Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10124 del 18/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 10124 Anno 2015
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: ROSSETTI MARCO

SENTENZA

sul ricorso 25422-2011 proposto da:
BOLIS

GIANCARLO

BLSGCR38E23M184J,

considerato

domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato VINCENZO COPPOLA con studio in BERGAMO
– PASSAGGIO CANONICI LATERANENSI 12, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro

ITALIANA ASSICURAZIONI SPA 00774430151, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

1

Data pubblicazione: 18/05/2015

domiciliata in ROMA, VIA CONCA D’ORO 300, presso lo
studio dell’avvocato GIOVANNI BAFILE, che la
rappresenta e difende giusta procura a margine del
controricorso;
– controrícorrente –

EGON HORN;
– intimato –

avverso la sentenza n. 461/2011 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 28/04/2011 R.G.N. 1102/10;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/02/2015 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;
udito l’Avvocato VINCENZO COPPOLA;
udito l’avvocato GIOVANNI BAFILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per il rinvio a nuovo ruolo. —

2

nonchè contro

R.G.N. 25422/11
Udienza del 17 febbraio 2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 20.2.2006, nell’isola di Gran Canaria (Spagna) si verificò un sinistro
stradale che coinvolse:
– la bicicletta condotta dal sig. Giancarlo Bolis;
– l’autoveicolo condotto dal sig. Egon Horn, residente in Spagna, ed

2. Nel 2007 il sig. Giancarlo Bolis, per ottenere il risarcimento dei danni
patiti in conseguenza di quel sinistro, convenne dinanzi al Tribunale di
Bergamo – con le forme del rito del lavoro, ai sensi della legge n. 102 del
2006, applicabile ratione temporis

il sig. Egon Horn e la società Italiana

Assicurazioni s.p.a., quale “mandatario per la liquidazione dei sinistri”
nominato per l’Italia dalla Mapfre, ai sensi dell’art. 153 d. Igs. 7.9.2005 n.
209 (“codice delle assicurazioni”).
Il ricorrente chiese la condanna della Italiana Assicurazioni al risarcimento
del danno “quale mandataria della Mapfre Mutualidad”.

3.

Si costituì soltanto la Italiana Assicurazioni, negando la propria

legittimazione passiva tanto sostanziale quanto processuale, e deducendo
che il mandatario per la liquidazione dei sinistri di cui agli artt. 151 e ss. cod.
ass. ha il potere soltanto di trattare stragiudizialmente la domanda di
risarcimento, ma non può essere convenuto in giudizio.

4. Con sentenza non definitiva 13.7.2010 n. 1590 il Tribunale di Bergamo
accolse l’eccezione sollevata dalla Italiana Assicurazioni, la estromise dal
giudizio e dispose con separata ordinanza per il prosieguo di quest’ultimo.

5. La sentenza venne appellata da Giancarlo Bolis.
La Corte d’appello di Brescia con sentenza 28.4.2011 n. 461 rigettò il
gravame. Ritenne la Corte d’appello che né il diritto nazionale, né quello
comunitario, attribuiscono alla vittima di sinistri stradali avvenuti all’estero
la possibilità di convenire, dinanzi al giudice italiano, il “mandatario per la
liquidazione dei sinistri”.

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assicurato contro i rischi della responsabilità civile dalla società Mapfre.

R.G.N. 25422/11
Udienza del 17 febbraio 2015

6. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da Giancarlo
Bolis, sulla base di un motivo.
Ha resistito con controricorso (illustrato da memoria) la Italiana
Assicurazioni, mentre Egon Horn non si è difeso.

1. Questioni preliminari.
1.1. Il ricorso è stato notificato al sig. Egon Horn, residente in Spagna, a
mezzo del servizio postale. Il plico è stato consegnato all’ufficio postale
dall’ufficiale giudiziario.
Risulta dagli atti che il piego non è stato ritirato dal destinatario, e restituito
al mittente per compiuta giacenza.

