Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10124 del 16/04/2021

Cassazione civile sez. I, 16/04/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 16/04/2021), n.10124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11600/2017 proposto da:

D.A. & C. S.n.c. in Liquidazione, in persona del

liquidatore pro tempore, nonchè D.A.: in qualità di

socio illimitatamente responsabile della suddetta società, e

M.R., elettivamente domiciliati in Roma, Via Pompeo Magno n. 23/a,

presso lo studio dell’avvocato Proia Giampiero, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Paniz Maurizio, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Credit Agricole Friuladria S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Roma, Via

Appia Nuova n. 154, presso lo studio dell’avvocato Costa Antonio,

rappresentata e difesa dall’avvocato Muz Riccardo, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 665/2016 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 28/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/01/2021 dal Cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 28 ottobre 2016, la Corte d’appello di Trieste ha respinto l’impugnazione avverso la decisione di primo grado, che, revocato il Decreto Ingiuntivo, aveva condannato la società in solido con i fideiussori a pagare alla banca la minor somma di Euro 52.939,31, oltre accessori, in relazione a contratto di conto corrente bancario.

La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che: a) la rinuncia degli atti operata in primo grado dalla banca verso alcuni condebitori solidali non abbia prodotto gli effetti di cui all’art. 1301 c.c., non trattandosi affatto di una remissione del debito, ma di una mera rinuncia, a valenza processuale, agli atti del giudizio; b) correttamente il tribunale ha ritenuto che la L. n. 108 del 1996, resti inapplicabile nel caso di specie, essendo stato stipulato il contratto prima della sua entrata in vigore, come pure la L. n. 2 del 2009, sulla c.m.s.; quanto agli interessi, in tesi applicati in misura superiore dopo l’entrata in vigore della Legge Antiusura, l’inefficacia ex nunc avrebbe richiesto un’eccezione di parte, che è mancata; c) per ogni altro profilo, l’entità del credito è oggetto di non contestazione, sotto qualsiasi aspetto, da parte degli opponenti in primo grado; d) la nullità della clausola sull’anatocismo con capitalizzazione trimestrale, allo scopo di non applicarla, non è stata dedotta dalla correntista, che ha soltanto perorato il suo calcolo ai fini del superamento del tasso usurario, onde si tratta di un’inammissibile domanda nuova in appello.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società, con i fideiussori, sulla base di cinque motivi. Resiste l’istituto con controricorso. I ricorrenti hanno, altresì, depositato la memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso propone cinque motivi, che possono essere come di seguito riassunti:

1) violazione degli artt. 1239 e 1301 c.c., avendo la corte territoriale escluso l’operatività della remissione del debito ai condebitori solidali, mentre la rinuncia agli atti di causa deve senz’altro interpretarsi come tale, in via tacita;

2) violazione dell’art. 1339 c.c., art. 1815 c.c., comma 2, L. n. 108 del 1996, artt. 1 e 4, perchè l’art. 1815 c.c., si applica anche a contratti diversi dal mutuo, non vi fu indagine peritale anteriore al 2006, gli attori contestarono dall’inizio l’usurarietà degli interessi ed essa, per il periodo successivo all’entrata in vigore della legge, è rilevabile d’ufficio;

3) violazione della L. n. 108 del 1996, art. 2 e D.L. n. 185 del 2008, art. 2-bis, perchè, pur avendo solo incidentalmente la sentenza impugnata accennato alla c.m.s., in quanto ha ritenuto la questione assorbita, in ogni caso ha errato il c.t.u. a considerarla in una comparazione separata e a non includerla direttamente nel T.e.g.m.;

4) violazione degli artt. 1282,1418,1419 e 1421 c.c., per non avere la corte del merito escluso dai conteggi la capitalizzazione trimestrale, sebbene il contratto, concluso il 2.1.1996, prevedesse la clausola della diversa periodicità a favore del cliente e della banca, onde non avrebbe dovuto tenersi conto di nessuna capitalizzazione, come era comunque rilevabile d’ufficio;

5) violazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 112,115 c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto non contestato il credito, salve le poste degli interessi usurari, laddove tale non contestazione non era individuabile affatto.

