Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10124 del 21/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/04/2017, (ud. 20/01/2017, dep.21/04/2017),  n. 10124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23418-2014 proposto da:

C.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che lo rappresenta e

difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

PREFETTURA di VENEZIA, MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 50/2014 del GIUDICE DI PACE di VENEZIA,

depositata il 13/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’ordinanza nr. 50/2014, resa dal Giudice di Pace di Venezia in data 12 giugno 2014 nell’ambito del procedimento nr. 119/2014, è stato rigettato il ricorso di C.I., con il quale lo stesso si opponeva al decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Venezia in data 10 gennaio 2014, eccependone l’illegittimità per violazione della Direttiva comunitaria 2008/115/CE e precisamente: dell’obbligo di espulsione “caso per caso”, delle nuove ipotesi di esecuzione dell’espulsione, della concessione di un periodo per la partenza volontaria, delle garanzie procedurali, dell’art. 15 della Direttiva stessa. Deduceva, infine, omessa e inidonea motivazione del decreto.

A sostegno del rigetto il Giudice di Pace, per quel che ancora interessa, ha affermato:

a) il decreto opposto riporta, quale motivo di espulsione, la mancanza di un valido titolo per il soggiorno, stante la revoca della carta di soggiorno, avvenuta con provvedimento del questore del 3 dicembre 2013, e la pericolosità sociale del ricorrente, a carico del quale risultano rilevanti pregiudizi di natura penale;

b) la disposizione normativa è pienamente rispettosa della direttiva 2008/115/CE, il cui art. 7, comma 4, consente agli Stati membri di astenersi dal concedere un periodo per la partenza volontaria o di concederne uno inferiore a 7 giorni in alcune specifiche ipotesi, tra le quali vi è l’appartenenza dello straniero alla categoria dei soggetti pericolosi per l’ordine pubblico, situazione che ricorre nel caso di specie. Il decreto impugnato ha debitamente richiamato e indicato tali elementi ed è pertanto, sotto tale profilo, rispettoso della normativa;

c) la valutazione del provvedimento del trattenimento del ricorrente presso un centro di identificazione esula dalla competenza di questo Giudice;

d) la censura relativa alla mancanza di traduzione in lingua madre è destituita di fondamento perchè, da un lato, la traduzione nella lingua veicolare scelta dal ricorrente è stata allegata all’atto; dall’altro, il ricorrente ha affermato di comprendere la lingua italiana. Il provvedimento è stato notificato a C.I. sia in lingua italiana che in lingua inglese.

Avverso suddetta ordinanza (nr. 50/2014) ricorre per cassazione C.I., sulla base di quattro motivi. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

1) Violazione dell’art. 111 Cost. per omessa ovvero insufficiente motivazione ovvero motivazione ridotta a mera formula di stile, perchè il Giudice di Pace di Venezia ha rigettato in toto il ricorso e non ha in alcun modo motivato tale decisione, se non con una mera formula di stile. L’ordinanza è pertanto nulla o, in subordine, annullabile qualora si ritenesse sussistente un embrione di motivazione.

2) Illogicità dell’ordinanza e violazione di legge nella parte in cui non si riconosce la nullità del decreto di espulsione per mancata traduzione in lingua albanese, perchè le ragioni con cui il giudice a quo ha fondato il rigetto del motivo relativo alla mancata traduzione del provvedimento sono del tutto pretestuose;

3) Illogicità e nullità dell’ordinanza perchè il Giudice non ha dichiarato nulla in ordine al decreto di espulsione emesso da autorità priva del potere di emanare il provvedimento nè a ciò espressamente delegata: di conseguenza un atto sottoscritto da chi non ha poteri di rappresentanza deve ritenersi nullo o inesistente.

4) Nullità dell’ordinanza in quanto il giudice non ha rilevato anche d’ufficio l’inesistenza dell’atto in quanto consegnato in copia fotostatica e non in copia conforme all’originale.

Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto il provvedimento impugnato risulta esaurientemente motivato in ordine a due profili di censura dell’opponente (pregressa espulsione e diniego del permesso di soggiorno sub iudice) e la motivazione è del tutto conforme ai parametri indicati dalla pronuncia Cass., sez. un., 8053/2014.

Il secondo motivo è manifestamente infondato: dal provvedimento del Giudice di Pace risulta che la lingua inglese è stata scelta dallo stesso ricorrente e tale circostanza è documentata in atti. Inoltre, il ricorrente ha espressamente dichiarato di conoscere la lingua italiana, e l’accertamento di fatto compiuto sul punto dal Giudice non è in questa sede censurabile.

Il terzo motivo è parimenti manifestamente infondato. Deve richiamarsi in proposito il consolidato orientamento di questa Corte in base a cui: “E’ legittimo il provvedimento di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato emesso dal vice prefetto aggiunto a ciò delegato dal vice prefetto vicario, in quanto la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia (prefetto, vice prefetto vicario e vice prefetto aggiunto), ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato” (Cass. 25271/2010).

Quanto, infine, al terzo motivo, esso è radicalmente inammissibile perchè affatto generico, non essendo la relativa censura sostenuta da alcun riscontro probatorio.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto. In mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

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