1.2. Prima di esaminare nel merito il ricorso, questa Corte deve porsi
d’ufficio la questione della validità della forma di notificazione prescelta dal
ricorrente.
A tale questione deve darsi soluzione affermativa.
La notificazione degli atti giudiziari nei Paesi dell’Unione Europea è
disciplinata dal Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 novembre 2007 (“relativo alla notificazione e alla
comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in
materia civile o commerciale”).
L’art. 14 di tale Regolamento espressamente accorda agli Stati membri la
facoltà di “notificare o comunicare atti giudiziari alle persone residenti in un
altro Stato membro direttamente tramite i servizi postali, mediante lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente”.
E’ pacifico, nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea,
che l’espressione “ciascuno Stato membro ha facoltà di notificare ecc.”. di
cui all’art. 14 Reg. 1393/07, vada intesa quale espressione ellittica, come se
dicesse:

“ciascuno Stato membro ha la facoltà di prevedere che la

notificazione avvenga ecc.” (come si desume implicitamente da Corte giust.,
19.12.2012, Alder,

in causa C-325/11, e da Corte giust., 11.6.2009,

Commissione, in causa C-564-07).

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C\1\kj

MOTIVI DELLA DECISIONE

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Udienza del 17 febbraio 2Ò15

Regolare è stata dunque la notificazione del ricorso al sig. Egon Horn.

2. Il motivo di ricorso.
2.1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza
impugnata sarebbe affetta da una violazione di legge, ai sensi all’art. 360, n.

Si assumono violati gli artt. 25, 130, 151, 152, 153 d. Igs. 7.9.2005 n. 209
(codice delle assicurazioni).
Espone, al riguardo, che la Corte d’appello ha errato nel ritenere che il
“mandatario per la liquidazione dei sinistri”, di cui all’art. 151 cod. ass.,
abbia compiti limitati alle trattative stragiudiziali. Il suddetto mandatario, al
contrario, nel caso in cui le trattative non vadano a buon fine, secondo il
ricorrente può essere convenuto in giudizio dinanzi all’autorità giudiziaria
italiana competente ratione loci.
A sostegno di tale assunto il ricorrente sviluppa i seguenti argomenti:
(a) il combinato disposto degli art. 25 e 130 cod. ass. prevede che ove
l’impresa assicuratrice, operante in unno Stato membro diverso da quello
ove ha la sede, ometta di nominare il “rappresentante per la gestione dei
sinistri” di cui all’art. 25 cod. ass., le funzioni di quest’ultimo siano assolte
dal mandatario per la liquidazione dei sinistri; e poiché il “rappresentante”
di cui all’art. 25 cod. ass. ha il potere di stare in giudizio in nome
dell’impresa, a fortiori tale potere deve avere il mandatario, che ne è il
:7-.
sostituto;
(b)

negare al danneggiato la possibilità di convenire in giudizio il

“mandatario” di cui all’art. 151 cod. ass. svuoterebbe di contenuto la
disciplina voluta dal legislatore comunitario;
(c)

non è vero che l’opposta interpretazione lascerebbe il mandatario

solvens privo di tutela, perché questi potrebbe sempre agire in “regresso”
nei confronti del mandante, per recuperare le somme pagate al terzo
danneggiato;
(d)

per escludere la facoltà del danneggiato di convenire in giudizio il

mandatario di cui all’art. 151 cod. ass. è irrilevante la possibilità, invocata
invece dalla Corte d’appello, di rivolgersi all’Organismo di Indennizzo

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3, c.p.c..

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Udienza dei 17 febbraio 2015

Italiano (art. 153, comma 2, cod. ass.), in quanto tale possibilità sussiste
solo nel caso di mancata designazione del mandatario, non nei casi di
disaccordo tra quest’ultimo e il danneggiato circa la responsabilità
dell’assicurato o l’ammontare del risarcimento.

correttezza

in iure

delle allegazioni del ricorrente, deducendo che il

“mandatario per la liquidazione dei sinistri” di cui all’art. 152 cod. ass. non è
legittimato ad essere convenuto in giudizio dalla vittima di un sinistro
avvenuto all’estero. Non lo è né per contratto, giacché nel caso di specie
l’assicuratore del preteso responsabile (la società Mapfre) non le aveva
conferito alcun mandato in tal senso; né per legge, perché nessuna norma
né del diritto nazionale, né di quello comunitario, attribuisce al “mandatario
per la liquidazione dei sinistri” il potere di essere convenuto in giudizio in
nome e per conto del mandante.
Soggiunge che:
– ) la tutela del danneggiato è assicurata, nel caso di sinistri transfrontalieri,
dalla possibilità di convenire in giudizio dinanzi al giudice del suo luogo di
residenza l’assicuratore straniero del responsabile, accordatagli dal
Regolamento CE 44/2001;
– ) il mandatario, che può essere anche una persona fisica, ha compiti e
poteri inconciliabili con la possibilità di essere convenuto in giudizio.
Con la memoria depositata ai sensi dell’art. 378 L.p.c., la Italiana
Assicurazioni ha altresì invocato l’inammissibilità del ricorso per carenza di
interesse, sul presupposto che la parte oggi ricorrente sarebbe, nel giudizio
di merito, decaduta dalle istanze istruttorie, sicché qualsiasi decisione in
merito alla legittimazione processuale passiva della Italiana Assicurazioni
sarebbe inutiliter data.