2. – Il primo motivo è infondato.

La corte del merito ha motivatamente escluso fosse individuabile, nella mera rinuncia agli atti del giudizio, la remissione del debito del condebitore solidale, per gli effetti dell’art. 1301 c.c..

Ai sensi di tale disposizione, la remissione a favore di uno dei debitori in solido libera anche gli altri debitori, almeno per la parte del debitore a favore del quale il creditore ha consentito la remissione.

Si tratta dell’istituto previsto in generale dall’art. 1236 c.c., di cui devono quindi sussistere tutti gli elementi costitutivi: la volontarietà dell’atto e dei suoi effetti (negozio giuridico, inteso come dichiarazione di volontà, diretta a realizzare effetti giuridici), la modalità espressiva idonea a trasmettere il contenuto e la comunicazione a destinatario determinato, ossia, ove si tratti di diritto relativo, il titolare del lato passivo del rapporto (v., per la ricognizione dei requisiti della remissione, di recente Cass. 22 maggio 2020, n. 9464).

Quanto alla forma o alla modalità espressiva della volontà di rinuncia, essa deve essere idonea a veicolarne il contenuto. La remissione del debito non è soggetta a particolari requisiti di forma, e, pertanto, ben può ammettersi una remissione tacita, anche attraverso un comportamento concludente: tuttavia, è in tal caso indispensabile che la volontà abdicativa risulti da una serie di circostanze significative ed inequivoche, assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito.

La necessità di una manifestazione inequivoca di volontà remissoria, da valutare con particolare rigore, è stata più volte affermata in sede di legittimità (Cass. 14 luglio 2006, n. 16125; Cass. 18 maggio 2006, n. 11749; Cass. 7 giugno 2000, n. 7717; Cass. 7 aprile 1999, n. 3333; Cass. 21 dicembre 1998, n. 12765; Cass. 10 giugno 1994, n. 5646; Cass. 27 giugno 1991 n. 7215; 18 giugno 1990 n. 6116; 12 giugno 1987 n. 5148), richiedendosi la rinuncia alla prestazione, mediante un univoco comportamento del titolare che sia assolutamente incompatibile con la volontà di avvalersi del diritto (cfr. Cass. 20 giugno 2017, n. 15313; Cass. 29 maggio 2015, n. 11179; Cass. 2 luglio 2010, n. 15737; Cass. 10 ottobre 2003, n. 15180).

E’, quindi, necessario che i caratteri della univocità e concludenza – da riscontrare nel comportamento del soggetto, affinchè da esso possa desumersi l’intento remissorio del creditore definitivo ed irrevocabile – siano valutati con estremo rigore e cautela: sicchè, nel caso di dubbio sulla loro effettiva sussistenza, dev’essere esclusa la volontà di rimettere di debito (Cass. 4 ottobre 2000, n. 13169 e 21 dicembre 1998, n. 12765; Cass. 10 giugno 1994, n. 5646; Cass. 6 gennaio 1982, n. 4).

In definitiva, sia la volontà del creditore di non avvalersi del credito, sia la manifestazione inequivoca di tale volontà, sia la destinazione della dichiarazione allo specifico creditore costituiscono requisiti della fattispecie.

Nel caso in esame, la corte del merito ha rigorosamente escluso che fossero ravvisabili i caratteri di una remissione del debito della mera rinunzia agli atti, con ragionamento ineccepibile sul piano giuridico e non sindacabile in punto di fatto.

3. – Il secondo motivo è inammissibile, nella parte in cui censura l’affermazione, che esso stesso dichiara relativa a motivo assorbito dalla corte territoriale, di limitata applicazione dell’art. 1815 c.c., comma 2, al mutuo: la questione assorbita, non entrando nel thema decidendum, nemmeno rende infatti ammissibile il motivo che la impugni.

Nè esso coglie nel segno, laddove lamenta l’omesso rilievo d’ufficio della natura usuraria degli interessi per il periodo successivo all’entrata in vigore della L. n. 108 del 1996.

