Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10123 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/04/2010, (ud. 25/01/2010, dep. 27/04/2010), n.10123

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

B.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 99/06/07 della Commissione tributaria

regionale di Roma, emessa il 5 luglio 2007, depositata il 12 ottobre

2007, R.G. 3293/05;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25 gennaio 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIVETTI Marco;

rilevato che in data 3 dicembre 2009 è stata depositata relazione

che qui si riporta;

Il relatore cons. Dr. Giacinto Bisogni, Letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione del silenzio rifiuto espresso dall’Amministrazione finanziaria sull’istanza di rimborso delle ritenute IRPEF e della relativa addizionale indebitamente pagate dal 17 agosto 1995 alla data dell’istanza del 20 ottobre 2001 proposta dal ricorrente B.F. titolare di pensione integrativa a carico del fondo interno INPS. Il ricorrente ha rivendicato il diritto al beneficio dell’esenzione Irpef per la quota di prestazione periodica erogata, eccedente il 87,50% dell’ammontare corrisposto mentre l’INPS aveva effettuato la ritenuta sull’intero ammontare contribuente contesta. L’Ufficio eccepisce;

2. La C.T.P. di Roma ha accolto il ricorso. La C.T.R. ha confermato tale decisione;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo di impugnazione: a) violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38.

L’Agenzia formula il seguente quesito di diritto se – nel caso di istanza di rimborso di quanto illegittimamente trattenuto dall’INPS su somme corrisposte a titolo di previdenza integrativa presentata con atto spedito il 20 ottobre 2001 – incorra in violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 la sentenza della CTR che non rilevi la decadenza del diritto al rimborso con riferimento alle ritenute operate prima del 18 novembre 1997, non essendo applicabile nella fattispecie il medesimo D.P.R., art. 37 che riguarda esclusivamente le ritenute operate dalle amministrazioni statali, e operando la modifica del termine di presentazione dell’istanza, introdotta con L. n. 133 del 1999 esclusivamente con riguardo alle ipotesi in cui l’originario termine di 18 mesi fosse pendente alla data di entrata in vigore della legge;

Ritiene che:

1. il ricorso sia palesemente fondato in quanto in tema di rimborso delle imposte, il termine di decadenza previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 ha portata generale, riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all’adempimento dell’obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto, e quindi ad errori tanto connessi ai versamenti quanto riferibili all'”an” o al “quantum” del tributo, mentre il termine ordinario di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 37 è applicabile alle sole ipotesi di ritenuta diretta operata dalle Amministrazioni dello Stato nei confronti dei propri dipendenti (Cassazione civile, sezione 5, n. 24552 del 17 novembre 2006);

2. inoltre in tema di rimborso delle imposte sui redditi, il più ampio termine di decadenza per la presentazione della relativa istanza, stabilito in quarantotto mesi dalla data del versamento – in luogo dei diciotto mesi originariamente previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 – dalla L. 13 maggio 1999, n. 133, art. 1, comma 5, mentre trova applicazione nel caso in cui, alla data di entrata in vigore di detta Legge (18 maggio 1999), sia ancora pendente il termine originario, non è applicabile qualora, alla data predetta, tale termine sia già scaduto, avendo ciò determinato, in base ai principi generali in tema di efficacia delle leggi nel tempo, il definitivo esaurimento del rapporto tra il contribuente, che pretende il rimborso, e l’amministrazione finanziaria. Per i versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore della novella del 1999, pertanto, ciò che conta, al fine di poter beneficiare del prolungamento del termine, è che alla data stessa sia ancora pendente il termine previgente, mentre non assume rilievo la pendenza di una controversia nella quale si discuta della tempestività di detta istanza (Cassazione civile, sezione 5, n. 16853 del 16 luglio 2009);

3. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR del Lazio che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della C.T.R. del Lazio che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

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