3. L’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse,
sebbene sollevata solo con la memoria di cui all’art. 378 c.p.c., è
ammissibile (come già ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte: Sez. U,
Sentenza n. 14385 del 21/06/2007, Rv. 598790).

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2.2. La Italiana Assicurazioni nel proprio controricorso ha contestato la

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Nondimeno, essa è infondata. E’ stata la stessa difesa della Italiana
Assicurazioni, infatti, ad ammettere che “non è dato sapere” cosa sia
accaduto nel giudizio di primo grado, dopo l’estromissione della Italiana
Assicurazioni. Dunque è rimasto indimostrato, in questa sede, il “fatto
processuale” posto a fondamento dell’eccezione di inammissibilità: ovvero la

4. Nel merito, il motivo è fondato, in virtù del seguente principio di diritto,
cui si atterrà il giudice del rinvio:
Il “mandatario per la liquidazione del sinistri” di cui all’art. 152 cod.
ass. è un mandatario con rappresentanza ex lege dell’assicuratore
del responsabile. Egli, di conseguenza, può agire ed essere
convenuto in giudizio in nome e per conto del mandante, nel
rispetto delle regole sulla giurisdizione e sulla competenza, per
ottenere una sentenza eseguibile nei confronti del mandante.
Questa conclusione discende sia dalle norme di diritto interno, sia da quelle
di diritto comunitario.

5. Le norme del diritto nazionale.
5.1. La figura del “mandatario per la liquidazione dei sinistri” (d’ora innanzi,
per brevità, “il Mandatario”) è stata introdotta nel nostro ordinamento dal d.
Igs. 30.6.2003 n. 190, emanato in attuazione della Direttiva 2000/26/CE del
Parlamento europeo e . del Consiglio”; dl 16 maggio ’20Ò0 (ad. “Quarta
direttiva assicurazione autoveicoli”).
Le previsioni del d. Igs. 190/03, abrogato, sono oggi rifluite negli artt. 151 e
SS. del codice delle assicurazioni (d. Igs. 7.9.2005 n. 206).
Anche la Quarta direttiva è stata abrogata, e le relative disposizioni sono
state trasferite nella Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009.

5.2. Il Mandatario deve essere obbligatoriamente nominato da qualsiasi
impresa intenda esercitare l’attività assicurativa nel ramo responsabilità

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CAN.,

decadenza dell’attore dal diritto alla prova.

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civile autoveicoli, anche se soltanto al di fuori dell’Italia (art. 130, comma 2,
cod. ass.).
Egli opera “per conto” dell’impresa mandante (art. 152, comma 3, cod.
ass.). I suoi compiti consistono nell’ “acquisire informazioni” e “adottare
tutte le misure necessarie” per liquidare i danni causati da sinistri stradali

nell’Unione Europea, ma avvenuti in Paesi diversi dall’Italia ed in danno di
persone residenti in Italia.
Al Mandatario la vittima “ha diritto di chiedere il risarcimento del danno”
(art. 153 cod. ass.); il mandatario ha l’obbligo di formulare un’offerta o
motivare per iscritto il proprio rifiuto, entro tre mesi dalla ricezione della
richiesta.
La disciplina è completata dalla attribuzione alla vittima di un sinistro
avvenuto all’estero della

facoltà

(non dell’obbligo) di richiedere il

risarcimento direttamente all’assicuratore straniero del responsabile, ovvero
\NLI

– nel caso di renitenza od inesistenza del Mandatario – all’Organismo di
Indennizzo Italiano, di cui all’art. 298 cod. ass. (così l’art. 153, comma 2,
.cod. ass.).