Al riguardo, la corte territoriale ha affermato, quanto all’usura praticata nel tempo successivo all’entrata in vigore della L. 108 del 1996, che la clausola di interessi usuraria sia affetta non già da nullità, bensì da inefficacia, e che questa, a differenza della nullità, sia rilevabile solo su eccezione di parte, eccezione nella specie mancata; ed ha, quindi, affermato non essere stata sollevata un’eccezione di inefficacia.

Occorre, in merito, ricordare il principio di diritto, affermato dalle Sezioni unite (ad opera di Cass., sez. un., 19 ottobre 2017, n. 24675) secondo cui “Nei contratti di mutuo, allorchè il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, nè la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto”.

In definitiva, tenuto conto del principio predetto, che ha interpretato il sistema normativo come ora esposto a riguardo della cd. usurarietà sopravvenuta, il motivo, sul punto, va disatteso perchè infondato, ma con la correzione in diritto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., della la motivazione della sentenza di appello sul punto, con il richiamo del principio medesimo.

4. – Il terzo motivo è oggetto di esplicita rinunzia nella memoria del ricorrente, e come tale non deve esser esaminato.

5. – Il quarto motivo è fondato.

Il mezzo denuncia la statuizione in tema di capitalizzazione degli interessi nascenti dal conto corrente bancario, avendo la Corte territoriale ritenuto di non escludere qualsiasi capitalizzazione degli interessi.

La corte del merito ha statuito che della nullità della clausola anatocistica di capitalizzazione trimestrale non potesse discutersi in appello, perchè si trattava di questione nuova e non proposta in primo grado, dove i debitori si erano doluti della capitalizzazione non in se stessa, bensì solo quale fattore determinante l’usurarietà del tasso degli interessi.

I ricorrenti censurano questa statuizione, con l’argomento che il giudice deve rilevare d’ufficio qualsiasi ragione di nullità contrattuale, anche diversa da quella dedotta in giudizio dalla parte interessata, sol che il titolo sia stato investito da una censura di nullità, richiamando il principio affermato dalla giurisprudenza delle Sezioni unite (Cass., sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242).

E, nella specie, i debitori avevano appunto lamentato, sin dall’atto di opposizione al decreto ingiuntivo, l’applicazione di interessi – di tutti gli interessi, dunque anche della parte di essi costituita dall’anatocismo – sia pure sull’ipotesi del loro carattere usurario.

Dopo aver disatteso tale ipotesi, pertanto, la corte del merito avrebbe dovuto esaminare la questione (cfr. Cass., sez. un., 2 dicembre 2010, n. 24418).

Il motivo va, dunque, accolto.

6. – Il quinto motivo è inammissibile.

I ricorrenti sostengono di aver sollevato davanti alla corte d’appello anche la questione della mancata prova del credito della banca, a causa della incompleta produzione degli estratti conto: il che – essi affermano – avrebbe reso necessario l’azzeramento del saldo (mediante il cd. saldo zero) del primo degli estratti conto prodotti.

Si tratta, all’evidenza, di questione evidentemente diversa da quelle esaminate dalla corte territoriale, la quale, invero, non ne parla affatto nella motivazione della propria sentenza.

Ciò, pertanto, imponeva ai ricorrenti l’onere di precisare, nel ricorso, in quali esatti termini tale questione fosse stata proposta nel giudizio di appello, riproducendo l’esatto contenuto dell’atto di appello in proposito, in forza del principio di specificità del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366 c.p.c.: non aver ottemperato a tale onere determina l’inammissibilità, per genericità, del motivo di ricorso.

Inoltre, va aggiunto per completezza che il motivo intende ripetere un giudizio in fatto, operato dalla sentenza impugnata, laddove ha affermato come, salva la questione degli interessi, non vi è stata sostanziale contestazione dell’esistenza di un debito: ma resta riservata al giudice del merito la valutazione di cui all’art. 115 c.p.c..

7. – Il ricorso deve, quindi, essere accolto, con riguardo al quarto motivo, e la sentenza cassata sul punto, con rinvio innanzi alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione; alla corte territoriale si demanda anche la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, disattesi gli altri;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione, cui si demanda anche la liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021

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