Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10124 del 18/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10124 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 16032-2014 proposto da:
POSTE

ITALIANE

SPA

97103880585,

in

persona

dell’Amministratore Delegato e Legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentata e difesa
dall’avvocato GAETANO GRANOZZI, giusta delega a margine del
ricorso;

– ricorrente contro
MAGRI’ BARBARA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GUIDO ALFANI 29, presso lo studio dell’avvocato GIANMARCO
PAN ETTA, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPA
CANNIZZARO, MARIA ANTONIETTA SACCO, giusta procura a
margine del controricorso e ricorso incidentale;

Data pubblicazione: 18/05/2016

- enntremienriv-nte fievirrente incidentAle

– ricorrenti incidentali avverso la sentenza n. 651/2013 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERN_ANDES.

FATTO E DIRITTO
Con sentenza dell’i 1 luglio 2013 la Corte di Appello di Catania,
riformando la decisione del Tribunale in sede, dichiarava la nullità del
termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra Magri Barbara e
Poste Italiane s.p.a. per il periodo dal 15 febbraio al 31 maggio 2001
con conversione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato e condannava la società al pagamento
dell’indennità di cui all’art. 32, co. 5 0 legge n. 183 del 2010
commisurata in tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto
oltre rivalutazione ed interessi legali dalla scadenza del termine
originariamente apposto.
Il termine al contratto era stato apposto ai sensi dell’art. 25 CCNL
2001
“esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di
riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più favorevole
riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da
innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o
sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi”.
La Corte territoriale — esclusa la ricorrenza di una ipotesi di
rapporm per inutun faritn enn2engn – riteneva che la
nullità del termine derivava dal fatto che la società non aveva pruvatc.3
Ric. 2014 n. 16032 sez. ML – ud. 19-04-2016
-2-

CATANIA del 30/05/2013, depositata 1’11/06/2014;

il rispetto della cd. clausola di contingentamento. Indi , determinava
l’indennità di cui all’art. 32, co. 5°, cit. nella suindicata misura.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso Poste Italiane s.p.a.
affidato a quattro motivi.
La Magri resiste con controricorso e propone ricorso incidentale

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 19
aprile 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della relazione redatta
a norma dell’art. 380 bis c.p.c..
Indi, è stato depositato il verbale di conciliazione stipulato fra le parti
in data 27 ottobre 2015 in sede sindacale.
Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal
lavoratore interessato e dal rappresentante della Poste Italiane S.p.A.,
risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente
la controversia in esame dandosi atto dell’intervenuta amichevole e
definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge, dichiarando la Magri
di rinunciare all’azione ed ai diritti di cui alla presente controversia e la
società di procedere all’assunzione a tempo indeterminato della
predetta.
Tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare
l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di
cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle
parti a proseguire il processo.
Il Collegio, preso atto di quanto sopra, dichiara cessata la materia del
contendere.
In ragione del contenuto transattivo dell’accordo, è conforme a
giustizia disporre la compensazione delle spese del giudizio di
cassazione tra le parti.

Ric. 2014 n. 16032 sez. ML ud. 19-04-2016
-3-

condizionato fondato su quattro motivi.

Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto
dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di
stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti

avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è
perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario
(Sezioni Unite, sent n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il
presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il
ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai
sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
nel testo introdotto dall’art.1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n.
228, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del
rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante,
del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le
spese del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto
della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2016
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

sidente

U Funzionario Giudi

iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame,

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