5.3. Le norme del codice delle assicurazioni appena riassunte, già di per sé
(e quindi a prescindere dal diritto comunitario), consentono alla vittima
italiana di un sinistro transfrontaliero di convenire in giudizio il Mandatario,
in nome e per conto della mandante. Lo consentono per tre ragioni.

5.3.1. La prima ragione è che l’art. 153, comma 1, cod. ass., attribuisce alla
vittima del sinistro avvenuto all’estero “il diritto di richiedere il risarcimento
del danno (…) al (…) mandatario designato nel territorio della Repubblica”.
L’attribuzione di un diritto sostanziale, nel nostro ordinamento, implica
necessariamente il potere di agire in giudizio a tutela di quel diritto.
Sarebbe superfluo, in questa sede, ricordare come per secolare tradizione
l’azione consista nello ius persequendi in iudicio quod sibi debetur.

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provocati da veicoli assicurati dall’impresa mandante, immatricolati

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Dunque l’attribuzione del “diritto di richiedere il risarcimento del danno” a
qualcuno comporta di per sé la facoltà di agire in giudizio a tutela di quel
diritto.
La interpretazione propugnata dalla sentenza impugnata perviene, per
contro, all’assurdo di ammettere che l’ordinamento attribuisca alla vittima

alle categorie generali del diritto civile.

5.3.2. La seconda ragione è che il Mandatario riceve le domande di
risarcimento, accerta i danni e liquida il risarcimento “per conto”
dell’impresa mandante. Egli, dunque, ne è un rappresentante sostanziale.
Prova ne sia che il pagamento del risarcimento, da parte del Mandatario, ha
efficacia liberatoria per il responsabile civile ed il suo assicuratore. Il
Mandatario, infatti, non paga il debito proprio, ma il debito altrui: il suo
adempimento, pertanto, estingue il debito del responsabile.
Il Mandatario è dunque un rappresentante ex lege della impresa mandante.
Or bene, colui al quale la legge attribuisce un potere rappresentativo
sostanziale, ha necessariamente anche

il

potere rappresentativo

processuale attivo e passivo: e dunque può agire ed essere convenuto in
giudizio, in nome e per conto del mandante, per l’adempimento delle
obbligazioni inerenti l’oggetto del mandato.

5.3.3. La terza ragioné è di ordine logico.
Negare che il Mandatario possa essere convenuto in giudizio dalla vittima
significherebbe provare l’art. 152 cod. ass. di qualsiasi senso e significato.
Basterà considerare, a tal fine, che se fosse esatta la tesi affermata dalla
Corte d’appello si perverrebbe al seguente risultato: che per l’assicuratore
del responsabile nominare o meno un Mandatario, ovvero nominarne uno
zelante piuttosto che uno negligente, non farebbe alcuna differenza e non
avrebbe alcuna conseguenza.
Se, infatti, l’assicuratore del responsabile non dovesse nominare un
Mandatario in Italia, la vittima non avrebbe che la scelta tra rivolgersi

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AAA-

una facoltà di chiedere senza il diritto di ottenere: un monstrum estraneo

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all’Organismo di Indennizzo Italiano, o citare in giudizio direttamente
l’assicuratore responsabile (notificandogli l’atto all’estero).
Se, invece, l’assicuratore del responsabile nominasse un Mandatario, ma
questi non adempisse i propri doveri, la vittima verrebbe a trovarsi
esattamente nella stessa posizione: rivolgersi all’Organismo o citare il
mandante.

all’inaccettabile risultato di rendere giuridicamente irrilevante
l’inadempimento di un dovere, e di conseguenza di rendere irrilevante
l’esistenza o l’inesistenza dell’art. 152 cod. ass..
Ebbene, è sin troppo noto che l’interprete, posto dinanzi a due
interpretazioni alternative, ha l’obbligo – e non la facoltà – di preferire
l’interpretazione che attribuisca alle legge un senso purchessia, piuttosto
che l’interpretazione tale da privare la legge di qualsiasi utilità concreta.

5.4. Nessun valore in senso contrario può avere, infine, né la previsione di
cui all’art. 152, comma 4, cod. ass. (secondo cui il danneggiato può sempre
convenire in giudizio l’assicuratore del responsabile); né quella di cui all’art.
153, comma 2, cod. ass. (secondo cui ove il Mandatario venga meno al
dovere di risarcimento del danno, la vittima può rivolgersi all’Organismo di
Indennizzo Italiano).
L’una e l’altra di tali norme prevedono infatti delle mere facoltà, e non degli
obblighi: allo stesso modo, ad esempio, in cui il creditore ha la facoltà di
escutere l’uno piuttosto che l’altro di due condebitori solidali.

