile obbligatoria, la Unipol;
– il datore di lavoro della vittima, una società di diritto svizzero, in
adempimento degli obblighi di legge previsti dall’ordinamento di quel Paese
aveva stipulato con la società Zurich una assicurazione contro gli infortuni a
favore della propria dipendente;
– in esecuzione di questo contratto la Zurich aveva versato all’infortunata la
retribuzione dovutale durante il periodo di assenza dal lavoro, e si era
altresì accollata l’onere delle spese per gli accertamenti peritali sulla durata
dell’invalidità;
– per effetto del pagamento suddetto, la Zurich si era surrogata alla
danneggiata nei confronti dei responsabili.
Concludeva pertanto chiedendo, a titolo di surrogazione, la rifusione di tali
spese da parte del responsabile del sinistro del suo assicuratore della r.c.a..

2. Con sentenza 11 marzo 2005 il Giudice di pace di Milano rigettò la
domanda, ritenendola non provata.
La sentenza, appellata dalla soccombente, venne confermata dal Tribunale
di Milano con sentenza 11 maggio 2011 n. 6296.
La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Zurich, sulla
base di un motivo. Resiste con controricorso la Unipol.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il motivo unico di ricorso.

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Unipol Assicurazioni s.p.a.; d’ora innanzi, per brevità, “la Unipol”), allegando

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Udienza del 17 febbraio 2015

1.1. Con l’unico motivo di ricorso la Zurich sostiene che la sentenza
impugnata sarebbe affetta sia da una violazione di legge, ai sensi all’art.
360, n. 3, c.p.c. (si assumono violati gli artt. 2697 c.c.; 61, 115, 123, 167,
183 c.p.c.); sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c..
Espone al riguardo che il Tribunale, nel rigettare la domanda, ha ritenuto

somme di cui chiedeva il rimborso, ne l’esatto ammontare di queste somme.
Per pervenire a tale conclusione il Tribunale ha ritenuto inutilizzabili

“i

documenti in lingua tedesca” prodotti dalla società attrice, e irrilevante la
prova per testi da quest’ultima richiesta.
Lamenta la ricorrente che, così decidendo, il Tribunale:
– ) da un lato è incorso in un error in procedendo, perché l’esistenza del
pagamento e del suo ammontare non erano stati contestati dalla società
convenuta, la quale si era limitata a contestare la sussistenza di un valido
nesso di causa tra le somme sborsate dalla Zurich e l’infortunio patito
dall’assicurata;
– ) dall’altro lato ha adottato una motivazione contraddittoria: sia nella parte
in cui non ha rilevato che sui documenti prodotti era apposto il timbro con la
dicitura “pagato”; sia nella parte in cui ha omesso di esaminare i documenti
in lingua italiana dai quali pure emergeva l’esistenza del pagamento; sia
nella parte in cui non ha disposto la traduzione dell’unico documento in
lingua tedesca, ex art. 123 c.p.c.; sia nella parte in cui non ha ammesso la
prova per testi con la quale la Zurich chiedeva di provare l’esistenza del
pagamento.

1.2. Prima di esaminare il merito del ricorso deve rilevarsi come la
ricorrente, pur formalmente invocando un vizio di violazione di legge (art.
360, n. 3, c.p.c.), ha nella sostanza dedotto un tipico error in procedendo,
da far valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c..
Questa circostanza tuttavia non incide sull’ammissibilità del ricorso, Infatti,
nel caso in cui il ricorrente incorra nel c.d. “vizio di sussunzione” (e cioè erri
nell’inquadrare l’errore commesso dal giudice di merito in una delle cinque
categorie previste dall’art. 360 c.p.c.), le Sezioni Unite di questa Corte

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che l’attrice non avesse provato né di avere effettivamente pagato le

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Udienza del 17 febbraio 2015

hanno stabilito che il ricorso non possa per questa sola ragione essere
dichiarato inammissibile, quando dal complesso della motivazione adottata
dal ricorrente sia chiaramente individuabile l’errore di cui si duole.
Depongono in tal senso sia il generale principio di validità degli atti
processuali idonei al conseguimento dello scopo (art. 156 c.p.c.); sia il

individuare la norma applicabile alla fattispecie (anche processuale), a nulla
rilevando l’eventuale erronea indicazione compiuta dalla parte; sia,
soprattutto, i princìpi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali componendo i precedenti contrasti – hanno stabilito che l’erronea
indicazione del motivo di ricorso resta ininfluente, quando la motivazione
del ricorso contenga comunque un “inequivoco riferimento” al vizio di cui la
parte intende effettivamente dolersi (Sez. U, Sentenza n. 17931 del
24/07/2013).

