Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10125 del 09/05/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 10125 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 3633-2007 proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA – S.P.A., (già FERROVIE
DELLO STATO S.P.A. SpCIETA’ DI TRASPORTI E SERVIZI PER
AZIONI), in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente \domiciliata in ROMA, VIA’
RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato VESCI
2014
435

GERARDO

&

PARTNERS,

rappreseiltata

e

difesa

dall’avvocato VESCI GERARDO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

FREDDO LETIZIA C.F. FRDLTZ49D62D883E, elettivamente

Data pubblicazione: 09/05/2014

;

domiciliata in ROMA, VIA ANDREA MANTEGNA 121, presso
lo studio dell’avvocato FABIO CIPRIANI, che la
rappresenta e difende giusta procura speciale notarile
in atti;
– controricorrente

di ROMA, depositata il 31/01/2006 r.g.n. 9486/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/02/2014 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato VESCI GERARDO;
udito l’Avvocato CIPRIANI FABIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 8743/2005 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 31 gennaio 2006 la Corte d’appello di Roma ha
confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 10 dicembre 2002 con la
quale era stata rigettata l’opposizione proposta da Rete Ferroviaria Italiana,
già Ferrovie dello Stato, avverso il decreto ingiuntivo con il quale era stata

relative al periodo dal 1° ottobre 1995 al 31 dicembre 1996, in virtù del
pregresso riconoscimento, con sentenza passata in giudicato, dell’esistenza
di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tre l’Ente
Ferrovie dello Stato s.p.a. e la stessa Freddo incaricata dello svolgimento
dei servizi di cui all’art. 26 della legge n. 1236 del 1959. La Corte
territoriale ha motivato tale pronuncia escludendo che la lavoratrice abbia
manifestato l’intenzione di rinunciare ad avvalersi della pronuncia
giudiziale che aveva accertato l’esistenza di un rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato con l’Ente Ferrovie, in quanto tale
pronuncia è intervenuta dopo la sua assunzione presso la società La Perla e,
d’altra parte, lo stesso giudizio coltivato dopo tale assunzione conferma
l’intenzione della lavoratrice di garantirsi la posizione lavorativa alle
dipendenze delle Ferrovie dello Stato. Anche l’asserito difetto della
sinallagmaticità, secondo la Corte d’appello di Roma, è irrilevante in
quanto la lavoratrice ha comunque messo a disposizione le proprie energie
lavorative a mezzo del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Rete Ferroviaria Italiana ha proposto ricorso per cassazione avverso tale
sentenza articolato su due motivi.
Resiste con controricorso la Freddo
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

)

condannata al pagamento in favore di Freddo Letizia delle retribuzioni

Con il primo motivo si lamenta violazione dell’art. 360, n. 5 cod. proc. civ.
per contraddittorietà e insufficienza della motivazione in ordine alla pretesa
mancata offerta delle prestazioni lavorative alle Ferrovie dello Stato.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 360, n. 5 cod. proc.
civ. per omessa, insufficiente e contraddittorietà in ordine ad un punto

dell’aliunde perceptum e la conseguente condanna delle Ferrovie dello
Stato al pagamento delle differenze, pur in presenza della pacifica esistenza
di un contemporaneo rapporto di lavoro subordinato della Freddo con altra
società.
Il primo motivo di ricorso non è fondato. La motivazione relativa alla
messa a disposizione delle prestazioni lavorative in favore delle Ferrovie
dello Stato dal parte della Freddo è corretta. La stessa proposizione di una
domanda giudiziale con la richiesta del riconoscimento dell’esistenza di un
rapporto di lavoro subordinato alle dipendenza delle Ferrovie dello Stato
implica necessariamente l’offerta della prestazione lavorativa. D’altra
parte, come correttamente affermato dal giudice dell’appello, la
costituzione di un altro e diverso rapporto di lavoro alle dipendenze di altro
soggetto può ben giustificarsi con la necessità di provvedere alla propria
sussistenza nelle more del giudizio introdotto; la circostanza è ancor più
evidente nel caso specifico in cui il rapporto alle dipendenze della società
La Perla, così come dedotto, è iniziato in epoca successiva all’introduzione
del giudizio nei confronti delle Ferrovie dello Stato.
Il secondo motivo è parimente infondato. La motivazione della sentenza
impugnata riguardo all’adempimento dell’obbligazione della società La
Perla non è giuridicamente corretta, in quanto la natura dell’obbligazione
retributiva o risarcitoria non rileva ai fini dell’aliunde perceptum dedotto
dall’attuale ricorrente. Tuttavia il motivo è comunque infondato in quanto

decisivo della controversia e consistente nell’aver negato la detraibilità

non è stato dedotto né allegato il pagamento concreto ed effettivo effettuato
della società La Perla in favore della lavoratrice Freddo; né tale pagamento
può presumersi in mancanza di una deduzione al riguardo non generica
come quella svolta dall’attuale ricorrente che non ha nemmeno indicato con
sufficiente precisione il periodo in cui la lavoratrice ha lavorato alle

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della società ricorrente al
pagamento delle spese di giudizio liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in €
100,00 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi professionali oltre accessori
di legge.
Così deciso in Roma il 6 febbraio 2014.

dipendenze della La Perla.

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