6. Deve soggiungersi che la domanda proposta dalla vittima nei confronti
del Mandatario, in nome e per conto del mandante, sarà regolata dalle
norme generali di diritto internazionale privato concernenti la giurisdizione e
la legge applicabile.
Di conseguenza:
(a) la giurisdizione spetterà al giudice italiano, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 9, comma 1, lettera (b), ed 11, comma 2, del
Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000

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La tesi sostenuta dalla sentenza impugnata perviene dunque

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[“concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e
l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale”, oggi abrogati e
trasfusi rispettivamente negli artt. 11, comma 1, lettera (b), e 13, comma 2,
del Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 dicembre 2012];

internazionale privato di cui all’art. 4 del Regolamento (CE) n. 864/2007 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 luglio 2007 (c.d. “Roma II”).

7. Il diritto comunitario.
7.1. Le conclusioni appena esposte, le uniche consentite dal diritto nazionale,
sono anche le sole coerenti col diritto comunitario, dal quale sono, prima
che rafforzate, imposte.
Ciò per quattro ragioni: sia in base l’interpretazione letterale delle norme
comunitarie; sia in base all’interpretazione storica; sia in base
all’interpretazione c.d. “dell’effetto utile”; sia per effetto dell’interpretazione
adottata dalla Corte di giustizia, come noto vincolante per il giudice
nazionale (ex plurimis, da ultimo, Sez. 5, Sentenza n. 22577 del
11/12/2012, Rv. 625139; Sez. L, Sentenza n. 5708 del 10/03/2009, Rv.
607711).

7.2. (A) l’interpretazione letterale.
Com’è acc’enna.to, l’istitúto del;’ Mandatario pérsinistri è stato introdotto dall’art. 4 della Direttiva 2000/26/CE (Quarta
direttiva assicurazione autoveicoli), oggi abrogato e trasfuso nell’art. 21
della Direttiva 2009/103/CE.
Che la norma comunitaria abbia concepito tale figura come un
rappresentante sostanziale dell’assicuratore del responsabile è indubitato:
l’art. 4, comma 5, Direttiva 2000/26/CE gli attribuisce espressamente i
“poteri sufficienti a rappresentare l’impresa di assicurazione nei confronti
delle persone lese”. Tale sua qualità è confermata dal testo originale della
direttiva: il Mandatario è infatti definito Représentant chargé du règlement
des sinistres, nel testo in lingua francese; Claims representatives, nel testo

Pagina 11

(b) la legge applicabile andrà individuata in base alle regole di diritto

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in lingua inglese, e Schadenregulierungsbeauftragte (ovvero “mandatario
per la liquidazione dei danni”) nel testo in lingua tedesca.
Un rappresentante, dunque, che in quanto tale può essere convenuto in
giudizio in nome e per conto del rappresentato.
Che il Mandatario, nelle intenzioni del legislatore comunitario, potesse stare

“Considerando”

della Direttiva 200/26/CE (oggi trasfuso nel XXXVII

“Considerando” della Direttiva 20009/103/CE), ove si afferma che il
suddetto Mandatario “dovrebbe essere dotato di poteri sufficienti per
rappresentare l’impresa di assicurazione (…) dinanzi ai tribunali”.

7.2.2. La sentenza impugnata ha ritenuto irrilevante il XV Considerando,
appena trascritto, sostenendo che “la funzione processuale del mandatario è
rimasta a livello di “desiderata” e non si è trasfusa in alcun articolo”. La
Italiana Assicurazioni, dal canto suo, nel controricorso ha invocato la
correttezza di tale affermazione, facendo leva sul fatto che nel testo della
Direttiva è usato il modo condizionale (“dovrebbe”).
Tanto l’affermazione della Corte d’appello di Brescia, quanto l’allegazione
della controricorrente, trascurano due note regole formali
dell’interpretazione delle fonti comunitarie.
La prima è che i “Considerando” delle Direttive e dei Regolamenti, lungi dal
costituire un voto od un auspicio, costituiscono

la motivazione

del

provvedimento normativo, imposta dall’art. 296 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (o/im, art. 253 del Trattato di Roma,
come modificato dal Trattato di Lisbona). I Considerando, pertanto, pur non
avendo valore precettivo, hanno valore esegetico ed illuminano il testo della
norma cui fanno da premessa (per l’applicazione del principio, tra le tante,
Sez. 1, Sentenza n. 3590 del 22/02/2005, Rv. 583547).
La seconda è che – come noto – l’uso del condizionale nei Considerando
delle direttive comunitarie è una consuetudine nomopoietica, attraverso la
quale si vuole esprimere il valore di spiegazione della norma rivestito dai
Considerando. Il senso logico dei Considerando è infatti: “poiché vorrei
l’effetto ‘A’, impongo la norma

‘Bm.