1.3. Nel merito, il motivo è fondato in tutti e due i profili in cui si articola.

1.4. Sussistono, in primo luogo, gli errores in procedendo lamentati dalla
Zurich. Essi sono stati due.
Il primo è consistito nel ritenere inapplicabile nel presente giudizio il
principio di non contestazione.
Infatti, sebbene tale principio sia stato elevato a rango normativo soltanto
dalla 1. 18.6.2009—n.69, ‘esso già in precedenza: era stato da questa Corte
desunto in via interpretativa dall’art. 167 c.p.c. (Sez. U, Sentenza n. 761
del 23/01/2002, Rv. 551789; Sez. 1, Sentenza n. 6936 del 08/04/2004,
Rv. 571977; Sez. 3, Sentenza n. 2299 del 06/02/2004, Rv. 569937).
Vi è solo da aggiungere come i precedenti di segno contrario, invocati dalla
Unipol a pag. 10 del proprio controricorso, sono citati del tutto a sproposito.
Infatti:
(a) Sez. 3, Sentenza n. 18399 del 19/08/2009, Rv. 609135, ha affermato
un principio opposto a quello invocato dalla Unipol, e cioè la regola secondo
cui “l’onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati
dopo l’entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, dall’art. 167, primo

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generale principio jura novit curia, in virtù del quale è compito del giudice

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Udienza del 17 febbraio 2015

comma, cod. proc. civ., imponendo al convenuto di prendere posizione sui
fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti
fatti, qualora non siano contestati dal convenuto stesso, debbono essere
considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione”;
(b) Sez. 3, Sentenza n. 12231 del 25/05/2007, Rv. 598108, ha affermato
un principio identico a quello appena ricordato;

che in linea teorica la non contestazione non equivale ad ammissione dei
fatti non contestati, ha soggiunto che essa può comunque essere valutata ai
sensi dell’art. 116 c.p.c., come condotta processuale concludente: e dunque
la sentenza in esame non costituisce una dissenting opinion quanto alla
decisione, ma solo quanto alla motivazione.

1.5. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata su questo punto e
rinviata al Tribunale di Milano, il quale nell’esaminare la domanda della
Zurich si atterrà al seguente principio di diritto:
La mancata specifica contestazione di un fatto costitutivo della domanda
dedotto da uno dei contendenti lo rende incontroverso e non più bisognoso
di prova, anche nei giudizi iniziati prima dell’entrata in vigore della I.
8.6.2009 n. 59.

2. Il secondo error in procedendo in cui è incorso il Tribunale è consistito
nell’avere ritenuto tout court inutilizzabili le prove documentali redatte in
lingua tedesca, senza disporne d’ufficio la traduzione. Così statuendo, il
Tribunale ha violato il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui
il principio della obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall’art. 122 cod.
proc. civ., si riferisce agli atti processuali in senso proprio e non anche ai
documenti esibiti dalle parti.
Da questo principio discende che, quando le prove documentali offerte dalle
parti risultino redatte in lingua straniera, il giudice ha due possibilità:
(a) o ricorrere alle proprie conoscenze linguistiche per tradurre il documento
e valutarne la rilevanza e l’attendibilità;
(b) oppure nominare un traduttore ai sensi dell’art. 123 c.p.c..

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(c) Sez. 3, Sentenza n. 2273 del 04/02/2005, Rv. 579531, pur affermando

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Udienza del 17 febbraio 2015

Deve, invece, recisamente escludersi che il giudice possa rifiutarsi di
esaminare una prova documentale sol perché non tradotta (da ultimo, in tal
senso, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 4416 del 23/02/2011, Rv. 616926).

3. Il ricorso è, infine, fondato, nella parte in cui lamenta il vizio di

Il Tribunale, infatti, ha da un lato rigettato la domanda per difetto di prova
sul quantum, e dall’altro rigettato la richiesta di prova per testi con la quale
si intendeva provare il quantum stesso.
In questo modo il giudice d’appello ha violato il principio, ripetutamente
affermato da questa Corte, secondo cui

“il giudice non può, senza

contraddirsi, imputare alla parte di non assolvere all’onere di provare i fatti
costitutivi della domanda, e poi negarle la prova offerta” (sono parole di Sez.
U, Sentenza n. 789 del 29/03/1963, Rv. 261080; nello stesso senso si
vedano anche Sez. 3, Sentenza n. 2631 del 20/10/1964, Rv. 303958, e
Sez. 3, Sentenza n. 2505 del 05/10/1964, Rv. 303753; in seguito il
principio è stato costantemente ribadito, sino a divenire jus receptum).

4. La sentenza va dunque cassata anche sotto questo profilo, e rinviata al
Tribunale di Milano il quale, nell’emendare il vizio motivazionale sopra
rilevato, deciderà la controversia previa assunzione delle prove – se
ammissibili e rilevanti – chieste dalle parti; ovvero indicando le ragioni della
irrilevanza delle suddette prove:

5. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimità e dei gradi precedenti di merito saranno
liquidate dal giudice del rinvio, ai sensi dell’art. 385, comma 3, c.p.c..
In tale liquidazione il giudice del rinvio terrà conto del fatto che nel presente
grado di giudizio il controricorso della Unipol non risulta tempestivamente
notificato alla Zurich.
P.q.m.
la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

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motivazione.

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Udienza del 17 febbraio 2015

– ) accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al
Tribunale di Milano nella persona di diverso magistrato;
– ) rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità e di quelle dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile

della Corte di cassazione, addì 17 febbraio 2015.

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