Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10124 del 09/05/2011
Cassazione civile sez. III, 09/05/2011, (ud. 04/04/2011, dep. 09/05/2011), n.10124
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 31173/2006 proposto da:
R.S. (OMISSIS), considerata domiciliata “ex lege”
in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato RANDO GIAMBATTISTA e GRAZIANI
GIANFRANCO giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
ROANA 2000 VERENA SRL (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore F.E., elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato
FRATTARELLI Piero, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato PANGRAZIO LUCA giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
e contro
COM ROANA, COM ROTZO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 345/2006 del TRIBUNALE di BASSANO DEL GRAPPA,
emessa il 06/03/2006, depositata il 20/05/2006; R.G.N. 1815/2005.
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
04/04/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato BENINCASA MAURIZIO (per delega Avvocato RANDO
GIAMBATTISTA);
udito l’Avvocato FRANTARELLI PIERO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
R.S. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda da essa proposta nei confronti dei Comuni di Roana e di Rotzo e della Roana 2000 Verena s.r.l., chiamata in causa in primo grado dal Comune di Rotzo quale affidataria della manutenzione del tratto di strada de quo, per il risarcimento dei danni, quantificati in Euro 1.571,83, subiti per il danneggiamento della propria autovettura derivante dal cedimento della pavimentazione in ghiaino di una strada di accesso agli impianti sciistici in località in (OMISSIS) e dalla presenza di una barra di ferro occultata dal ghiaino.
La sentenza di primo grado aveva riconosciuto la responsabilità della Roana 2000 Verena s.r.l. e la aveva condannata al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese processuali.
La Roana 2000 Verena s.r.l. resiste con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente, sotto il profilo della violazione degli artt. 246 e 157 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto il teste M.R. incapace a testimoniare, assumendo che l’eccezione, diversamente da quanto affermato in sentenza, non sarebbe stata sollevata al termine dell’esame.
1.1.- Il mezzo è inammissibile. E’ vero che la nullità per incapacità a testimoniare (art. 246 cod. proc. civ.) deve essere opposta tempestivamente dalla parte interessata secondo le modalità previste dall’art. 157 cod. proc. civ., comma 2.
(Cass. 20652/09), e dunque “nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso”. Nella specie, tuttavia, la ricorrente assume che dagli atti risulterebbe che i difensori della società hanno eccepito la incapacità del teste, all’udienza del 26/1/04, prima della sua escussione, diversamente da quanto affermato in sentenza. Essa deduce, pertanto l’esistenza di un vizio revocatorio, in quanto il Tribunale, affermando che l’eccezione è stata “tempestivamente sollevata al termine dell’esame”, ha con evidenza fatto corretta applicazione delle norme di cui si deduce la violazione, accertando tuttavia l’esistenza di un fatto (l’eccezione al termine dell’esame) che si assume incontestabilmente escluso dagli atti di causa.
2.- Con il secondo motivo la ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione, assume che “il giudice di appello, risolvendo ogni questione nel senso dell’inammissibilità del teste M.R., ha omesso di prendere in esame tutti gli altri aspetti della causa che invece sono stati ben sviscerati nel corso del primo grado”.
2.1.- Il secondo motivo è infondato. Il giudice di merito, infatti, assume che “dalle altre prove raccolte non è ricostruibile esattamente il luogo, le circostanze concrete del fatto” e che d’altro canto l’appellante avrebbe integralmente contestato i fatti posti a fondamento della domanda. Non sussiste, pertanto, il denunciato vizio di motivazione, essendo evidente che l’incapacità a testimoniare del teste M. non poteva che comportare il rigetto della domanda.
3. Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese nei confronti della società, liquidate in Euro 800,00 di cui Euro 600,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese nei confronti degli altri intimati, in difetto di attività difensiva da parte di costoro.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese nei confronti della società controricorrente, liquidate in Euro 800,00 di cui Euro 600,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 4 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011