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in giudizio nomine alieno per conto del mandante, è confermato dal XV

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Udienza del 17 febbraio 2015

L’uso del modo condizionale nei
affatto un

“desideratum”,

Considerando, pertanto, non esprime

come erroneamente affermato dalla Corte

d’appello di Brescia. Prova ne sia che

tutti i Considerando di tutti i

regolamenti e le direttive comunitarie, nella traduzione italiana, sono
espressi nel modo condizionale: ivi compresi quelli che riproducono alla

auspici. E non sarà superfluo aggiungere che nel testo ufficiale della
direttiva (in francese), non si dice affatto che i Mandatari “dovrebbero”
avere la rappresentanza processuale, ma si dice che “debbono” (doivent)
averla.

7.3. (8) L’interpretazione storica.
Che la direttiva 2000/26 imponga al giudice nazionale di interpretare il
diritto nazionale nel senso che la vittima di un sinistro transfrontaliero possa
convenire in giudizio il Mandatario, in nome e per conto della mandate,
emerge dall’iter formativo di quel provvedimento normativo.
L’espressa menzione dell’attribuzione al Mandatario della rappresentanza
processuale, infatti, prevista dal testo originario della Direttiva, venne due
volte cancellata dal Parlamento Europeo, e due volte reintrodotta dalla
Commissione, fino alla definitiva approvazione: con motivazioni che in
questa sede sarà bene ricordare.

7.3.1. la propid§ta di direttiva, ciétinata a dive -ntare là DirettiVa
2000/26/CE [atto COM(97)510 del 10.10.1997] L’art. 3, comma 5, della
Proposta, espressamente prevedeva che il Mandatario fosse dotato di poteri
sufficienti a rappresentare

in giudizio

l’impresa mandante; analoga

previsione era contenuta nel VII Considerando della Proposta.
Il Parlamento Europeo, nella seduta del 16.7.1998 (si vedano gli atti in
GUCE, 21.9.1998, C-292, pag. 123 e ss.), esaminando in prima lettura la
proposta di direttiva, propose di sopprimere l’art. 3, comma 5, e la parte del
VII Considerando nella quale si faceva riferimento alla rappresentanza
processuale del mandatario.

Pagina 13

lettera precetti normativi, dei quali non si può certo dire che esprimano

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Udienza del 17 febbraio 2015

7.3.2. La Commissione, ricevute tali proposte, non le condivise.
Ed infatti nella “Proposta modificata” inviata al Parlamento il 31.3.1999
[atto COM(1999)147], la Commissione ripristinò l’art. 3, comma 5 (divenuto
ora il 4) del testo originario, limitandosi a sostituire il riferimento ai
“tribunali” con quello “alle autorità nazionali”; e nello stesso tempo

necessità che il mandatario avesse la rappresentanza processuale del
mandante.
Nella relazione che accompagna la Proposta Modificata, quel che più in
questa sede rileva, si afferma di avere voluto espressamente mantenere il
riferimento alla possibilità per il mandatario di rappresentare l’impresa
mandante in giudizio, perché “ulteriori sviluppi” del sistema di diritto
internazionale privato avrebbero in futuro potuto consentire alla vittima di
un sinistro stradale di agire dinanzi al giudice del proprio luogo di residenza
nei confronti dell’assicuratore del responsabile (ed infatti, di lì a poco, il
Regolamento 44/2001 avrebbe introdotto tale possibilità).

7.3.3. Il Parlamento europeo, nella seduta del 15.12.1999 (in GUCE,
18.10.2000, C-296, pp. 101 e ss.), tornò per una seconda volta ad
eliminare dal testo della Proposta di direttiva ogni riferimento alla
rappresentanza processuale, nel frattempo trasfuso nel XIV Considerando.
Anche in questo caso, tuttavia, la Commissione fu irremovibile, e non recepì
l’istanza di modifica richiesta dal Parlamento.
Nella terza versione della direttiva, infatti [atto COM(2000)94] del
22.2.2000], non solo venne ripristinato nel XIV Considerando il riferimento
alla necessità che il mandatario avesse la rappresentanza processuale
dell’impresa mandante, ma nella relazione accompagnatoria del testo si
chiarì:

“[la richiesta del parlamento di eliminare il riferimento alla

rappresentanza processuale del mandatario] diminuirebbe la certezza del
diritto della proposta e andrebbe a scapito delle parti lese.
È necessario fare riferimento all’autorità giudiziaria per evitare
interpretazioni secondo le quali i poteri del mandatario per la liquidazione

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reintrodusse il VII Considerando, ove restò immutato il riferimento alla

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Udienza del 17 febbraio 2015

dei sinistri sarebbero limitati soltanto agli enti amministrativi e non
varrebbero dinanzi ai tribunali”.
In conseguenza di questa chiara presa di posizione della Commissione, il
Parlamento ritirò l’emendamento ed il testo proposto dalla Commissione

7.3.4. La vicenda appena riassunta mostra che la possibilità per il
Mandatario di essere convenuto in giudizio in nome e per conto della
mandante formò oggetto di ampio dibattito nell’iter formativo della Direttiva.
Rivela che la Commissione si oppose per due volte al tentativo di eliminare
ogni riferimento alla rappresentanza processuale nel testo normativo; e
soprattutto chiarisce che quel riferimento alla rappresentanza processuale,
lungi dall’essere un “desideratum”, come erroneamente ritenuto dalla Corte
bresciana, venne chiesto, voluto e mantenuto dalla Commissione proprio al
fine di “evitare interpretazioni secondo le quali i poteri del mandatario per la
liquidazione dei sinistri (…) non varrebbero dinanzi ai tribunali”.

7.4. (C) L’interpretazione finalistica.
E’ noto come, per costante orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione
Europea, il diritto comunitario vada interpretato attraverso i canoni
dell’effetto utile e dell’effetto necessario:

in modo, cioè, da evitare

interpretazioni tali da privare la norma comunitaria di qualsiasi utilità
(effetto utile); e di imporre interpretazioni che, se eseluS’è, attenuefebberb
gli obiettivi perseguiti dal legislatore comunitario.
Gli obiettivi dichiarati della Quarta direttiva r.c. auto (ed, oggi, della
Direttiva 2009/103/CE) furono indiscutibilmente quelli di:
– ) rafforzare la tutela della vittima di sinistri stradali avvenuti all’estero;
– ) agevolare ed accelerare la liquidazione dei danni da essa patiti;
– ) evitare abusi di posizione di fatto vantaggiose, da parte dell’assicuratore
del responsabile.
Nella relazione alla terza modifica della proposta di direttiva, già ricordata
(22.2.2000), non a caso, si afferma ore rotundo che “la Direttiva fornirà una

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divenne l’attuale XV Considerando della Direttiva 2000/26/CE.

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soluzione rapida e pragmatica per far in modo che l’assicuratore
responsabile paghi e tuteli le vittime”.
Questo essendo l’obiettivo e l’effetto voluto dalla Direttiva, ne discende che
escludere la possibilità per la vittima di convenire in giudizio il Mandatario,
in nome e per conto dell’impresa mandante, frustrerebbe gli intenti del

Si consideri infatti che la possibilità di accesso alla giustizia, oltre ad essere
un diritto fondamentale dei cittadini dell’Unione, costituisce una coazione
indiretta nei confronti del debitore e dei suoi rappresentanti, i quali ultimi
potrebbero essere indotti a non rispettare i diritti delle vittime, sapendo che
tali diritti non sono giustiziabili nei loro confronti.
Non sarà superfluo aggiungere che:
(a) le osservazioni appena riassunte sono pressoché unanimi nella dottrina
giuridica francese, belga, lussemburghese e tedesca, ed ampiamente
illustrati in monografie, note e trattati sin dall’apparire della Quarta Direttiva,
a partire dagli Atti dalla Joumée européenne de la législation sur la
circulation routière, svoltasi a Trevi il 7-8 novembre 2002;
(b) la possibilità per il Mandatario di essere convenuto in giudizio in nome e
per conto della mandante venne data per scontata dal Rapporto del 2006
della Commissione europea sullo stato di attuazione della Quarta Direttiva
(Compensation of victims of cross-border road tra ffic accidents in the EU),
nel quale si afferma testualmente che obiettivo della direttiva è garantire
“the possibility for the visíting victim to enforce the claim in his/her home
country through Claim Representatives and their addresses”.

7.5. (D) L’interpretazione della Corte di giustizia.
Del problema oggi sottoposto a questa Corte si è già occupata la Corte di
giustizia dell’Unione Europea (Corte giust. UE 10 ottobre 2013, in causa
C-306/12, Spedition Welter).
Con tale decisione la Corte di Lussemburgo ha stabilito che le norme sul
Mandatario vanno interpretate nel senso che questi è legittimato a ricevere
gli atti di citazione

“ai fini dell’introduzione di un procedimento per

risarcimento di un sinistro dinanzi al giudice competente”.

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legislatore comunitario.

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Nella motivazione di tale decisione, ai §§ 20 e 21, si afferma: “il legislatore
dell’Unione ha voluto che la rappresentanza delle imprese di assicurazione
[da parte del Mandatario] includesse quella che deve consentire alle
persone lese di agire validamente dinanzi ai giudici nazionali per il
risarcimento del danno subito”.

diversa da quella oggetto del presente giudizio, ma è altresì vero che la
Corte di Lussemburgo, con affermazione ampia ed omnicomprensiva, ha
risolutivamente stabilito che è volontà del legislatore comunitario attribuire
al Mandatario “la rappresentanza che consente alle persone lese di agire in
giudizio”.

8. Da quanto esposto sin qui consegue che:
(a) il diritto comunitario per la sua genesi, per i lavori preparatori, per
l’interpretazione dottrinale e per l’interpretazione datane dalla Corte di
giustizia non lascia dubbi sul fatto che esso attribuisca al mandatario la
rappresentanza sostanziale e, di conseguenza, processuale dell’impresa
mandante;
(b) il diritto nazionale deve essere interpretato, in caso di dubbi, in modo
coerente col diritto comunitario;
(c) ergo, l’unica interpretazione possibile degli artt. 151 e ss. cod. ass.
consiste nel ritenere che la vittima di un sinistro transfrontaliero, per
òttenere il ‘rigai-chi-I-e-rito del danrio, possa convenire in . giudizio il Mandatario
in nome e per conto dell’impresa mandante;
(d) spetterà, nel presente giudizio, al giudice del merito stabilire se l’attore
abbia correttamente evocato in giudizio la Italiana Assicurazioni in tale
qualità;
(e) poiché l’assicuratore straniero del responsabile d’un sinistro stradale può
essere convenuto in giudizio dinanzi al giudice italiano dalla vittima
residente in Italia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 11 Reg.
44/2001 (oggi, artt. 11 e 13 Reg. 1215/12), anche il Mandatario può essere
convenuto, nella suddetta qualità di rappresentante, dinanzi al giudice
italiano;

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E’ dunque vero che la sentenza Welter aveva ad oggetto una fattispecie

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(f)

l’atto di citazione di tale giudizio può validamente notificarsi al

Mandatario;
(g)

la legge applicabile alla controversia sarà determinata in base al

Regolamento “Roma II”;
(h) l’eventuale sentenza di accoglimento della domanda attorea non potrà

Mandatario la mera qualità di rappresentante, salvo che l’attore non intenda
far valere una sua responsabilità per fatto proprio (ad esempio, per mala
gestio ovvero per dolosa induzione a stipulare una transazione rovinosa).

9. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata con rinvio alla Corte
d’appello di Brescia, la quale nel decidere nuovamente la controversia si
atterrà al principio di diritto di cui al § 4 della presente sentenza, e valuterà
la sussistenza delle condizioni di cui al § 8 della presente sentenza.

10. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimità e dei gradi precedenti di merito saranno
liquidate dal giudice del rinvio, ai sensi dell’art. 385, comma 3, c.p.c..
P.q.m.
la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:
-) accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla
Corte d’appello di Brescia in diversa composizione;
-) iinueite ai giudice del iinvo b iiquida -jone dee spe3e dei giudiLio di
legittimità e di quelle dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile
della Corte di cassazione, addì 17.2.2015.

che essere eseguita nei confronti dell’impresa mandante, avendo il

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